CGARS, sez. I, decreto cautelare 2023-04-24, n. 202300140

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, decreto cautelare 2023-04-24, n. 202300140
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300140
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 24/04/2023

N. 00369/2023 REG.RIC.

N. 00140/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00369/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, 51;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;

nei confronti

G G, M C, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, Rosario Di Bennardo, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE n. 00245/2023, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensione anche in via monocratica ex art. 56 d.lgs. n. 104/2010,

del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall'art. 28, comma 3-bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233;
della nota a firma del Presidente della Regione Sicilia, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di intesa alla nomina dei Commissari;
di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto;
ove occorra della Deliberazione della Giunta regionale di governo 29 dicembre 2021, n. 580, nella parte in cui fosse intesa esprimere l'intesa della Regione Siciliana agli effetti dell'art. 54-ter d.l. n. 73/2021;
dei verbali di insediamento dei Commissari presso le Camere istituite

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “ in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ” – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “ di cui all’articolo 55, comma 5 ”: ossia la “ prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso ” – che, nella specie, è quella che – tenendosi conto, nei congrui casi, delle dimidiazioni di termini di cui alle pertinenti norme processuali – si provvede a fissare in dispositivo;

Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra , deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare;
nonché, in punto di fumus boni iuris , quantomeno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;

Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante non pare acquisire cumulativamente, nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, potendo peraltro il Collegio chiamato a conoscere a breve dell’istanza cautelare nel contraddittorio delle parti – qualora ritenesse di accogliere detta istanza – disporre le eventuali misure organizzatorie e ripristinatorie che dovesse ritenere opportune;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al periculum in mora , e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris , da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – difetta quantomeno una delle due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato periculum in mora , oltreché nella non evidenza dell’insussistenza di ogni fumus boni iuris ) cumulativamente richieste dalla legge affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare monocratica;

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