CGARS, sez. I, sentenza 2024-12-16, n. 202400993
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 00993/2024REG.PROV.COLL.
N. 00892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 892 del 2022, proposto da
Appaltitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, Ufficio regionale espletamento gare di appalto - UREGA Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
DI RA s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta), n. 1994/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Urega Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 18 luglio 2024 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Appaltitalia s.r.l. impugnava con ricorso e i motivi aggiunti proposti avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, gli atti del pubblico incanto indetto nel 2007 dal Comune di Ispica per l’affidamento dei lavori di recupero ambientale e fruitivo dell’area archeologica nella Cava d’Ispica - PIT n. 4 misura 2.01 b “Vie del Barocco”, espletato dall’Ufficio regionale espletamento gare di appalto - UREGA di Ragusa. La ricorrente, seconda classificata, sosteneva che DI RA s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, da cui l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore. Avanzava pertanto domande demolitorie e risarcitorie.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar, nella resistenza del Comune di Ispica, di UREGA e della controinteressata, preliminarmente risolte alcune questioni di rito:
- rilevava che il contratto con l’aggiudicataria era stato stipulato e i lavori interamente eseguiti;
- rilevava che la ricorrente aveva implicitamente rinunziato alla domanda di risarcimento in forma specifica;
- riteneva l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, prescindendo dalla disamina dei relativi motivi, stante l’infondatezza della residua domanda di risarcimento per equivalente, per mancata aggiudicazione, stante la carenza della prova che l’esclusione della controinteressata avrebbe automaticamente condotto all’affidamento della procedura alla ricorrente;
- osservava altresì che la domanda risarcitoria avrebbe potuto fondare, al più, sulla lesione di una chance , ma, rilevato che una siffatta prospettazione non era stata formulata e nemmeno ne erano stati forniti gli elementi costitutivi, riteneva di non poter convertire d’ufficio il thema decidendum , operando in materia, con pienezza, il principio dispositivo, e ostandovi l’art. 112 Cod. proc. civ..
In definitiva, il Tar respingeva la domanda di risarcimento del danno e dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Compensava tra le parti le spese del giudizio.
2. Appaltitalia ha gravato la sentenza, deducendone l’erroneità per: 1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 21 della l. 109/1994, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle ll.rr. 7/2002, 18/2002, 4/2003, 7/2003, 17/2004, 16/2005, 23/2006 e 20/2007; presupposto erroneo, illogicità e erronea motivazione in riferimento al rigetto della domanda risarcitoria sull’assunto della carenza di prova che l’esclusione della controinteressata non avrebbe inciso sulla media di aggiudicazione della gara e che, anche qualora la media fosse stata confermata, si sarebbe dovuto riavviare il procedimento e procedere ad un nuovo sorteggio; 2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 75 del d.P.R. 554/1999 richiamato dal bando di gara; eccesso di potere per presupposto erroneo stante la omessa esclusione della ditta controinteressata, che non ha attestato i requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione dal bando anche in ordine alla cedente; violazione delle norme di bando previste a pena di esclusione.
L’appellante ha quindi domandato la riforma della sentenza gravata, con declaratoria dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente.
Nell’insistere per l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata, l’appellante: ha sostenuto l’obbligo solidale di UREGA e del Comune di Ispica, quali, rispettivamente, enti che hanno adottato e approvato gli