CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-09, n. 202200550
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Pubblicato il 09/05/2022
N. 00550/2022REG.PROV.COLL.
N. 01099/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2019, proposto dal Signor
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Presidenza, Liceo Artistico Regionale L e M Cascio - Enna, Regione Sicilia - Direzione Servizi Quiescenza Previdenza ed Assistenza per il personale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 01464/2019,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e di Istituto Nazionale Previdenza Sociale e di Liceo Artistico Regionale L e M Cascio - Enna e di Regione Sicilia - Direzione Servizi Quiescenza Previdenza ed Assistenza per il personale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a.il Pres. F T e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania – ha respinto il ricorso di primo grado mercè il quale la parte originaria ricorrente (ed odierna appellante) aveva chiesto l'annullamento del provvedimento del Direttore Regionale per i Servizi di quiescenza e previdenza per il personale dei di 27 maggio 1997 n.6630/IV ed allegata nota n.1144 del 12 settembre 1997, con cui si è disposto il recupero a carico della ricorrente delle somme necessarie al riscatto del periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo per un importo di L. 18.161.493 a fini previdenziali, nonché di quello con il quale medesima statuizione è stata fatta a fini di buonuscita;
nonché l'annullamento di qualunque altro atto antecedente o susseguente comunque connesso o consequenziale (ivi compreso, ove occorra, la nota della Direzione Regionale per i Servizi di quiescenza e previdenza per il personale del 18 Settembre 1997, gruppo IV, numero 10053)” “e la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme indebitamente richieste e versate dal ricorrente per riscattare il periodo lavorativo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo;”.
2. La parte originaria ricorrente, in punto di fatto, dopo avere ricostruito il proprio percorso professionale, sino alle determinazioni in punto di regime pensionistico ed alla impugnata determinazione con cui la Direzione aveva “ preteso che venisse riscattato il periodo intercorrente dalla decorrenza giuridica a quella economica, operando le relative trattenute.” aveva prospettato le seguenti censure:
“1) VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1974, NUMERO 7;VIOLAZIONE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 142 DEL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, NUMERO 1092;DIFETTO DI MOTIVAZIONE;ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO;VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO;
2) In subordine: VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2043 DEL CODICE CIVILE;RICHIESTA DI ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO;VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO SOTTO DIVERSO PROFILO”.
3. Il Tar ha escluso la fondatezza del ricorso, alla stregua delle seguenti considerazioni:
a), la richiesta di annullamento e di conseguente condanna della Regione alla restituzione di quanto trattenuto, si fondava, in tesi, da un lato, sull’esistenza di una prassi che consentiva la valutabilità del periodo di servizio precedente all’assunzione definitiva presso l'Istituto regionale d'arte nei limiti della decorrenza giuridica riconosciuta dal decreto di immissione in ruolo e, dall’altro, sulla normativa di settore e, in particolare, sull’articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.
Secondo la prospettazione attorea, tale disposizione, secondo la quale "Il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente presso gli istituti regionali d'arte [...] sarà valutato previo riscatto ai fini della pensione e della buonuscita", non sarebbe applicabile alla fattispecie, in cui il soggetto risultava in ruolo, seppure ai soli fini giuridici;
b)senonchè (con ciò discostandosi dalla sentenza resa in contrario senso, dalla sezione seconda, 5 dicembre 2014, n. 3222),non era dato rinvenire una norma che valorizzi in sé la sola decorrenza dell’immissione in ruolo ai fini giuridici. Perciò vale la regola generale per la quale il servizio valutabile è innanzitutto quello effettivamente prestato, retribuito e assistito dalla contribuzione, nonché quello costituito dai periodi riscattabili e in concreto riscattati. Né, nella fattispecie, è possibile ipotizzare un semplice ricongiungimento dei precedenti periodi di lavoro precari, ancorché coperti da contributi presso l’I.N.P.S. È infatti il medesimo articolo 21, al secondo comma (introdotto dall'articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53), che prevede un diverso meccanismo, imponendo: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà agli istituti ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo”.
In definitiva, la pretesa azionata troverebbe fondamento solo su una prassi (di valutare gratuitamente anche il periodo di decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo) che però, anche se dimostrata, sarebbe comunque contra legem e produttiva altresì di danno erariale.
c)sotto altro profilo, la parte ricorrente non può neppure invocare l’affidamento nel carattere gratuito del computo degli anni dal 1972 al 1978. L’affidamento infatti deve essere legittimo e sicuramente non è tale la prassi a cui si appella.