CGARS, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202100721

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202100721
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100721
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2021

N. 00721/2021REG.PROV.COLL.

N. 00143/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2021, proposto da
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



contro

TA EP ME US, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 108/2021, resa tra le parti, pubblicata il 12.1.2021 e notificata in pari data.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA EP ME US;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, il Cons. Maria Stella Boscarino;

Considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l'Avv dello Stato Giulio Sorrentino e l'Avv. Salvatore Buscemi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’Assessorato espone che con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso proposto da Sig. US TA EP ME per l’annullamento del D.D.G., adottato dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, n.5009-2020 del 04/11/2020 e dell’elenco allegato, così come integrato dal D.D.G. n.5032-2020 del 05-11-2020 e dal D.D.G. n.5168 del 16/11/2020, con il quale ne era stata disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di n.134 unità di personale per la categoria D (funzionario direttivo).

Il Sig. US, già impiegato nei progetti interregionali dei lavori socialmente utili per la mitigazione del rischio sismico avviati dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile, veniva assunto, per chiamata diretta e senza concorso, dall’Amministrazione regionale con contratti di lavoro a tempo determinato, ex art. 23 quater del D.L. n. 6/98 conv. in l.n. 61/98, sottoscritti nel 1999, di durata triennale, di volta in volta prorogati, assumendo effettivo servizio in data 3/1/2000.

Le qualifiche attribuite erano di “Geometra”, in quanto assunto nell’ambito del personale in possesso del diploma di secondo grado.

A seguito dell’introduzione del nuovo ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana ex DD.PP. nn. 9 e 10 del 2001, il Sig. US era collocato all’interno della categoria professionale “C”- Istruttori – del personale, con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana.

Il Sig. US aveva poi presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sopra indicata sia per la categoria “C”, sia per quella “D”, dalla quale veniva escluso in quanto inquadrato nella categoria professionale “C”-Istruttori –del personale.

2. Avverso tale provvedimento veniva proposto il ricorso in primo grado, con il quale si sosteneva l’illegittimità dell’esclusione, in quanto il ricorrente, per un verso, era in possesso dei requisiti previsti per accedere alla selezione per la categoria D, tra i quali il diploma di laurea; in secondo luogo, la mancata previsione nel bando di una clausola che prevedesse una stabilizzazione “omogenea” alla categoria di inquadramento precedente rendeva l’esclusione contraria alla lex specialis .

3. Con la sentenza appellata il T.A.R. adito ha annullato i provvedimenti impugnati “ per sostanziale violazione della lex specialis, in quanto diretti a introdurre requisiti di partecipazione diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti ”.

4. Con l’appello in esame si censura la decisione in prime cure per aver fatto acritica ed erronea applicazione del dettato normativo di cui all’art. 20, comma 2, D.lgs. n. 75/17 e dei criteri interpretativi del bando di concorso, prescindendo totalmente dal significato del concetto di stabilizzazione.

L’obiettivo primario avuto di mira dal legislatore sarebbe non il semplice reclutamento di nuovo personale, ma quello di consentire l’acquisizione di figure professionali funzionali ai fabbisogni dell’Amministrazione, valorizzando le competenze già acquisite nel tempo da un pre-individuato contingente, nel rispetto dei limiti di bilancio.

Per tali ragioni le procedure in esame sono limitate nel

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