CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200208

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200208
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200208
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2022

N. 00208/2022REG.PROV.COLL.

N. 00495/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2020, proposto da:
signora D M, rappresentato e difeso dagli avvocati I C, T M e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda sanitaria provinciale di Messina, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato salute - Dipartimento pianificazione strategica-Servizio 7 Farmaceutica, Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

F P B e M Pvirenti, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE n. 161/2020, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato salute - Dipartimento pianificazione strategica-Servizio 7 Farmaceutica e di Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. S R M;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con sentenza 16 marzo 2020 n. 161 questo CGARS ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 2109 del 2018, con la quale il Tar ha ritenuto infondato il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento della nota dell’Assessorato regionale della salute n. 77580 del 12 ottobre 2015, con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela del precedente D.D.G n. 1665/12 del 24.12.2012 recante l’assegnazione provvisoria della farmacia rurale del Comune di Pettineo (e tesa a trasformare l’assegnazione provvisoria in assegnazione definitiva).



2. Con ricorso n. 495 del 2020 l’allora appellante, signora D M, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 161 del 2020.



3. Nel giudizio di revocazione si è costituita Regione Siciliana – Assessorato alla salute.



4. All’udienza del 3 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.



6. Il ricorso per revocazione si appunta su due asseriti errori di fatto.



7. Innanzitutto la sentenza in questione sarebbe il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa perché il CGARS avrebbe ritenuto che la dott.ssa Marrella non abbia sostenuto alcun concorso per beneficiare dell’assegnazione.

Detto errore si desume, a parere di parte ricorrente in revocazione, dalla seguente affermazione contenuta in sentenza: “ La trasformazione della assegnazione da provvisoria in definitiva, come richiesta dall’appellante, invero avrebbe determinato un meccanismo – non previsto da alcuna normativa – inteso a derogare la previsione dell’accesso per titoli ed esami alle sedi farmaceutiche della Sicilia a beneficio di una categoria di farmacisti rappresentata da coloro che hanno accettato l’assegnazione di una sede provvisoria consentendogli di scegliere una sede farmaceutica con preferenza rispetto ai partecipanti ad una selezione concorsuale ”.



7.1. Le suddette circostanze non sono idonee a integrare il vizio di errore di fatto revocatorio.

L’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, l'ipotesi in cui “ la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” (n. 4).

L'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, deve apparire con immediatezza, attenere ad un punto non controverso e essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Quanto al primo punto (ricorrenza, o meno, nel caso di specie dell’errore di fatto), si premette che esso, per spiegare potenzialità revocatoria, deve consistere, secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014 e dalla giurisprudenza successiva, in un’errata percezione della realtà, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile e deve presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. “ L’errore di fatto, potenzialmente revocatorio (se accompagnato dal connotato della decisività) consiste quindi nel cosiddetto abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. La falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 Cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato ” (Cons. St., sez. V, 4 giugno 2020, n. 3520).

Nel caso di specie non si ravvisa la ricorrenza di un errore di fatto del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, così non ricorrendo i requisiti della fattispecie revocatoria di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.

In primo luogo, l’argomentazione estrapolata e riportata nel ricorso in revocazione per evidenziare il presunto errore sul punto di questo Giudice contiene una valutazione giuridica in ordine ai criteri generali di trasformazione della assegnazione da provvisoria in definitiva, che impediscono di “ derogare la previsione dell’accesso per titoli ed esami alle sedi farmaceutiche della Sicilia a beneficio di una categoria di farmacisti rappresentata da coloro che hanno accettato l’assegnazione di una sede provvisoria consentendogli di scegliere una sede farmaceutica con preferenza rispetto ai partecipanti ad una selezione concorsuale ” e ciò anche in ragione del fatto che nelle more era stato bandito un concorso straordinario ed era quindi stata approvata la relativa graduatoria.

La prospettazione revocatoria, pertanto, si risolve, come si evince anche dalla formulazione dell’argomentazione, in una critica di diritto alla sentenza di questo CGARS n. 161 del 2020.

Invero, con la proposizione evidenziata in funzione revocatoria, questo Giudice ha espresso la regola in base alla quale è impedita la trasformazione dell’assegnazione da provvisoria a definitiva quale sistema teso a derogare la previsione dell’accesso per titoli ed esami alle sedi farmaceutiche della Sicilia. Non ha esaminato la specifica situazione dell’appellante, peraltro caratterizzata dalla presenza di una graduatoria successiva a quella del 2009.

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente possono pertanto configurare, al più, un error in iudicando della sentenza gravata. Sono, infatti, errori di diritto quelli consistenti sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche.

L'errore di diritto (a differenza dell’errore di fatto revocatorio) non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione.

Esso infatti, situandosi nell'ambito di un'attività non percettiva, ma intellettiva, consistente nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Cons. St., sez. V, 27 aprile 2021 n. 3404), come pure l'errore sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche, non è errore revocatorio: diversamente, la revocazione costituirebbe una forma di gravame teoricamente reiterabile più volte, con l'effetto di condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2021 n. 286).

In secondo luogo, l'assunto della parte neppure in astratto si presta a essere considerato indice di un vizio revocatorio, atteso che si tratta di una circostanza di fatto su cui il Giudice non è caduto in errore, neppure di fatto.

La stessa sentenza n. 161 del 2020 dà atto del fatto che nella graduatoria di concorso approvata con DDG n. 914 del 13 maggio 2009 “ l’appellante risultava collocata tra gli idonei ” e che la stessa ha poi partecipato al successivo concorso straordinario indetto con DDG n. 2782 del 24 dicembre 2012 “ senza impugnare tuttavia il relativo bando che certamente era immediatamente lesivo delle sue aspettative riferite alla farmacia rurale di Pettineo ”, ragione per cui il ricorso avente ad oggetto la graduatoria di tale ultimo concorso è stato dichiarato irricevibile.

Non è quindi sfuggito al CGARS che l’appellante aveva partecipato – come sopra rilevato – al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche dei Comuni di Milazzo, Motta d’Affermo e Roccafiorita ed era stata inserita al 24° posto della relativa graduatoria approvata con D.D.G. n. 914 del 13 maggio 2009, atteso anche che la stessa ha ricevuto l’assegnazione provvisoria proprio in ragione dell’idoneità riportata in detto concorso.

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