CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-03, n. 202000526

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-03, n. 202000526
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000526
Data del deposito : 3 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2020

N. 00526/2020REG.PROV.COLL.

N. 00593/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2017, proposto dal dott. -OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D L e F T, con domicilio fisico eletto presso lo studio Gaspare Lo Iacono in Palermo, via Mariano Stabile, 151

contro

Università degli Studi di Catania e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6

nei confronti

dott. -OISSIS--, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dott. -OISSIS-, non costituito in giudizio

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OISSIS-

Visto l’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del dott. -OISSIS--;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, svoltasi in via telematica, del giorno 17 giugno 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi o considerati presenti, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO



1. La controversia riguarda la procedura selettiva di chiamata presso il Dipartimento di giurisprudenza a un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale I2/C1 diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 diritto costituzionale, indetta dall’Università degli studi di Catania con decreto rettorale del 18 giugno 2014, rep. 2510, prot. 72472.



2. Il dott. -OISSIS-, partecipante alla procedura, ha impugnato davanti al T Sicilia – Sezione staccata di Catania il decreto del Rettore 20 luglio 2015, rep. 2401, prot. 91927, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice, nonché la presupposta deliberazione del 17 giugno 2015 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di individuazione del prof. -OISSIS- quale componente “interno” della commissione giudicatrice della procedura selettiva.



3. Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato:

- il verbale del 10 settembre 2015 della Commissione di concorso;

- il verbale del 9 ottobre 2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione e i giudizi espressi su pubblicazioni, titoli e attività di ricerca e didattica del ricorrente e dei controinteressati;

- il verbale n. 3 del 10 ottobre 2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione della prova didattica e di accertamento delle competenze linguistiche del ricorrente e dei controinteressati;

- il verbale n. 4 del 10 ottobre 2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione comparativa dei candidati -OISSIS- e -OISSIS-, nonché i giudizi comparativi ivi espressi in ordine ai suddetti e l’individuazione, a maggioranza e con il voto contrario del prof. -OISSIS-, del dott. -OISSIS- quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;

- la relazione riassuntiva dei lavori della Commissione trasmessa all’Area Gestione Amministrativa del Personale e assunta al protocollo di quest’ultima in data 12 ottobre 2015;

- il decreto del Rettore n. 3643 del 22 ottobre 2015, di approvazione degli atti della procedura, recante l’indicazione del dott. -OISSIS- quale vincitore e destinatario dell’eventuale chiamata;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre 2015, di approvazione della proposta di chiamata del dott. -OISSIS- a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 30 ottobre 2015, di ratifica del citato decreto del Rettore n. 3643 del 22 ottobre 2015, di approvazione degli atti della procedura;

- lo sconosciuto decreto a firma del Rettore e del Direttore Generale dell’Università di immissione nel ruolo del medesimo Ateneo del dott. -OISSIS- quale professore di seconda fascia.



4. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 6 ottobre 2015;

- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20 ottobre 2015, di approvazione della chiamata del dott. -OISSIS- a professore di seconda fascia;

- il decreto del Rettore del 29 ottobre 2015, di nomina in ruolo del dott. -OISSIS-;

- la deliberazione del 30 ottobre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di ratifica del decreto del Rettore di approvazione degli atti della selezione e della nomina in ruolo del dott. -OISSIS- a professore di seconda fascia.



5. Il T, con sentenza 2 marzo 2017, n. 413, ha dichiarato il ricorso principale inammissibile, per carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti in parte irricevibile e in parte infondato, e il secondo ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte infondato.



6. Avverso la sentenza di primo grado il dott. -OISSIS- ha proposto appello con ricorso n. 593 del 2017.



7. Nel corso del giudizio si sono costituiti l’Università degli studi di Catania, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e il dott. -OISSIS--.



8. Con ordinanza 22 luglio 2019, n. 691 questo CGARS ha chiesto chiarimenti riguardanti il Piano straordinario di assunzione di professori associati, all’interno del quale è stato attivato il procedimento concorsuale oggetto del presente contenzioso, al fine di chiarire se la presa di servizio del vincitore doveva avvenire inderogabilmente entro la data del 31 ottobre 2015.



9. L’ordinanza istruttoria è stata riscontrata il 10 settembre 2019.

10. All’udienza del 17 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. L’appello è fondato, nei termini di seguito specificati.

12. In via pregiudiziale il Collegio premette che l’eccezione, sollevata in primo grado dal controinteressato, dott. -OISSIS-, e sostanzialmente richiamata nella memoria di costituzione depositata in appello, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse derivante dall’asserita impossibilità di rinnovazione della procedura selettiva attesa la prescritta conclusione entro il 31 ottobre 2015 e il carattere straordinario del Fondo utilizzato, è inammissibile.

12.1. La doglianza, in quanto dedotta in primo grado e decisa espressamente da quel giudice, avrebbe meritato di essere riproposta nella rituale forma dell’appello, principale o incidentale, notificato alle controparti.

Nel caso di specie la questione è stata invece sollevata con mera memoria (non notificata e depositata oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 101, comma 2, c.p.a.) nonostante l'art. 92 c.p.a. disponga che la parte soccombente nel giudizio di primo grado (anche in relazione ad una sola domanda o eccezione), che abbia interesse all'annullamento della relativa sentenza o di un capo, deve impugnarla ritualmente, in via autonoma o in via incidentale.

Il codice del processo amministrativo, nel tipizzare gli atti che portano alla rinnovazione del giudizio, consente in una sola evenienza – non ricorrente nel caso di specie - di utilizzare una memoria, in luogo dell’atto di impugnazione notificato, per proporre domande ed eccezioni al giudice d’appello ma ciò solo per la parte diversa dall’appellante e per domande ed eccezioni assorbite o comunque non esaminate in primo grado (in tal senso, l’art. 101, co. 2).

La modalità processuale prescelta dal dott. -OISSIS- per introdurre nel giudizio di impugnazione la doglianza in parola non è quindi adeguata, considerato il sistema delineato dal codice del processo amministrativo, con la conseguenza che è inammissibile la doglianza dedotta con semplice memoria non notificata.

12.2. In ogni caso l’eccezione è anche infondata.

Al riguardo, in seguito a ordinanza n. 691 del 2019 di questo CGARS, l’Università ha depositato una relazione in data 10 settembre 2019.

Successivamente il dott. -OISSIS- ha presentato la nota 10 febbraio 2015, n. 1555 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica della quale controparte ha eccepito la tardività.

Preliminarmente il Collegio ritiene, in ragione dell’infondatezza del rilievo in esame, di potere soprassedere dall’eccezione di tardività.

Venendo al contenuto dell’eccezione in termini generali si osserva che le problematiche contabili sottese alle spese sopportate dall’Amministrazione non producono conseguenze dirette sulle scelte degli amministratori e non si riflettono, se non nei casi specificamente indicati dal legislatore, sulla legittimità e l’efficacia degli atti amministrativi e dei negozi di diritto privato, rilevando piuttosto nell’ambito dello specifico ordinamento contabile, in punto di eventuale responsabilità.

Rispetto a tale prospettiva si apprezza quanto affermato dal giudice di primo grado circa il fatto che la straordinarietà “ è legata al quantum del finanziamento eccezionalmente erogato e non alla procedura concorsuale ”.

Nello specifico l’eccezione si basa sul carattere straordinario del fondo al quale l’Amministrazione avrebbe attinto al fine di finanziare la spesa derivante dall’assunzione disposta a valle della selezione controversa. In particolare, l’appellato ha dedotto che la procedura contestata atteneva al piano straordinario di assunzione dei professori associati la cui presa di servizio doveva avvenire entro la data del 31 ottobre 2015.

Il termine del 31 ottobre 2015, imposto al fine di attingere al fondo straordinario, è stato rispettato dall’Università di Catania assumendo il vincitore del concorso nel rispetto del medesimo. Ne deriva che, se anche in esito al presente giudizio e alla successiva ottemperanza, dovesse eventualmente esservi un avvicendamento nella posizione del vincitore, il nuovo assunto prenderebbe il posto del precedente, appunto assunto nel rispetto di quel termine.

Si aggiunge che tale spesa è tipicamente una spesa corrente, di tipo obbligatorio e ricorrente, che necessita di essere coperta da adeguate risorse in ciascun esercizio finanziario nel quale il contratto produce effetti. Qualunque fonte di finanziamento deve tenere conto di tale circostanza, garantendo un’adeguata provvista annuale, che deve essere assicurata anche in relazione al professore attualmente incardinato in quella posizione e che non pone problemi particolari in caso di eventuale avvicendamento.

13. Deve richiamarsi quanto deciso e motivato al punto 12.1. in relazione all’eccezione di improcedibilità, dedotta dall’appellato con memoria depositata il 3 ottobre 2019, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati dalla chiamata di professore di seconda fascia di cui alle delibere 6 ottobre 2015 e 30 ottobre 2015.

Si è già rappresentato sopra come una doglianza dedotta in primo grado e decisa espressamente da quel giudice (punto 9 della sentenza gravata) meriti di essere riproposta nella rituale forma dell’appello, principale o incidentale, notificato alle controparti.

La modalità processuale prescelta dal dott. -OISSIS- per introdurre nel giudizio di impugnazione la doglianza non è quindi adeguata, con la conseguenza che l’eccezione in esame è inammissibile.

13.1. In ogni caso l’eccezione è anche infondata, dovendosi ribadire sul punto quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che il presente giudizio è limitato, in ragione della legittimazione processuale e dell’interesse del ricorrente al T, attuale appellante, alla sola posizione di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale I2/C1 diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 diritto costituzionale, indetta dall’Università degli studi di Catania con decreto rettorale del 18 giugno 2014, rep. 2510, n. 72472, e che non sono interessate dal presente giudizio ulteriori posizioni di professore di seconda fascia bandite per altri settori o destinazioni. Del resto le deliberazioni del 6 ottobre 2015 e del 30 ottobre 2015, che hanno approvato gli atti della selezione, costituiscono atti plurimi e scindibili nelle varie posizioni individuali.

14. Sempre in via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dal controinteressato, di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, ora appellante. Ciò in ragione del fatto che è stata bandita in data 15 maggio 2019, con decreto n. 1437, una procedura, riservata agli abilitati interni, per un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1-settore scientifico disciplinare IUS09, Istituzioni di diritto pubblico.

L’appellante ha rappresentato l’attualità del proprio interesse in ragione dell’avvenuta proposizione della domanda risarcitoria, dell’interesse all’annullamento anche in ragione della possibile retrodatazione della nomina e della qualifica.

Il Collegio non ha motivo di dubitare della sussistenza dell’interesse anche in seguito all’espletamento della procedura avviata nel 2019 (nomina della commissione con decreto 3 ottobre 2019, n. 2886, presa d’atto del rettore della valutazione conseguita dall’appellante con decreto 11 novembre 2019, n. 3480). Ciò, in quanto la posizione di recente bandita riguarda il Dipartimento di scienze della formazione per il settore concorsuale 12/C1-settore scientifico disciplinare IUS09, Istituzioni di diritto pubblico mentre la posizione controversa riguarda il settore concorsuale I2/C1 diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 diritto costituzionale presso il Dipartimento di giurisprudenza e sussiste comunque l’interesse alla domanda risarcitoria.

A fronte del chiaro intendimento dell’appellante il Collegio non può, in ragione del principio della domanda, che regola anche il processo amministrativo, e della natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione soggettiva, dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse (Ad. Plen. 13 aprile 2015, n. 4).

14. Considerato quanto sopra il Collegio procede all’esame dei motivi di censura della sentenza impugnata seguendo l’ordine con il quale sono stati proposti dall’appellane, che evidenzia il proprio interesse allo scrutinio delle doglianze dalla più radicale (riguardante la commissione esaminatrice), quanto a vizio della procedura concorsuale controversa, fino alla meno incisiva (vizi di valutazione dei candidati).

15. Con il primo motivo d’appello il dott. -OISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza relativamente al capo con il quale è stato dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto il conflitto di interesse del prof. -OISSIS- (al quale sarebbe stato legato professionalmente il dott. -OISSIS-) e del prof. -OISSIS- (presso il cui studio il dott. -OISSIS- avrebbe svolto la pratica professionale), avendo partecipato a designare il componente interno della commissione, e dichiarata irricevibile, oltre che inammissibile per carenza di interesse, la seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti, relativa ad altro profilo di conflitto di interessi del prof. -OISSIS- (derivante dalle pubblicazioni effettuate congiuntamente).

15.1. Il profilo del motivo con il quale viene contestata la pronuncia di irricevibilità della seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti è fondato.

15.2. Il T ha ritenuto la censura irricevibile in quanto relativa a circostanze rilevabili fin dall’inizio. Il fatto che il rapporto fra il controinteressato, dott. -OISSIS-, e il prof. -OISSIS- sia emerso dall’esame del curriculum del primo, acquisito a seguito dell’accesso ai documenti amministrativi effettuato dal ricorrente a chiusura della procedura concorsuale, “ è in tal senso irrilevante, perché il ricorrente avrebbe potuto acquisire tale curriculum già quando ha impugnato la nomina della commissione, e i nomi dei candidati erano noti ”.

15.3. Il ricorrente ha dedotto la mancanza di prova in ordine al fatto che il dott. -OISSIS- fosse a conoscenza del curriculum e dei titoli presentati dal -OISSIS- prima dell’accesso ai documenti, la mancanza di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso agli atti di una procedura ancora in itinere e, infine, l’insussistenza dell’interesse all’immediata impugnazione della nomina della commissione.

15.4. Il dott. -OISSIS-, controinteressato appellato in secondo grado, ha controdedotto che il ricorrente non ha avuto necessità di attendere l’esito dell’accesso agli atti per venire a conoscenza della collaborazione editoriale intercorrente fra il prof. -OISSIS- e il dott. -OISSIS- dal momento che essa, essendo i volumi destinati agli studenti, era di pubblico dominio. Ha, altresì, aggiunto che l’interesse all’impugnazione immediata, senza attendere l’esito della procedura, da parte del dott. -OISSIS-, è testimoniato dall’avvenuta sollecita impugnazione della nomina della commissione da parte del dott. -OISSIS-, per altri motivi.

15.5. Il Collegio rileva che, nell’ambito della procedura concorsuale controversa, il provvedimento lesivo è costituito dall’atto finale, nel quale viene dichiarato vincitore un soggetto diverso da chi, avendo partecipato, ritiene che la propria posizione non sia stata adeguatamente considerata. A quel punto il partecipante, che si assume leso, impugna il provvedimento finale e i prodromici atti pregressi entro il termine decorrente dalla comunicazione o notificazione del primo.

Nel caso di specie uno degli atti pregressi, relativo alla nomina della commissione, è stato gravato immediatamente, senza attendere l’esito della procedura, in quanto, in tesi, già lesivo delle prerogative del candidato in ragione di una circostanza conosciuta dal medesimo. Tale impugnazione è espressione di una facoltà riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai partecipanti a procedure comparative ma non costituisce un obbligo. Ne deriva che il dott. -OISSIS- avrebbe potuto attendere l’esito finale della procedura per impugnare l’atto di nomina della commissione anche sotto il profilo sollevato con il ricorso introduttivo.

Al di fuori dell’esercizio della suddetta facoltà, che presuppone l’avvenuta conoscenza dell’atto endoprocedimentale e del vizio che lo affliggerebbe, si riespande l’ordinaria regola che governa le impugnazioni degli atti dei procedimenti complessi, che vedono l’interesse al ricorso appuntato sul provvedimento finale.

Del resto, allorquando il legislatore ha voluto impedire che con l’impugnazione del provvedimento finale possano essere fatti valere vizi attinenti alle fasi prodromiche, lo ha disposto espressamente.

Ad esempio, commi 2 bis e 6 bis dell’art 120 del c.p.a. introdotti dall’art. 204 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 50 del 2016 (e in seguito abrogati dal decreto-legge n. 32 del 2019) ponevano un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti preliminari di ammissione ed esclusione, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati. L’omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine precludeva al concorrente la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ovvero di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura (cfr. art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., oggi abrogato, secondo cui “ L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale ”).

Al di fuori di queste ipotesi si riespande la regola generale, che vede l’interesse al ricorso appuntato sul provvedimento finale che il soggetto che si assume leso ha l’onere di impugnare, congiuntamente agli atti pregressi, entro il termine di decadenza decorrente, nel caso di mancanza di notificazione o comunicazione dell’atto, dalla piena conoscenza del medesimo (art. 41, comma 2, c.p.a.).

Nel caso di specie l’atto dal quale emergerebbe il profilo di illegittimità è stato acquisito dal ricorrente a seguito di accesso agli atti effettuato dopo la chiusura della procedura concorsuale. E’, quindi, a quel momento che deve essere fatta risalire la piena conoscenza di cui all’art. art. 41, comma 2, c.p.a.

Il controinteressato ha, invece, ritenuto che la circostanza contestata fosse a conoscenza del dott. -OISSIS- sin da quando ha impugnato, per altro motivo, l’atto di nomina della commissione.

Al riguardo si osserva che l’art. 41 reca due diverse fattispecie che determinano il decorso del termine di impugnazione. L’una è ancorata alla notifica o comunicazione (o pubblicazione) dell’atto e si basa sulla conoscibilità del medesimo. L’altra, alternativa alla prima, modifica il criterio di decorrenza fondandolo sulla piena conoscenza.

Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile dalla parte che eccepisce la tardività della doglianza e il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere congetture. La possibilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione della circostanza non è sufficiente, piuttosto il controinteressato avrebbe dovuto allegare gli elementi attraverso i quali ritenere che il ricorrente aveva avuto contezza del fatto già in precedenza.

La prova della tardività della censura grava su chi la eccepisce e, pertanto, in mancanza di prova adeguata, l’eccezione deve essere rigettata.

15.6. Il profilo del motivo con il quale viene contestata la pronuncia di irricevibilità della seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti è, pertanto, meritevole di accoglimento, comportando la riforma della sentenza gravata nel capo in cui ha dichiarata irricevibile la seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti, relativa al profilo di conflitto di interessi del prof. -OISSIS- derivante dalle pubblicazioni effettuate congiuntamente.

15.7. Prima di entrare nel merito del motivo di ricorso con il quale l’appellante ha riproposto la censura derivante dal conflitto di interessi, il Collegio valuta la fondatezza dell’inammissibilità pronunciata da parte del T con riferimento ai rimanenti profili del motivo dedotto in primo grado.

15.8. Il suddetto profilo di critica alla sentenza impugnata è meritevole di accoglimento.

In primo grado il ricorrente aveva dedotto il conflitto di interessi di entrambi i summenzionati professori, che, avendo partecipato alla nomina della commissione e precisamente alla seduta del 17 giugno 2015, in cui il consiglio di Dipartimento di giurisprudenza ha proceduto alla individuazione di un nuovo componente interno, ne avrebbero inficiato la legittimità.

In particolare, il prof. -OISSIS- sarebbe stato in una situazione di conflitto di interessi in ragione degli stretti legami professionale con il candidato dott. -OISSIS-. Il conflitto sarebbe evidenziato anche dal fatto che il prof. -OISSIS-, dopo l’istanza di ricusazione presentata dall’appellante, relativa ai legami professionale con il dott. -OISSIS-, si era dimesso dalla commissione, di cui era stato nominato a suo tempo componente interno, e aveva presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti del primo.

Il prof. -OISSIS- sarebbe stato in posizione conflittuale in considerazione del fatto che il dott. -OISSIS- avrebbe svolto la pratica legale presso il suo studio.

15.9. Il T ha dichiarato il motivo relativo al conflitto di interessi, declinato nei vari profili sopra illustrati, complessivamente inammissibile per carenza di interesse in ragione del fatto che i proff.i -OISSIS- e -OISSIS- hanno esclusivamente partecipato a nominare la commissione di concorso ma non vi hanno preso parte. Pertanto, l’incompatibilità potrebbe derivare solo dalla precisa volontà dei medesimi di proporre un commissario che essi sapevano già potesse essere propenso a favorire proprio il dott. -OISSIS-, circostanza non provata e – laddove sussistente - di rilievo penale. A tale motivo il ricorrente non avrebbe quindi avuto interesse dal momento che, quand’anche i professori fossero stati incompatibili, “ non si capisce come la loro partecipazione alla nomina della commissione possa aver pregiudicato il ricorrente ”.

Infine il T ha sottolineato come il prof. -OISSIS- si è limitato a prendere parte alla votazione per la nomina del membro interno, e a far proporre dal prof. -OISSIS-, sebbene a nome di entrambi, il nome del prof. -OISSIS-, ma non ha partecipato anche alla discussione, così non influendo sul dibattito, né è stato determinante per la votazione, posto che il prof. -OISSIS- è stato nominato dal Consiglio di Dipartimento a larghissima maggioranza.

Con riferimento poi al prof. -OISSIS-, e ai suoi rapporti con il dott. -OISSIS-, non si potrebbe parlare di vera e propria collaborazione professionale, perché trattasi di mera pratica legale, peraltro risalente al periodo dal 15 settembre 2003 al 15 gennaio 2007, e quindi a otto anni prima della nomina della commissione impugnata, mentre non risulta alcun rapporto professionale attuale che possa condurre a una incompatibilità.

Quanto alle pubblicazioni, “ non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere ”.

Il Collegio osserva quanto segue.

Nel giugno del 2014 l’Università di Catania ha bandito un concorso per professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di giurisprudenza cui hanno partecipato l’odierno appellante, il controinteressato e un altro concorrente.

Nel dicembre successivo, su proposta del prof. -OISSIS--, il Consiglio di dipartimento ha eletto il prof.-OISSIS-- quale componente interno della commissione di concorso.

Il rettore, quindi, ha nominato la commissione giudicatrice, composta dallo stesso prof.-OISSIS--, unitamente ai proff. -OISSIS-- e -OISSIS-, già precedentemente individuati previo sorteggio.

Avverso la nomina del prof.-OISSIS-- l’odierno ricorrente ha presentato istanza di ricusazione.

Successivamente il prof. -OISSIS-, con nota del primo aprile 2015, ha comunicato le sue dimissioni da membro della commissione di valutazione.

Nell’accettare le dimissioni il rettore ha disposto la riapertura del procedimento di designazione di un nuovo membro interno ad opera del competente dipartimento. Nelle more, lo stesso prof.-OISSIS-- ha presentato presso la Procura della Repubblica di Catania un esposto-denuncia contro il dott. -OISSIS-.

In data 17 giugno 2015 si è riunito il consiglio di dipartimento di giurisprudenza per procedere alla designazione del nuovo componente della commissione di concorso, in luogo del dimissionario prof. -OISSIS-.

Alla seduta sono intervenuti sia il prof. -OISSIS- che il prof. -OISSIS-, i quali, dopo aver partecipato al dibattito, hanno avanzato la candidatura per la designazione del nuovo componente interno della commissione di concorso. Gli stessi docenti hanno poi partecipato alla conseguente votazione, all’esito della quale è stato designato a maggioranza il candidato proposto dai detti docenti, prof. -OISSIS-, quale nuovo componente della commissione.

Quindi, con proprio decreto, il rettore ha nominato il prof. -OISSIS- componente della commissione giudicatrice unitamente ai proff. -OISSIS- e -OISSIS-, già in precedenza designati.

Nel caso di specie il conflitto di interessi dedotto dall’appellante riguarda, quindi, due componenti del consiglio di dipartimento che hanno votato, e partecipato, seppur in diversa misura, al relativo dibattito, per la designazione del componente interno della commissione di concorso, che poi è stata nominata con altro atto, commissione che ha poi svolto le procedure funzionali a decretare il vincitore, cioè il soggetto chiamato come professore di seconda fascia nell’ambito disciplinare di diritto costituzionale.

La nozione di conflitto di interessi, disciplinata in termini generali dall’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, è stata costruita, alla stregua di quanto avviene a livello civilistico in relazione all’art. 1394 c.c., in termini potenziali.

L’istituto discende dal principio generale, vigente già in ambito civilistico, per cui il titolare di un potere conferito nell’interesse altrui deve usarlo in conformità con l’interesse per il quale il potere è stato conferito. In particolare, nella fattispecie di cui all’art. 1394 c.c. assume rilevanza il mero pericolo di lesione di quell’interesse, pericolo correlato all’esercizio del potere per uno scopo confliggente con quello per il quale quel potere è stato attribuito.

Nell’ambito dell’agire pubblico esso assume connotati anche più marcati, come evidenziato dallo stesso codice civile che sanziona con la nullità l’acquisto, da parte del pubblico ufficiale, di beni venduti in ragione del proprio ministero (art. 1471, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) a fronte della previsione di annullabilità delle altre ipotesi di compravendita in conflitto di interessi.

L’Amministrazione, infatti, come ogni soggettività artificiale, non può che agire per mezzo dei propri organi, inoltre è portatrice di interessi molteplici e non agevolmente coordinabili, di cui sono titolari collettività di persone non organizzate al fine di esercitare un controllo diretto.

In un tale contesto la ricorrenza di un interesse personale, in capo alla persona fisica che adotta l’atto, potenzialmente confliggente con quello che il provvedimento è teso a perseguire rileva di per sé, anticipando la soglia di tutela e rendendo così illegittimo l’atto in presenza anche solo del pericolo di lesione, senza subordinare l’annullamento all’avvenuta concretizzazione di quel conflitto di interessi.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, affermato che esso è un “ principio di carattere generale, immediatamente cogente per tutti i conflitti di interessi anche solo meramente potenziali. Come tale si impone non solo ai soggetti legati da un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ma anche a tutti coloro che, a titolo onorario o professionale, si trovino ad espletare le funzioni consultive di carattere pubblicistico e quindi anche ai privati che siano componenti di commissioni od altri organi consultivi ” (Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4828).

L’anticipazione della soglia di tutela è una peculiarità dell’istituto in esame, che determina l’annullamento dell’atto pur in assenza di una reale lesione dell’interesse intestato all’Amministrazione.

In tale prospettiva non è assimilabile ad esso né il vizio di eccesso di potere, che pur evidenziandosi attraverso figure sintomatiche richiede al giudice di inferire da queste la lesione della legge o del principio, né il vizio procedimentale che, in seguito all’introduzione dell’art. 21 octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, rileva in quanto abbia costituito il mezzo per violazioni di posizioni sostanziali.

L’asserito conflitto di interessi dei professori -OISSIS- e -OISSIS-, oltre che potenziale, è quindi indiretto, interponendosi fra quel conflitto e l’atto lesivo un ulteriore provvedimento. Ciò pero non esclude, proprio in considerazione della natura potenziale e anticipata della funzione dell’istituto del conflitto di interessi, che vi possa essere un interesse concreto e attuale del ricorrente, ora appellante, a sollevare il vizio in esame, considerata la prospettata natura condizionante della prima designazione rispetto all’attività della commissione di concorso.

La suddetta anticipazione richiede di essere attentamente valutata nel merito ma non impedisce in via astratta che essa si configuri, non potendo pertanto condurre a una valutazione di inammissibilità della censura in ragione del fatto che l’asserito vizio si appunta su atti prodromici rispetto al provvedimento lesivo che si situano in una posizione precedente rispetto a quest’ultimo nella sequenza di atti che caratterizza il procedimento amministrativo.

Né le ulteriori motivazioni addotte dal giudice di primo grado, quali i rapporti fra il prof. -OISSIS- e il dott. -OISSIS-, nonché le pubblicazioni congiunte, possono incidere nella valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso, attenendo, piuttosto, al merito del medesimo.

15.10. Il motivo di appello è quindi fondato e la sentenza merita di essere riformata laddove ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto il conflitto di interesse del prof. -OISSIS- (al quale sarebbe stato legato professionalmente il dott. -OISSIS-) e del prof. -OISSIS- (presso il cui studio il dott. -OISSIS- avrebbe svolto la pratica professionale), e la seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti, relativa ad altro profilo di conflitto di interessi del prof. -OISSIS- (derivante dalle pubblicazioni effettuate congiuntamente).

15.11. L’accoglimento del motivo di appello tendente a riformare la sentenza di primo grado in punto di inammissibilità e di parziale irricevibilità del motivo di ricorso relativo all’asserito conflitto di interessi comporta per il Collegio la conseguenza di dover esaminare nel merito la censura ritualmente riproposta in appello.

15.12. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza laddove non ha applicato l’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, non avendo valorizzato gli elementi di conflitto di interesse nel rapporto tra il dott. -OISSIS- ed il prof. -OISSIS-, relativi in particolare alla collaborazione professionale del primo presso lo studio del secondo, alla comunanza del medesimo domicilio professionale, alla presentazione, da parte del prof. -OISSIS-, di un esposto contro il dott. -OISSIS-, candidato nel medesimo concorso, alla Procura della Repubblica e, più in generale, all’asserita inimicizia manifestata dal prof. -OISSIS- e dal prof. -OISSIS- nei confronti del dott. -OISSIS-, oltre che all’affermata sussistenza di rapporti preesistenti tra il dott. -OISSIS- e il prof. -OISSIS-, derivanti dall’avere svolto il primo la pratica professionale presso il secondo e dall’avere pubblicato delle raccolte di leggi quali coautori.

15.13. L’appellato ha controdedotto che il conflitto di interessi può rilevare ai fini della responsabilità ma non della legittimità dell’atto, posto che la decisione è stata presa a larghissima maggioranza e che la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, che il tirocinio presso lo studio del prof. -OISSIS- risale a tempi lontani, che la manifesta inimicizia di entrambi i suddetti professori verso il dott. -OISSIS- sarebbe smentita dal fatto che il prof. -OISSIS- è stato relatore del dott. -OISSIS- alla tesi di laurea e che la deliberazione di nomina del componente interno non ha costituito il portato dell’asserito conflitto.

Al riguardo il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività del deposito, avvenuto nel corso dell’udienza dell’11 luglio 2019, del documento, peraltro successivo rispetto alla selezione controversa, “ Atto di indirizzo del Ministro sen. Valeria Fedeli avente ad aggetto l’aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione – sezione università, approvato con delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 ”, essendo liberamente consultabile sul sito del Ministero.

15.14. Il Collegio osserva innanzitutto che la nozione di conflitto di interessi rileva, come osservato dall’appellante, anche in punto di legittimità dell’atto assunto. In termini la giurisprudenza amministrativa: “ con l'introduzione di tale principio all'interno della legge sul procedimento amministrativo […] è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento amministrativo ” (Cons. St., parere 5 marzo 2019, n. 667).

La fattispecie invalidante del conflitto di interessi presuppone, perché si verifichi, che sussistano due condizioni, che sia integrata la situazione del conflitto previsto dalla norma e che questa sia idonea, almeno in astratto, a spiegare efficacia causale rispetto all’atto (in tesi) invalido, nel senso che la situazione conflittuale deve essere rilevante, almeno potenzialmente, rispetto all’adozione del provvedimento al quale ha partecipato il soggetto incompatibile.

Quanto al primo punto, nel caso di specie l’appellante ha dedotto che siano in situazione di conflitto di interessi il prof. -OISSIS- e il prof. -OISSIS-.

Dagli atti risultano le seguenti circostanze di fatto.

Il dott. -OISSIS- risulta avere avuto il proprio domicilio professionale presso lo studio del prof. -OISSIS- dal 17 novembre 2013 al 16 febbraio 2015 (così da certificato dell’Ordine degli avvocati di Catania del 18 marzo 2015).

Il prof. -OISSIS-, dopo l’istanza di “ricusazione” presentata dall’appellante, si è dimesso dalla commissione, di cui era stato nominato a suo tempo componente interno, e ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti del primo.

Il dott. -OISSIS- ha svolto la pratica legale presso lo studio del prof. -OISSIS- nel periodo dal 15 settembre 2003 al 15 gennaio 2007, oltre al fatto che entrambi hanno curato come coautori quattro pubblicazioni di raccolte normative.

Il dott. -OISSIS- è stato seguito dal prof. -OISSIS- quale tutor esterno nel dottorato in giustizia costituzionale presso l’Università di Pisa.

Il dott. -OISSIS- non è ricompreso nelle commissioni di esame presiedute da entrambi i professori (doc. 18 allegato al ricorso di primo grado).

Tali circostanze denotano la sussistenza di una relazione di segno opposto con il dott. -OISSIS-, risultato vincitore in esito alla selezione controversa, e con l’appellante dott. -OISSIS-, che potrebbe compromettere, almeno in astratto, l’esercizio imparziale delle funzioni.

Il conflitto di interessi sorge, infatti, quando una persona ha anche solo l'opportunità di anteporre i propri interessi privati ai propri obblighi professionali, cioè quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni può essere compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario.

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, la norma … va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio ” (Cons. St., sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415 e Cons. St., sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853).

In altri termini, il conflitto di interessi esiste a prescindere che a esso segua o meno una condotta impropria. Si è già detto, infatti, che esso è definito nell’ambito della categoria della potenzialità. La delineata nozione di conflitto di interessi, del resto, è in linea con la portata attribuita dall’ordinamento all’analoga nozione individuata dall’art. 1394 c.c. a fondamento dell’annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante che versa in quella situazione.

Lo stesso codice civile, peraltro, mostra di valorizzare in particolar modo la posizione conflittuale del funzionario pubblico allorquando prevede che il negozio di compravendita stipulato da quest’ultimo in situazione di incompatibilità sia nullo e non solamente annullabile (art. 1471 c.c.). Ciò perché la particolare posizione dell’Amministrazione, soggetto artificiale che persegue interessi pubblici di cui sono titolari i cittadini complessivamente considerati e per il quale agiscono persone fisiche, portatrici, a propria volta, di prerogative individuali, rende particolarmente sensibile e rilevante, in ambito pubblicistico, il tema del conflitto di interessi al punto da portare, da antica data (art. 1457 del codice civile n. 2358 del 1865, poi riversato nell’art. 1471 del codice del 1942), a decretare la nullità e non, come previsto dalla regola generale in materia di negozi di diritto privato, la semplice annullabilità dell’atto.

Nel caso di specie vi è una relazione di potenziale conflittualità fra i due professori sopra citati e l’appellante, testimoniati dall’istanza di ricusazione presentata da questi (la cui motivazione, basata sulla posizione di conflitto del prof. -OISSIS-, non perde i propri connotati anche a volerla qualificare quale istanza di autotutela), dalle dimissioni e dall’esposto del prof. -OISSIS- e dalla mancata inclusione del dott. -OISSIS- nelle commissioni d’esame dei due professori.

Sul fronte opposto emergono elementi di contiguità e comunanza di interessi fra i due professori di cui sopra e il dott. -OISSIS-, evidenziati dal domicilio professionale, dal luogo di svolgimento della pratica professionale e dalle pubblicazioni.

La concomitante presenza di tutte le circostanze evidenziate, coinvolgenti entrambi i candidati, denota la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, evidenziando la sussistenza di legami ulteriori rispetto a quello meramente accademico, concretizzati in rapporti di lavoro o professionale con la presenza di interessi economici ovvero in rapporti personali di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804), così integrando la fattispecie del conflitto di interessi così come enucleata dall’ordinamento.

In particolare, l’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 non definisce, così come l’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, le situazioni di conflitto di interessi, recitando semplicemente che “ Il responsabile del procedimento e i titolari .. etc. … devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”.

La nozione non può, pertanto, che essere ricavata dall’art. 7 del d.p.r. n. 62 del 2013, riguardante specificatamente il conflitto a carico dei dipendenti pubblici, che contiene l’elencazione di conflitti tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio etc.) e vi aggiunge una norma di chiusura riguardante “ gravi ragioni di convenienza ”, nozione richiamata anche dall’art. 51 c.p.c..

Occorre, quindi, distinguere situazioni di conflitto di interessi tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) e situazioni non tipizzate (che si identificano con le “ gravi ragioni di convenienza ” di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.). Queste ultime sono situazioni da definire ma comunque qualificate teleologicamente in quanto idonee a determinare il rischio.

Nel caso di specie, poi, la situazione è, almeno in parte, ricompresa anche nelle fattispecie tipizzate dall’art. 7 del d.p.r. n. 62 del 2013 laddove prevede che “ il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ”.

In ogni caso nell’ambito delle ipotesi non tipizzate di conflitto di interessi sono state ricomprese “ quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza) ” (Cons. St., parere 5 marzo 2019, n. 667).

La posizione del prof. -OISSIS- e del prof. -OISSIS- è, pertanto, comunque qualificabile, nei termini sopra esposti, in termini di conflitto di interessi quanto meno potenziale.

Nondimeno la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo ai due professori citati rispetto ai due candidati costituiti nel presente giudizio non è sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, essendo altresì necessario che la situazione conflittuale abbia avuto rilevanza, almeno a livello potenziale, ai fini dell’adozione del provvedimento.

Tale secondo aspetto si presenta in modo particolare nel caso in esame, considerato il ruolo indiretto svolto dai due professori in conflitto di interessi rispetto alla selezione controversa. Essi, infatti, non hanno partecipato alla commissione che ha selezionato quale vincitore l’appellato ma, in quanto componenti del consiglio di dipartimento, hanno votato, e partecipato, seppur in diversa misura, al dibattito per la designazione del membro interno della commissione che ha svolto le procedure funzionali a decretare il vincitore con il provvedimento impugnato.

In particolare, nell’ambito del Consiglio di dipartimento di giurisprudenza riunitosi in data 17 giugno 2015 per procedere alla designazione del nuovo componente della commissione di concorso sono intervenuti il prof. -OISSIS- che il prof. -OISSIS-, i quali, dopo aver partecipato al dibattito, hanno avanzato la candidatura per la designazione del nuovo componente interno della commissione di concorso (così dal verbale della seduta del 17 giugno 2017). Gli stessi docenti hanno poi partecipato alla conseguente votazione, all’esito della quale è stato designato a maggioranza il candidato proposto da detti docenti, prof. -OISSIS-, quale nuovo componente della commissione (poi nominato dal rettore quale componente della commissione giudicatrice unitamente ai professori già in precedenza designati).

L’esposizione dei fatti evidenzia come il prof. -OISSIS- e il prof. -OISSIS- abbiano avuto un ruolo determinante nell’ambito del subprocedimento di nomina del componente interno della commissione di concorso in quanto sono stati proprio loro a proporre il candidato poi designato, oltre al fatto che il prof. -OISSIS- ha consultato i colleghi in merito (“ riferisce di aver consultato i colleghi ”, dal verbale 17 giugno 2015).

L'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, applicabile come norma generale, prevede l'obbligo di astensione dell'organo amministrativo in conflitto di interessi anche potenziale (“ Il responsabile del procedimento e i titolari […] devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”). Similmente l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. E ancora, l’art. 7 del d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l’obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano “ gravi ragioni di convenienza ”.

I due professori, versando in situazione di conflitto di interessi con due dei candidati nell’ambito della selezione controversa, avrebbero pertanto dovuto astenersi dal partecipare alla nomina del membro interno della commissione del concorso controverso.

Utilizzando il criterio controfattuale e quindi astrattamente eliminando dalla sequenza degli avvenimenti le operazioni compiute dai due professori, principalmente la candidatura del prof. -OISSIS-, si evidenzia come l’attività dai medesimi compiuta abbia spiegato efficacia causale rispetto alla nomina del componente interno, prof. -OISSIS-. Né può valere in senso contrario la circostanza che la successiva votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, posto che, se non fosse stato candidato il prof. -OISSIS-, questi non avrebbe potuto neppure essere votato.

La designazione del membro interno della commissione, a propria volta, era evidentemente e specificamente destinata a convergere nella procedura concorsuale alla quale hanno partecipato il dott. -OISSIS- e il dott. -OISSIS-.

Il prof. -OISSIS- ha svolto, infatti, il ruolo di componente della commissione che ha valutato i candidati giungendo a selezionare come miglior concorrente il dott. -OISSIS-.

La sua designazione è avvenuta, per le ragioni sopra esposte, in modo illegittimo.

Tale constatazione non può che produrre conseguenza sul legittimo insediamento dell’intera commissione di concorso.

La commissione esaminatrice opera, infatti, come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ciò anche in ragione del fatto che svolge “ compiti di giudizio tecnico, nell’ambito dei quali rappresenta l'espressione della particolare professionalità, competenza e capacità, in ragione delle quali ognuno è stato chiamato a far parte dell'organo collegiale;
pertanto, l'apporto specifico, ipotizzato al momento della nomina, assume carattere di essenzialità e di imprescindibilità, proprio perché si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri
” (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6033).

La presenza anche di un solo componente nominato in modo illegittimo, come il prof. -OISSIS-, mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

Ne deriva che nel caso di specie la fattispecie del conflitto di interessi ha determinato l’illegittimità della nomina del prof. -OISSIS-, che si è riverberata sull’(in)validità della commissione esaminatrice in ragione del principio del collegio perfetto.

Nel caso di specie il conflitto di interessi dedotto dall’appellante riguarda due componenti del consiglio di dipartimento che hanno votato, e partecipato, seppur in diversa misura, al relativo dibattito, per la designazione del componente interno della commissione di concorso, che poi è stata nominata con altro atto, commissione che ha poi svolto le procedure funzionali a decretare il vincitore, cioè il soggetto chiamato come professore di seconda fascia nell’ambito disciplinare di diritto costituzionale.

L’asserito conflitto di interessi dei professori -OISSIS-, oltre che potenziale, è quindi indiretto, interponendosi fra quel conflitto e l’atto lesivo più di un passaggio.

Nella presente controversia, quindi, l’anticipazione della soglia di tutela in punto di mera potenzialità del pericolo di conflitto si associa ad un atto che precede la stessa nomina della commissione e richiede una valutazione approfondita.

15.15. Pertanto deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto il conflitto di interesse del prof. -OISSIS- e del prof. -OISSIS-, e la seconda censura contenuta nei primi motivi aggiunti, relativa ad altro profilo di conflitto di interessi.

Il motivo è assorbente in quanto riguarda la commissione esaminatrice e costituisce il vizio più radicale dedotto.

Il suddetto accoglimento comporta l’annullamento dei due atti impugnati con il ricorso introduttivo, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania rep. 2401, prot. 91927 del 20 luglio 2015, di nomina della commissione della procedura selettiva di chiamata a un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico disciplinare

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