CGARS, sez. I, sentenza 2024-05-30, n. 202400390

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-05-30, n. 202400390
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400390
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 00390/2024REG.PROV.COLL.

N. 00629/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2024, proposto da
C Z, E V, rappresentati e difesi dagli avvocati A F V, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Aci Castello (Ct), Lista Nuovi Insiemi con F D S, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1929/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ex art. 129 c.p.a., notificato alle controparti e depositato il 20 maggio 2024, gli appellanti, C Z ed E V nelle loro rispettive qualità di Responsabile e Presentatrice della lista “ Insieme si può con F D S ” l’una e di Capo lista e candidato l’altro, hanno impugnato la delibera n. 1 del 16 maggio 2024 della Commissione Elettorale circondariale di Acireale con cui la predetta lista civica è stata esclusa dalla competizione elettorale indetta per le giornate del 8 e 9 giugno 2024 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Aci Castello (CT), in ragione delle seguenti gravi irregolarità:

- tutte le dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbero carenti dell’autocertificazione, prescritta a pena di esclusione del candidato, di cui all’art. 7 co. 8 L.R. 26 agosto 1992 n. 7, e della dichiarazione di assenza delle condizioni previste dall’art. 143 D.lgs. n. 267/2000;

- la dichiarazione di presentazione della lista non sarebbe sottoscritta dal numero minimo di elettori richiesto dall’art. 7 co. 1 lett. e ) L.R. n. 7/1992, non essendo sufficienti 160 sottoscrizioni rispetto alle 200 richieste.

I ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 18 e ss. del Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960 – difetto di istruttoria ed eccesso di potere per errore dei presupposti in fatto e in diritto – vizio della motivazione – violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 7 comma 8 della L.R. 26 agosto 1992 n. 7 nonché dell’art. 7, comma 1, lett. e) della L.R. n. 7/1992 – errore in fatto e in diritto – eccesso di potere per falsa causa e falsa rappresentazione della realtà – difetto di motivazione – illogicità ed ingiustizia grave e manifesta – violazione dell’art. 3 della L. n. 81 del 25.03.1993 in relazione all’art. 117 comma 2 lett. p) Cost. – violazione del principio costituzionale afferente al diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 comma 1 – manifesta ingiustizia – erroneità ed illogicità della motivazione – violazione del principio di ragionevolezza – poiché:

a) secondo quanto certificato dal Segretario Comunale di Aci Castello nel verbale di presentazione della lista redatto il 15 maggio 2024 alle ore 11,45 la documentazione presentata era completa, essendo corredata, tra l’altro, di 200 certificati elettorali, dei quali 16 collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune e delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate, anche ai sensi dell’art. 7 co. 8 L.R. n. 7/1992;

b) non sarebbe possibile desumere dalla motivazione del provvedimento la ragione della decisione posto che delle due l’una: o la Commissione Elettorale circondariale di Acireale ha erroneamente conteggiato il numero degli elettori non candidati sottoscrittori della lista e non si è avveduta della completezza della documentazione presentata oppure il Segretario Comunale di Aci Castello non ha integralmente trasmesso alla Commissione Elettorale circondariale di Acireale i documenti ricevuti il 15 maggio 2024 a corredo della presentazione della lista;

c) in subordine, qualora la Commissione Elettorale circondariale di Acireale avesse correttamente rilevato le predette irregolarità formali sarebbe stata tenuta, ai sensi dell’art. 18 co. 2 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3, ad assegnare ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto, non potendo direttamente disporre l’esclusione della lista dall’elezione amministrativa, tanto più considerato che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, la non ammissione di una lista potrebbe prospettarsi soltanto qualora il numero dei sottoscrittori fosse superiore al massimo previsto e non anche nell’ipotesi contraria in cui fosse inferiore rispetto al minimo richiesto;

d) qualora si ritenesse il numero dei sottoscrittori della lista pari a 160, in conformità a quanto affermato dalla Commissione Elettorale circondariale di Acireale, dovrebbe ritenersi illegittima l’impugnata esclusione poiché applicativa di una legge regionale incostituzionale. L’art. 3 co. 1 lett. f ) della legge nazionale n. 81/1993 prevede, infatti, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, come il Comune di Aci Castello, che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 e non superiore a 200 e poiché la disciplina elettorale rientrerebbe nella potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. p ) Cost., dovrebbe quest’ultima prevalere sulla prima, ed in particolare sull’art. 7 co. 1 lett. e ) L.R. 26 agosto 1992 n. 7, in quanto statuente principi generali applicabili anche alla Regione Siciliana, tenuto conto che la medesima, pur avendo potestà legislativa esclusiva in tema di ordinamento degli enti locali, non avrebbe potestà legislativa nemmeno concorrente sulle questioni elettorali. Donde, la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 co. 1 lett. e ) L.R. 26 agosto 1992 n. 7 nella parte in cui richiede un numero minimo di 200 sottoscrizioni e non di 100 per la presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale nei Comuni con più di 10.000 abitanti;

e) con riguardo, poi, alla rilevata carenza “ dell’autocertificazione, prescritta a pena di esclusione del candidato, di cui all’art. 7 comma 8 della Legge 26.08.92 n.7 ”, si contesta la veridicità dell’affermazione, posto che nel predetto verbale redatto dal Segretario Comunale di Aci Castello si attesta, al punto “C”, che in allegato alla lista sono state presentate numero 14 dichiarazioni di accettazion [e] di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8 della L.R. n. 7/1992 ”. Per cui anche in relazione a siffatto profilo la Commissione Elettorale circondariale di Acireale avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta poiché le accettazioni delle candidature sarebbero regolarmente sottoscritte con firma autenticata e complete delle dichiarazioni di cui all’art. 7 co. 8 L.R. n. 7/1992. Inoltre, la decisione oltre che erronea sarebbe, comunque, carente sul piano motivazionale, non essendo indicate le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dovrebbero essere ritenute incomplete.

Dopo essersi costituito con memoria di mero stile in data 22 maggio 2024, il Ministero dell’Interno – Prefettura – U.T.G. di Catania si opponeva all’accoglimento del ricorso, con memoria depositata il giorno successivo coincidente con quello dell’udienza pubblica fissata per la decisione.

Con sentenza n. 1929/2024 pronunciata e pubblicata il 23 maggio 2024, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, ha rigettato il ricorso, compensando le spese processuali.

Con ricorso in appello notificato e depositato il 25 maggio 2024 gli appellanti domandavano la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza delle doglianze dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Il 29 maggio 2024 si costituiva il Ministero dell’Interno, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto, prima ancora che infondato, inammissibile per nullità della notifica nei confronti della lista “ Nuovi insiemi con F D S ”.

All’udienza pubblica speciale fissata con decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024 n. 19 per il 30 maggio 2024, l’appello veniva trattenuto per la decisione dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti.

DIRITTO

I. – L’eccezione di inammissibilità dell’appello.

I.

1. Il Ministero dell’Interno eccepisce l’inammissibilità dell’appello per asserita nullità della notifica alla lista “ Nuovi Insiemi con F D S ”.

I.

2. L’eccezione è destituita di fondamento.

I.

2.1. Secondo quanto, infatti, previsto dall’art. 120 co. 8 lett. a ) c.p.a. il ricorso in appello deve essere, a pena di decadenza, “ notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;
in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;
la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4
”.

I.

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