CGARS, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900028

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900028
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900028
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00028/2019REG.PROV.COLL.

N. 00498/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2018, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso, 4;

contro

Regione Siciliana, Ufficio Centrale Circoscrizionale – Circoscrizione Elettorale Provinciale di Trapani, Ufficio Elettorale Centrale Regionale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana - Assemblea Regionale, Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

nei confronti

Sergio Tancredi, V P, rappresentati e difesi dagli avvocati Oriana Ortisi, Luisa Pullara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giovanni Inglese, Stefano Maria Rallo, Flavia Fodale, Movimento 5 Stelle, Giovanni Carlo Cancelleri, Silvia Calvanico, Maria Grimaudo, Giovanni Lo Sciuto, Antonino Scilla, non costituiti in giudizio;

Stefano Pellegrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5;

Giovanni Miccichè, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Armao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00672/2018, resa tra le parti, concernente elezione dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sergio Tancredi e di V P e di Stefano Pellegrino e di Giovanni Miccichè e di Regione Siciliana - Assemblea Regionale e di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il Cons. S L G e uditi per le parti gli avvocati S P, Giuseppe Immordino su delega di Salvatore Giacalone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Il 5.11.2017 si svolgeva la competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I risultati, per quanto di suo interesse, sono stati contestati dal sig. G S, candidato nella circoscrizione elettorale di Trapani per la lista “PDR – Sicilia Futura – PSI – Micari Presidente”, che con il ricorso di primo grado ha chiesto l’annullamento:

- dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana di cui al verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Trapani (elezioni del 5 novembre 2017) del 21 novembre 2017, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alla carica di Deputato Regionale i candidati: T S e V P della lista “Movimento 5 Stelle”;
e P S della lista “Musumeci Forza Italia Berlusconi”;

- dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana di cui al verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Trapani (elezioni del 5 novembre 2017) del 21 novembre 2017, nella parte in cui sono stati attribuiti voti alle liste “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, atteso che tutti i candidati di tali liste non hanno presentato unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura la esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità di cui all'art. 7 del d.lgs n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. Legge Severino);

- dell'atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana di cui al verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Trapani (elezioni del 5 novembre 2017) del 21 novembre 2017, nella parte in cui sono stati attribuiti voti a tutti i candidati delle liste “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, in quanto avrebbero dovuto essere esclusi per non avere presentato unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura la esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. Legge Severino);

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Trapani, Mod. n. 22-R, nella parte in cui si attribuiscono voti e seggi alle liste “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi” ed ai candidati delle stesse liste;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale del 7 ottobre 2017 che, in violazione dell'art. 16-bis della L. n. 29/1951 e s.m.i. ha ammesso le liste di candidati “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, nonostante tutti i candidati di tali liste non hanno presentato unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura la esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012(cd. Legge Severino);

- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento del 14 novembre 2017 dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trapani che ha rigettato la richiesta di esclusione dei candidati delle liste di candidati di “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, depositata in data 13 novembre 2013 dall'odierno ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento del 14 novembre 2017 dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di esclusione dei candidati della lista di candidati di “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, depositata in data 13 novembre 2013 dall'odierno ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale di insediamento dell'Assemblea Regionale Siciliana, nella parte in cui si sono insediati ed hanno prestato giuramento gli On.li T S e V P della lista “Movimento 5 Stelle” e P S della lista “Musumeci Forza Italia Berlusconi”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'eventuale provvedimento di convalida degli eletti da parte dell'Assemblea Regionale, di cui non si conosce il contenuto, il numero e la data, nella parte in cui si convalida l'elezione degli On.li T S e V P della lista “Movimento 5 Stelle” e P S della lista “Musumeci Forza Italia Berlusconi”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del “Comunicato in merito alle notizie diffuse a mezzo stampa in ordine a possibili errori e/o carenze del modello di dichiarazione di accettazione della candidatura per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, contenuta nella pubblicazione n. 2R, recante " Istruzioni per il deposito dei contrassegni di lista e la presentazione delle liste dei candidati", visionabile sul sito INTERNET del Dipartimento delle Autonomie Locali” dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, di cui non si conosce la data di pubblicazione;

- di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale agli atti impugnati;
”;

ha, altresì, chiesto:

- la correzione dei risultati elettorali e di tutti i verbali relativi, con la conseguente assegnazione di uno dei tre seggi delle liste di candidati di “Movimento 5 Stelle” e “Musumeci Forza Italia Berlusconi”, in base al quoziente elettorale circoscrizionale di Trapani ricalcolato, alla lista di candidati “PDR – Sicilia Futura – PSI – Micari Presidente” e, all'interno di questa, al candidato G S, odierno ricorrente, che è il candidato più votato;

- la propria proclamazione quale eletto alla carica di Deputato Regionale per la lista di appartenenza.

II. La controversia è imperniata sulla tesi che i candidati delle liste controinteressate, ivi compresi quelli poi dichiarati eletti, avrebbero dovuto essere esclusi prima della competizione elettorale ( rectius cancellati dalle lista ed eventualmente esclusa l’intera lista) a prescindere da una loro effettiva posizione di incandidabilità, per non aver presentato la dichiarazione di cui all’art. 9 d.lgs. n. 235/2012, ossia espressamente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dal d.lgs. n.235 del 2012, essendosi limitati a presentare il modello di “dichiarazione di accettazione” della candidatura predisposto dal “Servizio elettorale” della Regione siciliana - modello che i candidati venivano invitati a sottoscrivere al momento dell’accettazione della candidatura – il quale faceva riferimento non già alle situazioni di incandidabilità previste dal d.lgs. n. 235 del 2012, ma solamente a quelle descritte dall’art.15, comma 1, della l. n. 55 del 1990.

Secondo il ricorrente, tale dichiarazione sarebbe da considerare come totale omissione dell’assolvimento dell’onere dichiarativo incombente ai candidati, a nulla, quindi, rilevando l’accertamento ex post da parte degli uffici elettorali, mediante acquisizione dei certificati del casellario di tutti i candidati, dell’insussistenza di condanne ostative di cui alla legge Severino.

III. L’art.7 d.lgs. 31.12.2012 n. 235, stabilisce che “ non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della giunta regionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

La norma in questione stabilisce altresì:

- che “ l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla”;

- e che “ l’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse ”.

L’art. 9 d.lgs. n. 235 del 2012 prescrive (tra l’altro) inoltre:

- che “in occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7”;

- e che “ gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità”.

IV. In relazione all’elezione in discorso era accaduto che, al fine di superare perplessità e dubbi, con un comunicato ufficiale consultabile nel sito istituzionale, il 5.10.2017 (e cioè un mese prima della data fissata per le elezioni), l’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione pubblica chiarisse che la formula della dichiarazione da sottoscrivere era quella di cui al modello predisposto, ma che gli Uffici elettorali avrebbero dovuto esercitare i poteri di verifica al fine di accertare non soltanto la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai candidati (e dunque l’assenza, in capo ad essi, delle cause di incandidabilità di cui alla l. n.55 del 1990), ma anche l’assenza delle cause di incandidabilità previste dal (sopravvenuto) d.lgs. n.235 del 2012.

Confidando nella modulistica fornita dall’Amministrazione regionale, molti candidati sottoscrivevano - pertanto - la dichiarazione (id est: si limitavano a dichiarare) “ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ” (anziché fare specifico riferimento alle condizioni descritte dalla normativa sopravvenuta).

Gli Uffici elettorali circoscrizionali, conformandosi alle direttive del competente Assessorato regionale, ammettevano i candidati alla competizione elettorale.

Dai controlli effettuati, successivamente allo svolgimento delle elezioni, non erano emerse cause di incandidabilità.

Il signor Scala, che a seguito di istanza di accesso presentata prima dello svolgimento delle elezioni aveva riscontrato che nella circoscrizione di Trapani tutti i candidati della Lista “Movimento 5 Stelle” e della Lista “Musumeci Forza Italia Berlusconi” non avevano presentato, all’atto della loro candidatura, la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità ex legge Severino, diffidava l’Ufficio Circoscrizionale dal proclamare eletti coloro i quali pur avendo vinto si trovavano in tale situazione.

Ma con la nota (impugnata) 14.11.2017 l’Ufficio centrale circoscrizionale rigettava la richiesta ritenendo che l’omissione di dichiarazione ex d.lgs. n. 235/2012 fosse meramente formale e non determinasse la nullità della candidatura, mancando una specifica norma che la prevedesse. Per parte sua, l’Ufficio centrale regionale, sempre con provvedimento del 14.11.2017 (anch’esso impugnato), dichiarava non luogo a procedere sull’istanza, ritenendo competente l’Assemblea regionale in sede di convalida degli eletti.

V. Con la sentenza qui gravata, il T.A.R. Sicilia di Palermo, Sez. I^, ha respinto il ricorso.

VI. Con l’appello in esame il soccombente chiede la riforma della pronuncia, di cui contesta l’impostazione sostanzialista, insistendo nella domanda giudiziale proposta in primo grado.

L’Amministrazione regionale sostiene l’infondatezza del gravame, come pure i controinteressati costituitisi.

DIRITTO

I. L’appello è infondato.

Sulle medesime questioni qui dibattute questo Consiglio si è recentemente espresso con le sentenze nn. 534 e 550 del 2018 in senso contrario alle tesi dell’odierno appellante.

In particolare, la sentenza n. 550/2018, che si riporta, così si esprime: “1. Con unico mezzo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per violazione di legge, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere:

- che le “dichiarazioni di accettazione delle candidature” prive di ogni riferimento alla inesistenza della cause di incandidabilità previste dall’art.7 del D.lgs. n.235 del 2012, possano essere considerate valide (e non siano radicalmente nulle o inefficaci);

- che la sanzione della “cancellazione dalle liste” non è applicabile a chi abbia comunque ritenuto, in buona fede, di formulare una dichiarazione conforme a quella richiesta dall’art.9 del D.lgs. n.235 del 2012.

La doglianza non può essere condivisa.

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