CGARS, sez. I, sentenza 2019-05-27, n. 201900489

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-05-27, n. 201900489
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900489
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 00489/2019REG.PROV.COLL.

N. 00671/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2018, proposto da A T, rappresentato e difeso dagli avvocati R T, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da Pec Registri in Giustizia;

nei confronti

V E non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I n. 224/2018;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il Cons. M I e udito per le parti gli avvocati R T, Vincenzo Caponnetto su delega dell’avvocato A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Parte appellante considera ingiusta la sentenza n. 224/2018 del TAR Palermo, sez, I, che ha respinto il ricorso introduttivo proposto:

a) per l’annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento prot. n. 0011060/3 del 10.06.2016, emesso dall'U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia — Cervello, avente ad oggetto " Incarico di collaborazione professionale di Medico Competente " con il quale, previa cancellazione dell’incontro per la sottoscrizione del contratto, già concordato per il 16.6.2016, è stato comunicato all’odierno appellante che: ".. l'incarico biennale di collaborazione professionale di Medico Competente non può essere attribuito alla S.V. in quanto Ella risulta collocato in quiescenza, dalla Università di Messina, a far data dall' 1.01.2016, per dimissioni volontarie con diritto a percepire un trattamento pensionistico... .";

- della delibera n. 837 del 12.07.2016 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia — Cervello, impugnata con ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto: " Sorveglianza Sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/08 — Proroga dell'incarico di medico competente e revoca incarico al doti. T Antonio con relativo affidamento incarico biennale di medico competente alla dott.ssa V E ";

- di ogni ulteriore atto allo stesso connesso, presupposto e/o comunque consequenziale anche se sconosciuto al ricorrente;

b) per la declaratoria:

- del diritto del ricorrente, in forza della disposta aggiudicazione del servizio, alla stipula del relativo contratto d'opera;

c) per la condanna:

- dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia — Cervello al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla parte appellante derivanti dall'efficacia degli illegittimi provvedimenti impugnati.



1.2. Ai fini di una migliore comprensione della questione oggetto del presente giudizio giova una sintetica ricostruzione dei fatti sottesi alla stessa.

L’odierno appellante, ha partecipato alla selezione pubblica per titoli, mediante procedura comparativa dei curricula , per il conferimento di un incarico biennale libero professionale di " medico competente ", indetto, con deliberazione n. 1467 del 22 dicembre 2015 (e successivo avviso del 12/01/2016) dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello. Per la formalizzazione del suddetto incarico e lo svolgimento delle relative funzioni, era prevista la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

All’esito dell’esame dei curricula presentati dai candidati, la Commissione esaminatrice nella seduta del 23/03/2016 stilava la graduatoria di merito, mettendo al primo posto il prof. T (con punti 19,535) ed al secondo posto la dr.ssa V E (con punti 14,220).

Essendo risultato vincitore della predetta selezione, con provvedimento n. 9941¬3, del 19 maggio 2016, gli veniva comunicato che: "... con deliberazione n. 477 del 20.04.2016, immediatamente esecutiva, questa Azienda ha disposto di conferire alla S. V. l'incarico biennale di Medico Competente ..." . Per la sottoscrizione del contratto veniva fissato dall’Azienda un incontro per il 16/06/2016.

Con provvedimento prot. 11060.3 del 10/06/2016, l'Azienda Ospedaliera comunicava al vincitore della selezione che: " l'incarico biennale di collaborazione professionale di Medico Competente non può essere attribuito alla SV in quanto Ella risulta collocato in quiescenza, dalla Università di Messina, a far data dall’1/01/2016, per dimissioni volontarie con diritto a percepire un trattamento pensionistico ... ".

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