CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400837

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400837
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400837
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 00837/2024REG.PROV.COLL.

N. 00378/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2024, proposto da
Ksm Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9663150BA2, rappresentata e difesa dall'Avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;



contro

Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

2858 Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Bivona, Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di IA (Sezione Quarta) n. 668/2024, del 23 febbraio 2024, n. 668, resa tra le parti, notificata in pari data dal difensore dell’odierna appellata, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la riforma

della sentenza predetta, con la quale, accogliendo parzialmente il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti interposti dall’odierna appellante, ha respinto o ha omesso la pronuncia su alcuni motivi di ricorso nel giudizio per l'annullamento:

- del decreto prot. n. 0110624 del 6 settembre 2023 con il quale il Direttore generale dell'Università degli Studi di Messina ha:

- approvato gli atti della gara di appalto specifico SDAPA n. 3170289, distinta con il C.I.G. 9663150BA2, per l'affidamento del servizio di vigilanza dell'Università degli Studi di Messina per la durata di anni tre e per l'importo posto a base di gara di € 1.989.132,59, oltre oneri di sicurezza interferenziali non assoggettabili a ribasso;

- aggiudicato la gara di appalto di cui al precedente punto 1.1. alla costituenda A.T.I. fra Metronotte d'AL s.r.l. (mandataria con la quota del 70%) e 2858 Security s.r.l. (mandante con la quota del 30%) per l'importo complessivo di euro 1.445.536,17 compresi oneri interferenziali della sicurezza (pari a Euro 1.227,00), esclusa IVA, oltre gli altri corrispettivi dovuti a fronte dell'eventuale specifico ordine di servizi aggiuntivi;

- autorizzato l'avvio del servizio a far data dalle ore 00:00 del 17 settembre 2023;

- assegnato al D.A. Affari Generali la gestione del contratto;

- nonché degli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusi i verbali di gara, la nota prot. n. 90235 del 5 luglio 2023 con la quale il RUP ha chiesto le giustificazioni dell'offerta ex art. 97 del d.lgs. n. 50/16; il giudizio di congruità dell'offerta della costituenda ATI Metronotte d'AL s.r.l./2858 Security s.r.l. espresso dal R.U.P. all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia; e la proposta di aggiudicazione dell'appalto con graduazione di KSM s.p.a. al secondo posto;

e per la declaratoria di inefficacia del consequenziale contratto di appalto per l'esecuzione del servizio stipulato il 27 ottobre 2023 tra l'Università degli Studi di Messina e l'ATI Metronotte d'AL s.r.l./2858 Security s.r.l.;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica infra specificato, anche previa caducazione degli effetti del contratto predetto o declaratoria della relativa inefficacia, anche previo accertamento e declaratoria del diritto di KSM s.p.a. all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa ed al relativo subentro, e la consequenziale condanna dell'Università degli Studi di Messina all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del relativo contratto con l'originaria ricorrente;

nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l'annullamento del sostanziale diniego dell'istanza di accesso agli atti, e per la condanna dell'Università degli Studi di Messina a consegnare la documentazione richiesta da KSM s.p.a.;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Metronotte D’AL s.r.l. il 29 aprile 2024, per l’annullamento o la riforma parziale della medesima sentenza, nel capo in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi 2 e 3 del ricorso introduttivo del giudizio, nonché nel capo in cui ha accolto il secondo e terzo motivo di ricorso entrambi inerenti l’illegittimità della valutazione di congruità dell’offerta dell’ATI aggiudicataria, nonché nel capo relativo alle spese del giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Messina e di 2858 Security S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Metronotte D’AL S.R.L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’Università di Messina, giusta delibera consiliare n. 684 del 27 dicembre 2022, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, per la durata di anni tre ed importo posto a base d’asta pari ad € 1.989.132,59 oltre oneri di sicurezza.

Entro il termine di scadenza perveniva la candidatura di tre operatori economici.

In data 6 aprile 2023 iniziavano le operazioni di selezione, che si concludevano individuando la migliore offerta in quella presentata dal costituendo R.T.I. tra Metronotte d’AL e 2858 Security, il quale precedeva nella graduatoria finale KSM e, in ultima posizione, l’A.T.I. Europolice.

L’offerta vincitrice veniva sottoposta a valutazione d’anomalia, che si concludeva con il verbale dell’8 agosto 2023 che giudicava la proposta congrua e sostenibile.

Con decreto del Direttore Generale n. 2553 del 6 settembre 2023, la Stazione appaltante approvava gli atti di gara, affidando il servizio all’aggiudicataria.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli atti del presupposto sub-procedimento di anomalia KSM proponeva ricorso.

Con la sentenza appellata il T.A.R. accoglieva i motivi di gravame a carattere procedimentale, respingendo tutti gli altri ed onerando l’Amministrazione di procedere alla riedizione delle operazioni di verifica in coerenza con quanto contenuto nella citata decisione.

Di seguito KSM ha proposto appello, chiedendo la riforma dei capi di sentenza ad essa sfavorevoli.

Anche Metronotte d’AL ha impugnato incidentalmente la pronuncia di prime cure, nella parte in cui si era disposto il parziale accoglimento.

L’Amministrazione, nelle more, con i verbali del 4 e dell’11 luglio 2024 (allegati nn. 2-3, versati in giudizio dall’Università in data 9 agosto 2024), ha ottemperato alla decisione del giudice di prima istanza, rinnovando il giudizio di anomalia e confermando l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Metronotte d’AL – 2858 Security (all. 2 e 3 dell’Università in secondo grado).

Avverso la sentenza di primo grado l’appellante propone i seguenti motivi di censura:

1- attraverso la trascrizione del primo motivo di ricorso di primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il verbale di gara del 20 giugno 2023 e con la nota del R.U.P. del 5 luglio 2023, con i quali era accertata la sospetta anomalia dell’offerta della costituenda A.T.I. guidata da Metronotte d’AL s.r.l. e la stessa era invitata a produrre le giustificazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 65 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., recante il c.d. codice dell’amministrazione digitale; lamenta sostanzialmente l’appellante che le giustificazioni presentate in via telematica in data 18 luglio 2023 sarebbero state rese e sottoscritte solamente dal legale rappresentante di Metronotte d’AL s.r.l. nonostante la stessa avesse partecipato e formulato l’offerta sospettata d’anomalia in A.T.I. costituenda con la 2858 Secutity s.r.l. (mandante con la quota del 30%); a suo dire l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara l’odierno costituendo raggruppamento controinteressato, in quanto le giustificazioni in questione non potevano considerarsi prodotte anche dalla 2858 Security s.r.l., poiché lo stato del raggruppamento non attribuiva a Metronotte d’AL s.r.l. poteri di rappresentanza della mandante;

II- la sentenza del T.A.R. sarebbe anche erronea perché non ha accolto i motivi di ricorso di KSM s.p.a., che, per la dedotta violazione degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d), e 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assumevano valore troncante anche ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica, perché afferivano ai vizi degli atti impugnati nella parte in cui non escludevano il costituendo R.T.I. nonostante, in sede di procedimento di verifica di anomalia, fosse asseritamente emerso che: - aveva omesso di specificare in sede di offerta economica gli oneri aziendali della sicurezza relativi al personale impiegato per l’esecuzione della vigilanza mediante ronde, al personale impiegato per l’esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti radio e videosorveglianza;

- aveva omesso di specificare, in sede di offerta economica, il costo del lavoro relativo al personale impiegato l’esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti radio e videosorveglianza;

- in sede di procedimento di verifica dell’anomalia aveva modificato in aumento il costo del lavoro esposto in sede di offerta economica, con riferimento a quello del personale impiegato per l’esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti radio e videosorveglianza (non contemplato nell’originaria

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi