CGARS, sez. I, sentenza 2014-04-01, n. 201400180

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-04-01, n. 201400180
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400180
Data del deposito : 1 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00276/2012 REG.RIC.

N. 00180/2014REG.PROV.COLL.

N. 00276/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, proposto da:
IC RO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bruno, con domicilio eletto presso Giuseppe Bruno in PA, via Nicolo' Gallo N. 2/E;



contro

Prefetto della Provincia di PA, Questore della Provincia di PA; Prefettura di PA, Questura di PA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in PA, via De Gasperi 81;



per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 01614/2011, resa tra le parti, concernente divieto detenz.armi e munizioni e materia esplodente con obbligo di cedere tutto

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di PA e di Questura di PA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il Cons. Pietro Ciani e uditi per le parti gli avvocati G. Bruno e l'avv. dello Stato Pignatone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso al TAR PA il sig. IC RO rappresentava che:

- con nota del 27.6.2008 la Questura di PA aveva proposto al Prefetto della Provincia l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso, a seguito di denuncia del furto di alcune armi, fosse stato segnalato all’Autorità giudiziaria per omessa custodia di armi ed omessa ridenuncia di armi;

- in data 12.1.2009 gli era stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni;

- egli aveva fatto pervenire all’Amministrazione una memoria difensiva;

- in data 12.5.2009 il Prefetto aveva emesso il provvedimento n. 30144/Area I Ter, con il quale è stato disposto il divieto nei suoi confronti di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e l'obbligo di cedere le armi, le munizioni e le materie esplodenti di sua proprietà o in suo possesso ad un terzo non convivente o ad un'armeria, entro il termine di gg. 20 dalla notifica del decreto, pena la confisca delle stesse;

- in data 27.5.2009 aveva ottemperato all’ordine impartitogli;

- con successivo decreto Categoria 6.F/2009 del 26.5.2009 il Questore di PA aveva revocato il porto di fucile per uso caccia, n. 293542-L, allo stesso rilasciato in data 1.8.2006;

- i provvedimenti impugnati avevano avuto origine dal sequestro probatorio eseguito in data 15.4.2008 dagli agenti della Squadra di polizia amministrativa del Commissariato di P.S. “San Lorenzo” presso l’abitazione del padre del ricorrente;

- in occasione di tale sequestro le armi del ricorrente sono state rinvenute presso l’abitazione del padre, ove erano

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