CGARS, sez. I, sentenza 2018-03-19, n. 201800152

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2018-03-19, n. 201800152
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201800152
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2018

N. 00152/2018REG.PROV.COLL.

N. 00678/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 678 del 2010, proposto da: S G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio di Paola D'Arpa in Palermo, via G. Giusti, n.1;

contro

P A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio eletto presso lo studio di Gandolfo Mocciaro in Palermo, via Catania, n. 8/A;

Comune di Roccalumera, Assessorato Regionale Lavori Pubblici, Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Ufficio Genio Civile di Messina non costituiti in giudizio;

Per la riforma della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA- Sezione I n. 00633/2009, resa tra le parti, concernente concessione edilizia rilasciata dal comune

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati Silvano Martella su delega di A S, Girolamo Rubino su delega di C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’appellante considera ingiusta la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso promosso per

1) l’annullamento:

a) del provvedimento prot. n. 38401/Sez. 5 dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, privo di data, avente per oggetto “Legge 2/2/1974 n. 64 – Realizzazione di un fabbricato in c.a. a tre elevazioni f.t. in via Avarna A del Comune di Roccalumera – Ditta S G”;
nonché di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi quelli adottati dalla medesima Sez. 5, recanti prot. n. 16151 del 8.6.2001 e prot. n. 18592 del 25.6.2001, dal contenuto allo stato sconosciuto;

b) della concessione edilizia n. 61/2000, rilasciata dal Comune di Roccalumera, nonché della concessione edilizia in variante n. 4/2001, dal contenuto allo stato sconosciuto, nonché di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale.

2) per il risarcimento dei danni.

Il ricorrente ha impugnato innanzi al Tar i provvedimenti con cui il Genio Civile di Messina ha autorizzato la realizzazione, da parte dell'appellante, di un fabbricato in cemento armato a tre elevazioni fuori terra, nonché le relative concessioni edilizie (di cui una in variante) rilasciate dal Comune di Roccalumera. Nel ricorso introduttivo l’odierno appellato ha dedotto 1) la violazione della normativa antisismica, avuto riguardo all'altezza dell'edificio (11 metri) rispetto alla larghezza della strada antistante (4 metri) e alla acclarata mancanza dei necessari giunti tecnici;
2) la violazione dell'articolo 901 del codice civile, stante la previsione, sulla parte retrostante dell'edificio (confinante con l'immobile dell'appellato), di aperture lucifere ad un'altezza dal suolo, da entrambi i lati, di circa metri 1,8 e non 2,5 metri come previsto.

Il Tribunale adito, sulla base delle censure dedotte, ha disposto apposita verificazione, al fine di accertare l'esistenza e l'eventuale natura dei giunti tecnici, nonché le esatte dimensioni e distanza dal suolo delle predette aperture lucifere.

La sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.

Punti salienti del ragionamento seguito dal giudice di primo grado sono:

a) il verificatore ha accertato che la struttura in c.a. (pilastri e travi) del fabbricato del resistente non presentava giunti tecnici di separazione tra i corpi di fabbrica realizzati a diversa altezza ed in graduale ritiro;
dall’ispezione interna, risultava, a conferma, che non erano stati realizzati giunti tecnici in corrispondenza dei ritiri del fabbricato, in conformità al progetto strutturale approvato dal Genio Civile di Messina, versato in atti. Pertanto, l’edificio in argomento è costituito da un unico organismo strutturale in c.a., di altezze diverse, con arretramento dei corpi di fabbrica più alti rispetto alla strada antistante (c.d. edificio a gradoni) […] come condivisibilmente dedotto da parte ricorrente, il progetto, privo dei c.d. “giunti tecnici” in corrispondenza a ciascun arretramento e con altezza massima superiore all’ampiezza della strada su cui affaccia, è stato assentito in violazione dell’art. 3 della l. n. 64/1974 e dal DM 16.01.1996, punti C3 e C4.2, in violazione delle norme tecniche antisismiche […]
avendo modo di precisare ancora meglio che la illegittimità del progetto deriva dalla violazione sostanziale dei criteri tecnici di edificazione in zona sismica, che ripetono la loro validità direttamente dalla legge 64/74;

b) fondata è anche la seconda censura presa in esame tramite la verificazione, che, essendo riferita al progetto e non allo stato di fatto attuale del fabbricato, va considerata quale elemento di illegittimità del provvedimento impugnato […] il verificatore ha infatti accertato che le aperture erano previste ad altezza irregolare e, quindi, in violazione dell’art. 901 cod.civ.

L’appello è affidato ai seguenti motivi:

1) la sentenza impugnata è illegittima e va riformata perché il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato e applicato la normativa applicabile al caso di specie rinvenibile nella legge n. 64 del 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e nel DM 16 gennaio 1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche). In particolare con il primo articolato motivo si sostiene che:

- 1.1.la sentenza impugnata non ha colto che il progetto è stato realizzato nel rispetto del Parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 febbraio 1999 su espressa richiesta del Genio Civile di Messina e che solo successivamente (I° febbraio 2001) il suddetto Consiglio ha mutato il proprio orientamento. Si ritiene che ratione temporis i giudici avrebbero dovuto considerare il primo parere e non applicare al caso di specie il parere del 2001 che è intervenuto successivamente all’approvazione da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Messina del progetto strutturale (del 29 novembre 2000) e al rilascio della C.E. n. 61/2000 del 23 novembre 2000. Così facendo la sentenza impugnata ha travisato i fatti che hanno originato la controversia e reca una motivazione viziata;

- 1.2. in aggiunta a quanto appena evidenziato, l’appellante si duole che il Tar ha fatto riferimento ad un parere emesso dal Consiglio dei lavori pubblici in data I° febbraio 2001 che – si è già detto – è successivo al parere del 21 febbraio 1999, e non ha, però, considerato un successivo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 7 marzo 2006 che a detta dell’appellante avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad apprezzare che il progetto originario non presentava alcuna mancanza o omissione;

- 1.3. Secondo l’appellante la sentenza impugnata è viziata anche perché ha ritenuto applicabile al caso di specie il punto C.

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