CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-05-29, n. 202400380
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 00380/2024REG.PROV.COLL.
N. 00030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2024, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato U I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione territoriale economia e finanze di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 03026/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione territoriale economia e finanze di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio scaturisce dal procedimento penale militare che veniva instaurato nei confronti dell’appellate, maresciallo aiutante della Guardia di finanza, per alcune frasi proferite il 31 marzo 2022 all’indirizzo di una collega nel corso di una conviviale riunione avvenuta all'interno dei locali del Comando provinciale della Guardia di finanza di -OMISSIS-.
2. Nel citato procedimento penale, contestando il reato di cui all’art. 196 comma 2 C.p.m.p., veniva formulato nei confronti dell’appellante il seguente capo di imputazione. “« durante un evento conviviale per l'imminente congedo del Brigadiere -OMISSIS-, si avvicinava alle spalle sul lato destro al Maresciallo Capo -OMISSIS- e, facendo segno ad indicare che la cerniera del giubbotto non era completamente chiusa, offendeva l'onore e la dignità dell'inferiore Maresciallo Capo -OMISSIS-, rivolgendole la seguente espressione “con questo petto di fuori non senti freddo”, dopodiché si avvicinava ancora di più, fissava insistentemente il centro del petto e, indicando col dito indice le rivolgeva la seguente espressione: “che aspetti che il nemico ti ci spari dentro?”».
3. Previa riqualificazione del reato contestato in quello di ingiuria (226 C.p.m.p.) e rilevando la mancanza della condizione di procedibilità consistente nella richiesta del Comandante di Corpo, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli dichiarava il non luogo a procedere sulla suindicata ipotesi accusatoria.
4. il 23 febbraio 2023, con la nota n. 0113743/2023 di protocollo, per i medesimi fatti già oggetto di procedimento penale militare, il Comandante provinciale di -OMISSIS- avviava a carico dell’odierno appellante il procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'eventuale irrogazione della consegna di rigore.
5. Il procedimento disciplinare si concludeva con la determinazione n. 0160031/2023 del 14 marzo 2023, con la quale il Comandante provinciale -OMISSIS- della Guardia di finanza infliggeva al ricorrente la sanazione di corpo di 2 giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione: “durante un evento conviviale, teneva nei confronti di un Maresciallo Capo del Corpo di sesso femminile comportamenti non consoni al proprio status rivolgendole apprezzamenti e giudizi gravemente lesivi della sua dignità personale e di militare.”
6.. Avverso tale sanzione, il maresciallo aiutante -OMISSIS-, odierno appellante, proponeva ricorso gerarchico che veniva respinto, Il 15 giugno 2023, con la determinazione n. 0355465/23 di protocollo, dal Comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza.
7. La determinazione del Comandante provinciale di -OMISSIS- e del Comandante regionale Sicilia della Guardia di finanza venivano impugnate innanzai al competente T, sull’assunto che il fatto contestato in sede disciplinare non poteva ritenersi sufficientemente provato e che la motivazione del provvedimento disciplinare non recava alcuna reale motivazione sul vulnus recato dalla condotta contestata all’esercizio delle proprie funzioni o al prestigio della forza armata.
8. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
9. Il giudice di prime cure, con sentenza resa in forma semplificata, respingeva il ricorso.
10.. Ha proposto appello la parte soccombente in primo grado deducendo motivi che ripercorrono, in larga parte, le argomentazioni difensive illustrate in sede di ricorso introduttivo e formulando, contestualmente, istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado.
11. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze per chiedere la reiezione del ricorso.
12. All’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Presidente ha avvisato le parti della possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata assunta in decisione.
12.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del Cod. Proc. Amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
13.. L’appello deve essere respinto poiché i motivi dedotti a suo sostegno sono infondati.
DIRITTO
14. Con il primo motivo vengono formulati plurimi profili di doglianza sotto la seguente intitolazione: “erroneità ed omissività della sentenza