CGARS, sez. I, sentenza 2020-08-07, n. 202000704
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Pubblicato il 07/08/2020
N. 00704/2020REG.PROV.COLL.
N. 00762/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2017, proposto da
Cantiere Navale Drepanum s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
contro
M s.r.l. e Servizi Nautici s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati S G e N M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N M in Palermo, via Simone Cuccia 45;
nei confronti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;
Capitaneria di Porto-Compartimento Marittimo di Trapani, Società Cooperativa Bacino di Carenaggio, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1437/2017, del 29 maggio 2017, notificata in data 14 luglio 2017, resa
dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, nel giudizio introitato al registro generale al n. 2500/2016, volto all’annullamento:
della nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U. 0021819 del 3 agosto 2016 con cui era comunicato l'esito dei lavori della Commissione istituita allo scopo di esaminare e valutare le istanze concorrenti presentate per il rilascio della concessione demaniale marittima per l'occupazione di complessivi mq. 75.782 di manufatti, area scoperta e specchio acqueo in via Isola di Zavorra zona Isolella del Porto di Trapani, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, ancorché non conosciuto, a detto provvedimento presupposto, connesso o dipendente, ivi compresi, in particolare: 1) la determinazione di idoneità della società Drepanum ad ottenere il rilascio della concessione demaniale in questione e le presupposte determinazioni valutative contenute nei verbali di cui alla procedura che ci occupa (20.4;11 e 18.5;11.7) ivi compreso quello conclusivo del 28 luglio 2016, che vedeva appunto l'individuazione della società Drepanum come concessionaria;2) le schede di valutazione della Commissione, riferite alle società concorrenti nonché la scheda di comparativa dei progetti;nonché, per quanto occorrer possa, della determinazione di cui alla nota dello stesso Dipartimento prot. n. U. 0007561 del 14 marzo 2016, con la quale detta Amministrazione - annullando la precedente propria valutazione che aveva visto individuata come concessionaria M – aveva comunicato di procedere a nuova comparizione dei progetti presentati;nonché per l'annullamento del provvedimento di concessione e/o la declaratoria di inefficacia e/o nullità della convenzione di concessione che fossero stati nelle more emessi e sottoscritta tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di M s.r.l. e di Servizi Nautici s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del decreto - legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24.4.2020;
Relatore il Cons. M S B nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84 del decreto – legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24.4.2020, con la partecipazione da remoto dei magistrati e senza discussione orale;
Considerati presenti gli avvocati M F, S G e N M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in epigrafe, la s.r.l. Cantiere Navale Drepanum premette che con avviso (prot. n. 25684) pubblicato in data 2 agosto 2013, la Capitaneria di Porto di Trapani, Sez. Demanio/ Ambiente-Contenzioso, rendeva nota, ai sensi dell’art. 18 del Codice della Navigazione, la “richiesta di concessione demaniale marittima ventinovennale per l’occupazione di manufatti, area scoperta e specchio acqueo della superficie complessiva di mq 75.782,00 ubicata nell’ambito portuale di Trapani, via Isola Zavorra – zona Isolella, per attività cantieristica e attività legate al ricovero in
acqua e a secco di imbarcazioni da diporto” avanzata dalla Società Cooperativa Bacino
di Carenaggio (di seguito anche solo Società Bacino).
Pertanto, l’Ente concedente invitava tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare, entro giorni venti, le osservazioni e/o le domande concorrenti.
Tra le altre, presentavano istanza anche la società Drepanum, odierna appellante, nonché la società Mare 2 s.p.a., in uno con la società Servizi Nautici s.r.l.
L’appellante precisa che la conferenza di servizi, convocata per il 23 luglio 2014, veniva rinviata al giorno 11 settembre 2014 a causa delle difficoltà palesate dalla M nei sopralluoghi nell’area interessata dalla procedura, per cui l’istanza di detta Società risultava priva sia del parere dei Vigili del Fuoco, sia del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, mentre il progetto presentato dalla società Drepanum otteneva i pareri favorevoli di tutte le amministrazioni competenti.
Tuttavia, nel corso della seduta del 7 ottobre 2015 la Commissione di valutazione, all’esito dell’esame della documentazione prodotta dalle società istanti, procedeva all’esclusione delle società Drepanum (per mancata allegazione dell’autocertificazione antimafia), della società Bacino (non avendo questa datato e sottoscritto la medesima autocertificazione), nonché della società Marina Yatch Trapani (per mancata presentazione della documentazione richiesta).
Nel corso della terza riunione tenutasi in data 25 novembre 2015, quindi, la Commissione concludeva per l’assegnazione della concessione alla società M, odierna appellata, unico soggetto rimasto in gara;a tal fine si dava atto del fatto che “non fossero pervenuti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, richiesti con la nota prot. 18384 in data 24 settembre 2015. Pertanto essendo trascorsi i trenta giorni indicati nella stessa per la loro acquisizione, la Commissione ritiene che si possa concludere la procedura comparativa…confermando le conclusioni espresse nel verbale del 7 ottobre 2015”.
2. Gli atti del procedimento di comparazione venivano impugnati con ricorso R.G. n. 461/2016 incardinato dalla Società Bacino di Carenaggio avanti al Tar Sicilia, che, con ordinanza n. 382/2016, ordinava “alla resistente amministrazione di riavviare l’iter istruttorio riammettendo alla selezione la predetta (Società Bacino, ndr), con contestuale riesame della posizione della controinteressata”.
Con nota prot. n. 7561 del 14 marzo 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decideva di “annullare, in sede di autotutela, la decisione adottata dalla suddetta Commissione nella riunione di cui al verbale del 25 novembre 2015…” e, conseguentemente, procedere alla comparazione dei progetti presentati dalle Società M, Marina Yatch Trapani, Bacino di Carenaggio e Drepanum.
Con verbale del 28 luglio 2016 la Commissione, all’esito delle valutazioni effettuate, esprimeva il giudizio di preferenza nei confronti della società Drepanum, avendo ritenuto il progetto “sotto il profilo della migliore e proficua utilizzazione del demanio marittimo richiesto in concessione, ………, prevalente in n. 3 dei 5 macro-criteri sui quali i proponenti sono stati chiamati a esplicitare la propria offerta tecnico economica”.
3. Avverso la suddetta assegnazione le società M s.r.l. e Servizi Nautici s.r.l. proponevano il ricorso iscritto al registro generale al n. 2500/2016, lamentando che l’attribuzione dei punteggi
era avvenuta in maniera illogica ed in contrasto con i cinque macro criteri di valutazione al cui rispetto l’Amministrazione si era autovincolata e che, inoltre, erano stati violati i principi in tema di autotutela ed elusione del giudicato cautelare.
L’odierna appellante, costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire la natura puramente discrezionale del giudizio espresso dall’Amministrazione, con ricorso incidentale invocava l’esclusione dell’odierna appellata evidenziando tre aspetti: l’istanza di concessione era stata originariamente presentata dalla società Mare 2 s.p.a. alla quale durante l’iter procedurale era succeduta la società M (verificandosi così un’illegittima modificazione soggettiva);non erano stati prodotti i pareri dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani;l’istanza di partecipazione era stata presentata tardivamente.
4. Con la sentenza n. 1437/2017 del 29 maggio 2017, qui appellata, il T.A.R. Sicilia accoglieva il ricorso introduttivo.
4.1. Quanto al ricorso incidentale, riteneva infondati:
- il primo motivo, per essere stati i pareri acquisiti tempestivamente (considerata anche la non imputabilità del ritardo alla M, alla quale non era stato consentito di effettuare tempestivamente il sopralluogo necessario ai fini della produzione delle integrazioni documentali richieste dal Comando dei vigili del fuoco e dalla Soprintendenza), in applicazione dell’art. 17 bis della l. n. 241 del 1990, applicazione contestata da Drepanum solo con la memoria del 20 marzo 2017 e, pertanto, tardivamente.
- il secondo profilo, ritenendo che i pareri dei Vigili del fuoco e della Soprintendenza non costituissero requisito di partecipazione, potendo essere acquisiti nel corso del procedimento;
- il secondo motivo (relativo alla illegittima modificazione soggettiva della partecipante), in quanto, in data 25 novembre 2013, la società Mare 2 s.p.a. (che aveva presentato istanza di partecipazione alla procedura in questione il precedente 29 agosto) si era fusa con la società M s.p.a., dando vita a una nuova società denominata M s.r.l. e comunicando l’intervenuta operazione societaria (fusione per unione) alla Capitaneria di porto con nota prot. n. 4 del 10 dicembre 2013;a tale fattispecie doveva trovare applicazione l’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006;
- l’ultimo motivo del ricorso incidentale (l’istanza della M sarebbe stata presentata tardivamente e, in particolare, il 29 agosto 2013 a fronte di un termine di 20 giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso avvenuta il 2 agosto 2013), perché dall’avviso prodotto in uno al ricorso era emerso come il termine in questione decorresse “dalla fine del periodo di pubblicazione” (22 agosto) e non dal suo inizio.