CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400593

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400593
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400593
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00593/2024REG.PROV.COLL.

N. 00303/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2023, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C U M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 03811/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la nota n. 333-D/83528, del 24 novembre 2017 del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, di destituzione dell’appellante dal servizio presso l'amministrazione della Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.7, nn. 2 e 3, del d.P.R. n.737/1981, unitamente agli atti propedeutici e presupposti.

2. Il procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione originava dal procedimento penale n. -OMISSIS- instaurato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-nei confronti dell’odierno appellante, all’epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS-.

Il procedimento penale era il frutto di un’attività investigativa dalla quale era emerso che l’appellante, all’interno di un locale commerciale di cui era formalmente titolare altra persona, esercitava un’attività di impresa, finalizzata all’accettazione e raccolta per via telematica di scommesse per conto di società estere prive di concessione rilasciata da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.

La Procura della Repubblica accertava anche che, al fine di procurare a sé e ad altri un indebito profitto, il ricorrente aveva rivelato a terzi segreti d’ufficio e notizie su indagini preliminari in corso e sequestri effettuati da forze di polizia.

L’indagine accertava, altresì che a seguito di un controllo effettuato presso il locale ove prestava la propria opera, l’appellante aveva minacciato un collega ed il proprio dirigente al fine di costringere quest’ultimo a compiere un atto del proprio ufficio (nello specifico un controllo presso l’attività commerciale di un soggetto con il quale il dipendente aveva interrotto ogni rapporto per incomprensioni).

2.1. La contestazione dei reati veniva così articolata:

-artt. 4, comma 1 bis, L. 401/1989, 61 n. 9 C.P. (delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, aggravato dall’avere commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione);

-art. 110 c.p., 4 comma 4-bis. L. n. 401/1989, 61 n.9 C.P. (concorso nel delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, aggravato dall’avere commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerente una pubblica funzione);

-art. 336 cpv, 61n.9 C.P. (delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, aggravato dall’avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

-art. 81 cpv. 326 commi 1 e 3 C.P. (continuazione nel delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

3. In data 13 gennaio 2017 il G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza nr. -OMISSIS-, su conforme richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava all’appellante la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

4. Il Questore di Trapani, ravvisando profili di responsabilità disciplinare, con decreto del 20 giugno 2017, dava inizio al procedimento disciplinare nominando un funzionario istruttore ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 737/1981.

Il funzionario con atto del 26 giugno 2017 contestava al dipendente la fattispecie disciplinare della destituzione prevista dall’art. 7, nn. 2 e 3, D.P.R. 737/1981, ponendolo in condizione di formulare le proprie difese endoprocedimentali.

Con nota del 17 agosto 2016, il funzionario istruttore inviava la relazione conclusiva al Questore di Trapani.

Il Questore, sulla scorta della relazione citata, in data 2 settembre 2017 disponeva il deferimento dell’appellante al giudizio del Consiglio provinciale di disciplina.

Nella seduta del

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