CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-05-19, n. 202300341
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 00341/2023REG.PROV.COLL.
N. 00909/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, non costituiti in giudizio;
per la riforma previa adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e previa sospensione cautelare dei suoi effetti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 00682/2022, resa tra le parti, concernente annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 363725/D-1-6 in data 9 giugno 2021, della determinazione n. 363725/D-1-5 in data 9 giugno 2021 e della nota del Comando Regione Carabinieri Sicilia n. 1163/8-D-2020 in data 7 maggio 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21/3/2023:
Istanza di misura cautelare sulla scorta di nuovi motivi relativi alla sentenza già appellata.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierno appellante ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia – sezione di Catania, chiedendone l’annullamento: a) la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 363725/D-1-6 in data 9 giugno 2021; b) la determinazione n. 363725/D-1-5 in data 9 giugno 2021; c) la nota del Comando Regione Carabinieri Sicilia n. 1163/8-D-2020 in data 7 maggio 2021.
2. – Gli atti censurati traggono origine dal rinvio a giudizio dell’appellante disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici; l’Amministrazione ha, pertanto, avviato