CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-17, n. 202200060

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-17, n. 202200060
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200060
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00060/2022REG.PROV.COLL.

N. 01052/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1052 del 2019, proposto da
A E C, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

A G - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1854/2019, resa tra le parti concernente trattamento economico di tipo dirigenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A G - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il Cons. Raffaele Prosperi, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, il dott. Antonio C esponeva di avere partecipato al concorso per titoli ed esami, bandito dall’Unità sanitaria locale di Catania, per la copertura di 4 posti di dirigente medico I Livello, trattamento economico fascia A - medici di anestesia e rianimazione, ex X livello, successivamente incrementati a 6 posti.

Aggiungeva che l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione “Garibaldi - S- Luigi - Currò Ascoli Tomaselli” di Catania, nel frattempo succeduta all’Unità sanitaria locale, in esito alla procedura, lo aveva inserito in graduatoria fra gli idonei e che, con nota del 6 novembre 1997, il Direttore generale dell’Azienda aveva deciso di scorrere la graduatoria e di stipulare, in conseguenza, un contratto di lavoro con l’odierno ricorrente.

Il C contestava che, con contratto di assunzione del 18 dicembre 1997, l’Amministrazione gli avesse attribuito il trattamento economico previsto per la fascia B - ex IX livello - anziché la fascia A, ex X livello.

Il ricorrente, visto il riscontro negativo della sua pretesa comunicatogli con nota del 3 giugno 1998, deduceva la violazione dell’art. 70, comma 12 e 13, del CCNL, come introdotti dall’accordo integrativo dell’1 luglio 1997, nonché violazione dell’art. 18, comma 2-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 3 Cost. e dei principi in materia concorsuale e di accesso alla P.A., eccesso di potere sotto vari profili.

Sarebbe stata illegittima l’attribuzione della retribuzione propria del IX livello, laddove aveva partecipato ad un concorso per il X Livello fascia A e gli sarebbe spettata la retribuzione di fascia A ai dirigenti medici che, nel periodo dal 1 dicembre 1995 al 5 dicembre 1996 avevano conseguito la relativa posizione funzionale, giusta l’accordo integrativo al CCNL del 5 dicembre 1996 come del resto riconosciuto agli altri vincitori della procedura concorsuale.

Il ricorrente chiedeva perciò il riconoscimento del diritto di percepire il trattamento stipendiale previsto per il X livello fascia A livello I dei dirigenti medici, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del CCNL di categoria, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive stipendiali tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante, dalla data di assunzione, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenza mensili al soddisfo, con conseguente regolarizzazione ai fini di carriera, previdenziali e assistenziali.

L’Azienda ospedaliera non si costituiva in giudizio.

Con decreto n. 5579 del 14 luglio 2017 era stata dichiarata la perenzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie del codice del processo amministrativo, decreto poi revocato a seguito di domanda del ricorrente, con la reiscrizione della causa a ruolo.

Con la sentenza 22 luglio 2019 n. 1854 la domanda del ricorrente veniva ritenuta priva di fondamento.

Con delibera n 2126 del 6 novembre 1997 il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera aveva disposto la stipulazione del contratto di lavoro con il ricorrente e la corresponsione del “trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., che nelle more della definizione della retribuzione di posizione di cui all’art. 55 del C.C.N.L. sarà erogata nella misura prevista per l’ex 10° livello del vigente, C.C.N.L., parte economica 1996/97, per i sanitari già dirigenti di I livello, e quella minima per gli altri”.

Per il giudice di primo grado il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale delibera prevedente la retribuzione minima per i sanitari che già non fossero dirigenti di I livello.

Con appello al Consiglio di giustizia amministrativa ritualmente notificato il dott. C esponeva di aver agito per il riconoscimento di un determinato trattamento stipendiale dunque di un diritto soggettivo e non poteva farsi quindi questione della mancata impugnazione della delibera del 6 novembre 1997 e chiedeva il riesame nel merito della domanda posta in primo grado.

L’Azienda ospedaliera Garibaldi si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 12 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene la fondatezza dell’appello, nel particolare tanto nei suoi profili di ammissibilità, quanto nei suoi aspetti di merito.

Sotto il primo profilo, che ha indotto il primo giudice a ritenere priva di fondamento la domanda del ricorrente, si era affermato che la delibera del 6 novembre 1997 n. 2126 del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera che aveva disposto la stipulazione del contratto di lavoro con l’attuale appellante e per questo corrispondergli il trattamento economico nella misura prevista per l’ex 10º livello dell’allora vigente c.c.n.l. parte economica 1996/1997 nella parte minima non essendo il dott. C un dirigente di I° livello nella sua pregressa posizione, si era affermato nella sentenza impugnata che il ricorrente aveva l’onere di impugnare tempestivamente tale deliberazione alla stregua di un provvedimento autoritativo.

In realtà appare del tutto corretto quanto esposto in diritto nell’appello, secondo cui il petitum sostanziale della causa investe il riconoscimento dei diritti soggettivi patrimoniali e la conseguente condanna al pagamento delle differenze non corrisposte;
è del tutto pacifico che la questione abbia investito mere pretese economiche connesse al rapporto di lavoro e le cui relative domande non soggiacciono al termine di decadenza previsto per l’impugnazione degli atti autoritativi e dunque non solo non vi era un onere di impugnazione del termine breve di decadenza della delibera n. 2126/1997, ma va altresì affermato che nemmeno vi era necessità di impugnazione diretta di tale atto, avente quindi un rilievo meramente interno.

Nel merito vi è da affermare che l’appellante aveva partecipato ad un concorso per il X Livello di dirigente medico fascia A - medici di anestesia e rianimazione, a tale concorso era risultato idoneo non vincitore, venendo poi assunto per lo scorrimento della graduatoria, già in precedenza allargata da quattro posti a sei.

Ora il dato giuridico incontrovertibile è che l’interessato abbia utilmente partecipato ad un concorso per il X Livello di dirigente medico fascia A e quindi il relativo contratto di assunzione non poteva che essere stipulato per questa posizione: è norma generale che ove si concorra per un posto di lavoro pubblico per il quale il bando preveda il collocamento in una determinata posizione nel caso di superamento, in tale posizione si deve essere collocati senza correlazione alcuna con il posto in precedenza ricoperto.

Nel caso di specie l’art. 18 comma 2 bis d. lgs. 502 del 1992 così come modificato dall’art. 19 d. lgs. 517 del 1993 aveva suddiviso il primo livello dirigenziale medico in due fasce economiche, la prima in cui entrava il personale corrispondente al 10º livello sanitario, ovverosia gli ex aiuti, e il secondo in cui rientrava personale al tempo ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al 9° livello, ossia gli ex assistenti.

Va osservato che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto medico stipulato il 5 dicembre 1996 è stato sul punto integrato dall’art. 5 dell’accordo siglato il successivo 1° luglio 1997 ed in cui si è specificato che ai dirigenti medici che nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1995 ed il 5 dicembre 1996 abbiano conseguito a seguito di concorso posizione funzionale corrispondente all’ex X livello –fascia A, di cui all’art. 18 comma 2 bis d. lgs. 502 del 1992, va attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista per l’ex X livello, estendendo tale previsione ai concorsi in atto alla data dell’accordo – 1° luglio 1997 - nei quali alla data del 5 dicembre 1996 sia stata già espletata la prova scritta.

Nel caso di specie la graduatoria del concorso che aveva visto l’idoneità dell’appellante, era già stata approvata il 5 novembre 1996.

Ora non può revocarsi in dubbio che il dott. C sia stato assunto dall’Azienda ospedaliera Garibaldi in virtù dell’idoneità ottenuta al concorso in parola, sia pure effettuando un largo “ripescaggio” tra gli idonei di tale concorso: il fatto che l’interessato fosse collocato al 29° posto in graduatoria non può legittimare l’amministrazione appellata a fare questione di assunzione deliberata in via autoritativa in virtù delle necessità e dei vuoti creatisi in quel determinato momento della pianta organica ospedaliera.

Un simile passaggio giuridico, un’assunzione a tempo indeterminato decisa al di fuori di procedure concorsuali ed in via del tutto unilaterale, non trova giustificazioni normative e ove riconosciuta configurerebbe un’illegittimità del tutto plateale, rientrante nell’arbitrarietà da segnalare alla magistratura contabile.

Al di là di tutto ciò, in ogni caso appare evidente che l’assunzione dell’appellante discenda direttamente dall’idoneità ottenuta nel concorso riportato in fatto e che essa permetta l’attribuzione del prevista per l’ex X livello fascia A livello I dei dirigenti medici, con la spettanza al dott. C delle relative differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto a lui spettante dalla presente sentenza con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili fino all’effettivo soddisfo con tutte le conseguenze di carattere previdenziale.

Le spese degli entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per il 50%, mentre restano a carico dell’Azienda ospedaliera per il residuo 50%.

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