CGARS, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400314

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400314
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400314
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00994/2024 REG.RIC.

N. 00314/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00994/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2024, proposto da M B, rappresentato e difeso dall’Avv. G Ltini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 243/2024, resa tra le parti, pubblicata il 27 maggio 2024 emessa dal del TAR di Palermo sezione quarta che ha rigettato l’istanza cautelare nel ricorso di primo grado iscritto al numero nel ricorso n. 593\2024 RG.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità' Siciliana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la Cons. P L G e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto che

- l’ordinanza appellata ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora , ritenendo che il pregiudizio alle aspettative di sfruttamento del fabbricato prospettate dal ricorrente non assumono i connotati della gravità e irreparabilità necessari per la concessione della chiesta misura cautelare;

- le argomentazioni su cui si fonda il gravame per contestare la declaratoria di insussistenza del periculum in mora e il conseguente rigetto in primo grado dell’istanza cautelare non convincono il Collegio sull’esistenza di detto presupposto essenziale della domanda cautelare;

- pertanto, l’appello va respinto con la compensazione delle spese della presente fase, attesa la costituzione meramente formale dell’avvocatura.

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