CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-30, n. 202200410

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-30, n. 202200410
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200410
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 00410/2022REG.PROV.COLL.

N. 00087/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2019, proposto dalla società
Ecoline s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1253/2018, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e rilevata l’assenza degli avvocati di parte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La controversia riguarda la legittimità della nota 25 ottobre 2016 n. 106391, con la quale il Comune di Ragusa ha negato a Ecoline s.r.l., soggetto che non gestisce il servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che hanno messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche (verso corrispettivo premiale), da avviare al recupero attraverso la cessione alle aziende specializzate.



2. Ecoline s.r.l. (di seguito: “Ecoline”) ha impugnato detto atto, chiedendo altresì la disapplicazione del regolamento comunale riguardante l’imposta unica comunale (iuc) ove, con l’art. 38 del capo IV (tassa sui rifiuti, TARI), sono assoggettati a privativa comunale sia i rifiuti urbani da avviare a smaltimento che i rifiuti da avviare a recupero, in asserita violazione dell'art. 22 comma7 del d. lgs n. 22 del 1997, così come trasposto nell'art. 198 del d. lgs n. 152 del 2006.



3. Il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 12 giugno 2018 n. 1253, ha respinto il ricorso.



4. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Ragusa.



5. All’udienza del 24 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



6. L’appello è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.



7. In via pregiudiziale si rileva l’infondatezza dell’eccezione di tardività dell’appello.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 giugno 2018 e il ricorso in appello è stato notificato il 14 gennaio 2019.

Il termine lungo dei sei mesi è scaduto il 12 dicembre 2018, considerando i 31 giorni di agosto quale sospensione feriale i sei mesi sono scaduti il 12 gennaio 2019, un sabato.

Il quarto comma dell’art. 155 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, prevede che “ Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ”. Prosegue il quinto comma, prevedendo che “ La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato ”.

Conseguentemente, se un termine relativo ad atti processuali da compiersi fuori udienza, come la notifica di un ricorso in appello, viene a scadere di sabato o domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (che nel caso in esame è il 14 gennaio 2019, giorno in cui è stata effettuata la notifica).

Il sabato è equiparato ai giorni festivi solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì;
a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il C.P.A. (d.lgs. n. 104/2010) esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo. Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso;
infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co.

4. Ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì
” (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2011 n. 4454).

In caso di scadenza di un termine in giorno festivo, la proroga dello stesso al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni. Di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall'art. 155 c.p.c. e dall'art. 52, c. 5 D.Lgs. n. 104/2010, dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall'udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso) ”. Cons. St., sez. IV, 26b settembre 2019 n. 6443).

Quindi, il termine per appellare scadente il sabato deve intendersi ope legis prorogato al primo giorno seguente non festivo e l’appello è nel caso di specie tempestivo.

Quanto all’orario, non rileva che la notifica sia avvenuta alle 17 (come dedotto nella memoria di replica del 20 gennaio 2022): l’impugnazione deve infatti essere notificata entro la mezzanotte (ed è circostanza da distinguere dal deposito via pat).

In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 , la quale ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 , conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012 , nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la reductio ad legitimitatem dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa ” (Cass. Civ., sez. II , 22 ottobre 2021 n. 29584).



8. Superate le questioni pregiudiziali il Collegio può affrontare il merito della controversia.



9. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar, pur avendo riconosciuto che “ l’attività disimpegnata dalla società ricorrente – volta al recupero e non allo smaltimento - non rientra nella privativa comunale della gestione dei rifiuti ”, ha dichiarato, in modo (in tesi) contraddittorio, illegittima l’attività della Ecoline in quanto svolta al di fuori di un sistema integrato di pianificazione e senza un accordo con l’Amministrazione.



9.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar, ammettendo la liberalizzazione delle attività di raccolta e recupero quale attività “ possibile ed anzi da incentivare, ne ha subordinato l’esercizio alla conclusione di accordi/convenzioni con l’Ente ”.



9.2. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che, in presenza di attività private autonome, l’attività di monitoraggio della raccolta potrebbe subire menomazioni, esponendo il Comune al rischio di penali qualora la percentuale rilevata sia inferiore all’obiettivo minimo sancito dalla legge.

Al contrario Ecoline ha rilevato che:

- i dati relativi ai quantitativi di plastica intercettati dagli eco-conferitori siano stati forniti direttamente al Comune mediante apposito software con credenziali di accesso in possesso dell’Assessorato all’ambiente;

- il monitoraggio dei conferimenti sia un obbligo per le aziende di rifiuti a pena di cancellazione dall’Albo, dovendo compilare alla fine di ogni anno moduli chiamati MUD, che vengono depositati presso le camere di commercio e pertanto sono pubblici;

- le quantità di materiale raccolto, come ampiamente esposto nella narrazione in fatto, siano conoscibili in ogni momento dal Comune, sia attraverso l’apposita piattaforma ETM, che ne comunica periodicamente i dati all’Ente, sia attraverso la periodica esibizione dei formulari che debbono essere compilati a ogni svuotamento delle macchine;

- Ecoline ha manifestato la disponibilità a conferire gli imballaggi raccolti direttamente presso le piattaforme COREPLA, “ col vantaggio di poter computare le quantità raccolte direttamente in capo al Comune e per di più offrendo spontaneamente all’Ente una percentuale sugli incassi percepiti ”.



9.3. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha accennato “ ad ipotetiche conseguenze con il gestore del pubblico servizio ”, che, oltre a non essersi costituita nel giudizio di primo grado, avrebbe dichiarato il proprio disinteresse sulla vicenda.



9.4. Con il quinto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che “ la plastica consegnata dal cittadino agli ecoconferitori non trasformata e non ancora recuperata costituisce rifiuto ”, mentre sarebbe da qualificare come merce di scambio 8ceduta dietro corrispettivo).

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