CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202300648

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202300648
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300648
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2023

N. 00648/2023REG.PROV.COLL.

N. 00913/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto dalla
Regione siciliana - Presidenza della Regione, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità', Ufficio genio civile Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



nei confronti

Enel Green Power Solar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1990/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Enel Green Power Solar Energy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 27 gennaio 2021 la società Enel Green Power Solar Energy (da ora in poi solo Enel Green) chiedeva all’Assessorato regionale all’energia e dei servizi di pubblica utilità il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, denominato Trapani 2, di potenza pari a 96 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano e Santa Ninfa (TP).

Nell’istanza citata Enel Green precisava che, ai fini dell’acquisizione della disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto, si sarebbe avvalsa delle procedure espropriative di cui al d.P.R. n. 327/2001 e chiedeva che venisse dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, unitamente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Con la nota prot. n. 5527 del 15 febbraio 2021 l’Assessorato energia, ai fini della procedibilità dell’istanza di A.U., invitava Enel Green ad attenersi “scrupolosamente alla lista di controllo” pubblicata sul sito dell’Assessorato nel predisporre la documentazione allegata alla richiesta.

Ulteriore documentazione veniva richiesta alla società con la nota prot. n. 9089 del 17 marzo 2021, assegnando alla stessa il termine perentorio di 30 giorni, pena l’improcedibilità dell’istanza di A.U.

Nella nota ora citata si precisa che l’istanza, per considerarsi completa, deve contenere nell’oggetto la puntuale indicazione delle particelle interessate e la dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l’impianto.

Con nota del 23 marzo 2021 la Società, in risposta a quanto richiesto dall’Assessorato, precisava che “ in merito alla dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l’impianto, come specificato nell’istanza di richiesta A.U. ns. prot. ENEL-ESS-27/01/2021-0000064, la scrivente società intende avvalersi - ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003, del D.M. 10.09.2010 e del D.P.R. n. 327/2001 - del procedimento di esproprio”.

Con la nota prot. n. 13484 del 22 aprile 2021 l’Assessorato Energia, nel richiedere nuovamente a Enel Green la produzione di documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni, precisava che “ Per quanto riguarda la dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l’impianto, etc….è necessaria averla, in quanto l’avvio della procedura espropriativa è consentita soltanto per le aree interessate ai servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, quindi il suolo su cui costruire l’impianto deve essere di proprietà della Società o tramite contratti registrati, etc…” .

Con nota del 27 aprile 2021 Enel Green rispondeva all’Assessorato e trasmetteva la nota dalla stessa inviata precedentemente al Genio Civile di Trapani, oltre che per conoscenza all’Assessorato.

Nella nota si contestavano le affermazioni dell’Assessorato e si affermava la possibilità dell’avvio della procedura espropriativa per le opere di cui agli impianti per la produzione di energia da fonte eolica, in forza anche di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, l.r. n. 29/2015.

Con il D.D.G. n. 1483 del 25 ottobre 2021 l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana dichiarava l’improcedibilità dell’istanza di A.U. presentata dalla ricorrente, con conseguente archiviazione della stessa.

L’Assessorato aveva riscontrato negativamente l’istanza di Enel Green in ragione del fatto che la stessa non aveva dato dimostrazione del requisito della disponibilità giuridica delle aree di sedime degli aerogeneratori.

Si afferma nel provvedimento che la società ricorrente avrebbe potuto esperire la procedura espropriativa di cui al d.P.R. 327/2001 solo al fine di acquisire la disponibilità giuridica delle aree interessate dai servizi ausiliari e dalle opere di connessione, ma non anche delle aree di sedime degli aerogeneratori; in relazione alle quali ultime, dunque, la proponente avrebbe dovuto necessariamente procedere con la stipula dei contratti definitivi di acquisto della proprietà, ovvero di costituzione di un diritto reale di godimento.

Nelle premesse al provvedimento in esame, si indicava “ la nota n. 18403 del 3/6/2021 con la quale il Servizio 3 – DRE, in considerazione del mancato riscontro da parte della Società alla richiesta di cui al precedente visto, ha comunicato i motivi ostativi al mancato accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 7/2019, evidenziando in particolare a non voler fornire i contratti per le aree interessate all’installazioni dei pali eolici, ed invitando la Società a trasmettere proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione entro il termine di dieci giorni ”.

Deve aggiungersi che in data 28 gennaio 2021 la Società inoltrava al Genio civile di Trapani, istanza ai sensi dell’articolo 111 del R.D. n. 1775/1933 al fine di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione a servizio dell’impianto eolico di cui al presente ricorso.

Dopo uno scambio di note che riguardavano la medesima problematica giuridica relativa all’indispensabile disponibilità delle aree su cui realizzare gli impianti, il Genio civile comunicava ad Enel Green che “ l’istanza di cui all’oggetto viene rigettata e la relativa pratica viene definitivamente archiviata ”; motivo del diniego era ancora una volta il rilievo che “ codesta Società non è in possesso dei titoli relativi alla disponibilità giuridica dei siti interessati alla realizzazione degli aerogeneratori, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 20/11/2015 n. 29 ”.

2. La società Enel Green impugnava i provvedimenti citati, come indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso deduceva:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis della l. n. 241/1990 – eccesso di potere – illegittimità manifesta. Sosteneva la ricorrente di non avere ricevuto la nota dell’Assessorato del 3 giugno 2021 ove venivano preannunciate le ragioni del diniego e si chiedevano le controdeduzioni;

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della l.r. n. 29/2015 – violazione e falsa applicazione del d.P.R.S. n. 48/2012 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 e ss. del r.d. 1775/1933 – violazione e falsa applicazione del d.m. 10 settembre 2010 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del d.P.R 327/2001 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza – illegittimità manifesta. Affermava la ricorrente che l’articolo 2 della l. r. n. 29/2015 non esclude espressamente il ricorso alle procedure ablative di cui al d.P.R. n. 327/2001 ai fini della comprova, in Sicilia, della titolarità giuridica delle aree d’impianto. La norma regionale, a detta della ricorrente, doveva essere letta alla stregua delle norme nazionali e dei principi multilivello che disciplinano la materia delle energie rinnovabili;

- in subordine, nell’ipotesi in cui l’interpretazione della norma resa dalle amministrazioni resistenti dovesse essere ritenuta coerente con il dettato normativo introdotto dall’art. 2 della l.r. 29/2015: illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 29/2015 per: violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, terzo comma Cost. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) cost. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 Cost – violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 Cost. – violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (protocollo di Kyoto, accordo di Parigi, direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE).

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.

4. La sentenza del giudice di prime cure ha accolto il ricorso.

L’accoglimento del ricorso ha trovato fondamento nel rilievo che l’articolo 2 della l. r. n. 29/2015 non pone un espresso divieto di espropriazione per le aree di sedime; anzi, il comma 1 del predetto articolo prevede espressamente che “il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di

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