CGARS, sez. I, sentenza 2021-05-21, n. 202100465
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2021
N. 00465/2021REG.PROV.COLL.
N. 00873/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2020, proposto da
Ministero dell'interno, Questura Messina, Questura Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliati per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina, Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, il Cons. Antonino Caleca;
Considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Emilio Salvatore Castorina e Antonio Fazio;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Ministero dell’interno, la Questura di Messina e la Questura di Catania, ricorrono in appello per chiedere la riforma o l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, n. -OMISSIS-.
2. Parte appellante concorda, sostanzialmente, sulla ricostruzione di fatti più rilevanti ai fini del decidere operata dal primo giudice così che la stessa può essere fedelmente trascritta.
3. la Questura di Messina aveva convocato per il giorno 21 ottobre 2019 un “tavolo tecnico” aperto anche ai rappresentanti delle due società sportive interessate, in vista dell’incontro di calcio tra le squadre ASD Città di Acireale 1946 e del F.C. Messina, che si sarebbe disputato a Messina la domenica 27 ottobre 2019.
Nel corso di tale riunione preventiva, ravvisate particolari esigenze di ordine pubblico, connesse ad accesa rivalità fra le due tifoserie, la Questura aveva imposto alle società alcune prescrizioni, tra le quali quella rivolta alla società Acireale calcio, consistente nell’obbligo di contribuire alla gestione dell’evento sportivo con l’ausilio di 24 “stewards” volontari, da allocare nel settore dello stadio destinato alla tifoseria ospite, e da contemplare in un apposito elenco nominativo che avrebbe dovuto essere preventivamente trasmesso all’ufficio stesso.
Il giorno 27 ottobre 2019, in prossimità dell’inizio dell’incontro, gli stewards volontari – tra i quali, l’odierno ricorrente – hanno fatto ingresso allo stadio, ed al settore “ospiti”, muniti di casacca identificativa del loro ruolo, previo controllo operato dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto a fotografare ogni singolo ausiliario con il documento di identità esibito accanto al viso.
Col provvedimento indicato in epigrafe, il Questore di Messina – premettendo che l’elenco nominativo degli ausiliari era stato comunicato all’ufficio tardivamente (in particolare, come emerge dagli atti, alle ore 13.25 di sabato 26 ottobre) - ha disposto a carico degli stewards forniti dalla società Acireale Calcio il “divieto di accesso alle manifestazioni sportive” (cd. DASPO), avendo rilevato che costoro – dopo l’ingresso nel settore ospiti, e nel corso dello svolgimento della partita di calcio – sierano resi responsabili delle seguenti condotte antigiuridiche: a) dismissione e/o occultamento delle casacche identificative; b) omesso esercizio del servizio di stewarding per il quale erano stati designati; c) violazione delle ripetute diffide con le quali le forze di Polizia avevano intimato loro di reindossare le casacche dismesse; d) associazione alla tifoseria ultras, attraverso cori, tifo, ed utilizzo di abbigliamento riconducibile alle frange dei tifosi; e) assunzione anche di una posizione di gerarchica primazia nei confronti dei tifosi; f) accensione di un fumogeno.
Tali complessivi comportamenti – uniti al fatto che otto degli stewards presenti non avrebbero potuto assumere il relativo compito, in quanto minorenni, o in quanto già destinatari di precedente DASPO – hanno indotto l’autorità di P.S. a ritenere che l’accreditamento come volontari sia stato un mero espediente posto in essere per