CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400283

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400283
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400283
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01017/2024 REG.RIC.

N. 00283/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01017/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Questura di Palermo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 231/2024, resa tra le parti, pubblicata il 23 maggio 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 584/2024;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato D P e l’avvocato dello Stato Liliana Sagona;


Considerato che il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia n. 231 del 2024, di rigetto della domanda cautelare di sospensione del provvedimento del Questore di Palermo del 19 marzo 2021, notificato l’8 febbraio 2024, di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dall’odierno appellante nell’agosto del 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con legge n. 77/2020;

Ritenuto che l’appello cautelare debba essere respinto per difetto del fumus boni iuris tenuto conto che:

a) l’art. 103, comma 2, del suddetto decreto legge n. 34/2020 prevede uno speciale procedimento di emersione dei rapporti di lavoro per i cittadini stranieri “ con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 ”;

b) risulta pacifico e non contestato che il precedente permesso di soggiorno (per lavoro autonomo), in possesso dell’odierno appellante, è scaduto in data 21 settembre 2016, ovvero in data antecedente al 31 ottobre 2019;

c) la mera circostanza che l’istanza di rinnovo del precedente permesso di soggiorno (scaduto nel 2016) è stata respinta con provvedimento del Questore di Palermo in data 27 gennaio 2018 non rileva ai fini che qui interessano, dal momento che una cosa è la possibilità dello straniero di continuare a soggiornare nel territorio nazionale in pendenza del procedimento amministrativo sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 9- bis , del decreto legislativo n. 286/1998, ben altra cosa è invece poter accedere alla speciale procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, che prevede distinti e chiari requisiti di accesso, insussistenti nel caso di specie;

Considerato quindi che l’appello cautelare debba essere respinto e che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi