CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202200622

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202200622
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200622
Data del deposito : 26 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2022

N. 00622/2022REG.PROV.COLL.

N. 00472/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2022, proposto dalla Signora
A I, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bagheria, via B Mattarella N 167;

contro

Comune di Santa Flavia, Prefettura Palermo, Ii Sottocommissione Elettorale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

G T, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1694/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 26 maggio 2022 il Presidente F T e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sede di Palermo – ha respinto il ricorso di primo grado mercè il quale la Signora A I originaria ricorrente ed odierna appellante aveva impugnato il verbale della Seconda sottocommissione elettorale circondariale di Termini Imerese n. 34 del 17 maggio 2022 nella parte in cui disponeva l’esclusione della signora A I dalla lista “Insieme per Santa Flavia dott. Pietro Sanfilippo Sindaco”.



2.L’originaria ricorrente aveva fatto presente che:

a) l’esclusione era stata disposta in quanto il Responsabile del servizio elettorale del Comune di Santa Flavia ha dichiarato conforme la copia analogica della dichiarazione di accettazione sottoscritta con firma digitale al file originale esibito dal delegato di lista sul proprio dispositivo mobile in assenza della candidata;

b) ma detta esclusione era errata, in quanto, ai fini dell’autentica della firma elettronica non poteva dirsi necessaria la contestualità o meglio la presenza fisica del sottoscrittore, l’art. 38 bis, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021 rendeva superflua l’autentica della firma digitale ed in ogni caso l’autentica faceva prova fino a querela di falso ed il ritardo nella trasmissione del verbale aveva precluso la possibilità della regolarizzazione.



3. In data 23.5.202 l’amministrazione intimata si era costituita depositando documenti



4.Il Tar ha respinto il ricorso, alla stregua delle seguenti argomentazioni:

a) doveva riconoscersi che le modalità di autenticazione, in materia elettorale, potrebbero essere quelle semplificate dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 (così da non richiedere a pena di nullità, ad esempio, l’indicazione della data e del luogo in cui il pubblico ufficiale appone la propria dichiarazione autenticante);

b)ciò, però, non poteva elidere la considerazione che l’autenticazione non potesse venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, (quella, appunto, di «attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza», come prevede l’art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000, ricalcando la definizione dell’art. 2703, comma secondo, c.c.);

c) l’identificazione del sottoscrittore costituiva un elemento essenziale dell’autenticazione, senza il quale essa non potrebbe assolvere la sua funzione certificativa. era, pertanto, necessario che l’autentica avvenisse contestualmente alla sottoscrizione: e poiché era pacifico che la firma non fosse stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale (e che, pertanto, fosse venuto a mancare il requisito della contestualità) doveva affermarsi la legittimità del provvedimento di esclusione.



4.1. Il primo Giudice ha rafforzato poi il proprio convincimento, relativo alla circostanza che il requisito della contestualità dovesse operare anche in caso di firma digitale evidenziando che:

a) senz’altro poteva affermarsi che la firma in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura potesse anche essere di tipo digitale, non riscontrandosi, , norme preclusive a fronte della piena equiparazione a quella analogica ricavabile dall’art. 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, e come ricavabile ex art. 32, comma 7, numero 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall’art. 38 bis, comma 2, lettera b), numero 2), del d.l. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, laddove si dispone che l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste deve essere fatta con dichiarazione scritta con firma autenticata, ma l’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto sia stato firmato digitalmente e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

b) tuttavia, parimenti in caso di firma digitale era necessaria l’autentica in presenza , in quanto non si riscontravano nell’ordinamento deroghe alla regola operante per tutte le tipologie di elezioni secondo cui la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata, e neppure alcuna preclusione a ciò poteva derivare dalla particolare configurazione della firma digitale ex art. 25, comma 2, del CAD ( che disciplina l’autenticazione della firma elettronica, prevedendo che essa consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico);

c) anche la sfaccettatura della censura con cui si era sostenuto che l’art. 38 bis, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021 avrebbe reso superflua l’autentica in presenza della firma digitale era infondata, in quanto tale disposizione era riferita infatti, riferita a una fattispecie differente da quella dell’accettazione della candidatura e richiedeva, comunque, un adempimento (invio con PEC) che era pacificamente mancato.

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