CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300040

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300040
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300040
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00040/2023REG.PROV.COLL.

N. 00512/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2020, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
Commissione e Sottocommissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici non costituite in giudizio;



nei confronti

AR RI Lo Giudice, AN TT Loffredo, non costituite in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la partecipazione dell’appellante al "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, ufficio II, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 luglio 2011

La signora -OMISSIS- si rivolgeva al Tar per chiedere l’annullamento dei provvedimenti con i quali non era stata ammessa alle fasi concorsuali successive all’espletamento delle prove scritte, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per ciascuna prova e non risultando dunque nell’elenco dei candidati idonei pubblicato con D.D.G. del 7 dicembre 2012.

2. Al giudice di prime cure l’odierna appellante rappresentava quanto segue:

-aveva presentato domanda all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia per la partecipazione al "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", sopra indicato.

- in data 9 novembre 2011, tramite pubblicazione sul sito U.S.R. Sicilia del D.D.G. n.18348 e del relativo elenco allegato, aveva appreso di aver superato la prova preselettiva, di cui art.8 del bando di concorso, con il punteggio di 85 (minimo richiesto 80/100);

-nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 aveva partecipato alle due prove scritte del concorso, consistenti, ai sensi dell'art.10 del bando, nella redazione di un elaborato e nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica;

-in esito alle prove scritte aveva riportato il punteggio di 19 e di 15 (minimo d'accesso 21);

-aveva appreso dal decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 7 dicembre 2012 e dai relativi allegati che, pertanto, non era risultata tra gli ammessi alla prova orale.

Parte appellante considerava illegittimo il punteggio ottenuto nelle prove scritte e la conseguente inibizione dal sostenere le prove orali.

A sostegno della richiesta di annullamento degli atti in epigrafe la signora -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti avverso gli ulteriori provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale, deduceva:

-la violazione delle garanzie di anonimato e trasparenza della procedura concorsuale;

- la sussistenza di cause di incompatibilità emerse con riferimento ai componenti della costituita Sottocommissione. Eclatante sarebbe il caso della signor a -OMISSIS-, che sarà approfondito nel prosieguo della presente motivazione;

-la violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 relativamente alla sostituzione di un componente della Commissione

- l’erroneità dei criteri determinati dalla Commissione per la correzione degli elaborati scritti nonché delle concrete valutazioni attribuite ai propri compiti.

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria, chiedeva il rigetto del ricorso.

4. La sentenza del Tar, ora appellata, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi €. 1.500,00.

5. Ricorre in appello la signora-OMISSIS- limitando il gravame alla riproposizione delle argomentazioni del secondo motivo dedotto con il ricorso di primo grado (incompatibilità della signora -OMISSIS- a far parte della sottocommissione) e non ritenuto fondato dalla sentenza del giudice di prime cure.

A supporto della reiterazione del motivo formulato in primo grado parte appellante valorizza la sentenza n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo Sezione Terza Penale che ha condannato la signora -OMISSIS- per il reato di cui agli art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. “perché attestava falsamente nel verbale n. 16 del 10.1.2012, redatto dalla commissione del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del 13.7.2011 nella Regione Sicilia, l’inesistenza di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della sottocommissione del predetto concorso, circostanza poi ritenuta falsa in quanto la stessa aveva partecipato come docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso”. La stessa sentenza ha dichiarato, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. la falsità della autodichiarazione relativa alla inesistenza di cause di astensione o motivi di incompatibilità sottoscritta da -OMISSIS- in data 10/01/2012 e ne ordina la cancellazione parziale”

5.1. Il gravame critica, altresì, la statuizione relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.

6. Si è costituita anche nel presente grado di giudizio l’amministrazione intimata per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.

7. All’udienza dell’11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisone.

8. L’appello deve essere respinto non essendo fondati i motivi dedotti a suo sostegno.

8.1. Preliminarmente il Collegio reputa non meritevole di accoglimento l’istanza formulata dal difensore di parte appellante in sede di udienza pubblica di sospensione del presente processo sull’assunto che la definizione del presente giudizio dipenderebbe (come dispone l'art. 295 c.p.c.) da quella del diverso giudizio pendente innanzi al giudice penale, che ha visto in primo grado la condanna della componente della sottocommissione di concorso ritenuta incompatibile. Per acquisire notizie in merito allo stato del processo penale la difesa ha chiesto, altresì, un rinvio della trattazione dell’udienza.

Il Collegio precisa, come sarà meglio appresso evidenziato, che non sussistono le condizioni previste dall’art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione del presente processo in attesa della definitiva decisione del giudice penale.

Gli accertamenti del giudice penale hanno un ambito cognitivo ininfluente rispetto all’accertamento dei fatti che rilevano al fine del presente giudizio.

Per il giudice amministrativo elemento dirimente è verificare non se la signora, oggi imputata, abbia reso dichiarazioni oggettivamente false, ma se l’aver partecipato alle attività di formazione per il concorso di cui trattasi (proprio con le modalità indicate da parte ricorrente) integri una causa di incompatibilità.

Anche l’stanza di rinvio per accertare lo stato del giudizio di appello, pertanto, deve respingersi. Deve, comunque, rilevarsi che dalla documentazione in atti non è dato evincere se avverso la sentenza del tribunale penale sia stato – o meno- proposto appello.

9. Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

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