CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300040

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300040
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300040
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00040/2023REG.PROV.COLL.

N. 00512/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2020, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

Commissione e Sottocommissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici non costituite in giudizio;

nei confronti

M R L G, E G L, non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Oggetto del presente giudizio è la partecipazione dell’appellante al "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, ufficio II, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 luglio 2011

La signora -OMISSIS- si rivolgeva al Tar per chiedere l’annullamento dei provvedimenti con i quali non era stata ammessa alle fasi concorsuali successive all’espletamento delle prove scritte, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per ciascuna prova e non risultando dunque nell’elenco dei candidati idonei pubblicato con D.D.G. del 7 dicembre 2012.



2. Al giudice di prime cure l’odierna appellante rappresentava quanto segue:

-aveva presentato domanda all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia per la partecipazione al "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", sopra indicato.

- in data 9 novembre 2011, tramite pubblicazione sul sito U.S.R. Sicilia del D.D.G. n.18348 e del relativo elenco allegato, aveva appreso di aver superato la prova preselettiva, di cui art.8 del bando di concorso, con il punteggio di 85 (minimo richiesto 80/100);

-nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 aveva partecipato alle due prove scritte del concorso, consistenti, ai sensi dell'art.10 del bando, nella redazione di un elaborato e nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica;

-in esito alle prove scritte aveva riportato il punteggio di 19 e di 15 (minimo d'accesso 21);

-aveva appreso dal decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 7 dicembre 2012 e dai relativi allegati che, pertanto, non era risultata tra gli ammessi alla prova orale.

Parte appellante considerava illegittimo il punteggio ottenuto nelle prove scritte e la conseguente inibizione dal sostenere le prove orali.

A sostegno della richiesta di annullamento degli atti in epigrafe la signora -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti avverso gli ulteriori provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale, deduceva:

-la violazione delle garanzie di anonimato e trasparenza della procedura concorsuale;

- la sussistenza di cause di incompatibilità emerse con riferimento ai componenti della costituita Sottocommissione. Eclatante sarebbe il caso della signor a -OMISSIS-, che sarà approfondito nel prosieguo della presente motivazione;

-la violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 relativamente alla sostituzione di un componente della Commissione

- l’erroneità dei criteri determinati dalla Commissione per la correzione degli elaborati scritti nonché delle concrete valutazioni attribuite ai propri compiti.



3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria, chiedeva il rigetto del ricorso.



4. La sentenza del Tar, ora appellata, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi €. 1.500,00.



5. Ricorre in appello la signora-OMISSIS- limitando il gravame alla riproposizione delle argomentazioni del secondo motivo dedotto con il ricorso di primo grado (incompatibilità della signora -OMISSIS- a far parte della sottocommissione) e non ritenuto fondato dalla sentenza del giudice di prime cure.

A supporto della reiterazione del motivo formulato in primo grado parte appellante valorizza la sentenza n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo Sezione Terza Penale che ha condannato la signora -OMISSIS- per il reato di cui agli art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. “perché attestava falsamente nel verbale n. 16 del 10.1.2012, redatto dalla commissione del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del 13.7.2011 nella Regione Sicilia, l’inesistenza di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della sottocommissione del predetto concorso, circostanza poi ritenuta falsa in quanto la stessa aveva partecipato come docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso”. La stessa sentenza ha dichiarato, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. la falsità della autodichiarazione relativa alla inesistenza di cause di astensione o motivi di incompatibilità sottoscritta da -OMISSIS- in data 10/01/2012 e ne ordina la cancellazione parziale”



5.1. Il gravame critica, altresì, la statuizione relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.



6. Si è costituita anche nel presente grado di giudizio l’amministrazione intimata per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.



7. All’udienza dell’11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisone.



8. L’appello deve essere respinto non essendo fondati i motivi dedotti a suo sostegno.



8.1. Preliminarmente il Collegio reputa non meritevole di accoglimento l’istanza formulata dal difensore di parte appellante in sede di udienza pubblica di sospensione del presente processo sull’assunto che la definizione del presente giudizio dipenderebbe (come dispone l'art. 295 c.p.c.) da quella del diverso giudizio pendente innanzi al giudice penale, che ha visto in primo grado la condanna della componente della sottocommissione di concorso ritenuta incompatibile. Per acquisire notizie in merito allo stato del processo penale la difesa ha chiesto, altresì, un rinvio della trattazione dell’udienza.

Il Collegio precisa, come sarà meglio appresso evidenziato, che non sussistono le condizioni previste dall’art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione del presente processo in attesa della definitiva decisione del giudice penale.

Gli accertamenti del giudice penale hanno un ambito cognitivo ininfluente rispetto all’accertamento dei fatti che rilevano al fine del presente giudizio.

Per il giudice amministrativo elemento dirimente è verificare non se la signora, oggi imputata, abbia reso dichiarazioni oggettivamente false, ma se l’aver partecipato alle attività di formazione per il concorso di cui trattasi (proprio con le modalità indicate da parte ricorrente) integri una causa di incompatibilità.

Anche l’stanza di rinvio per accertare lo stato del giudizio di appello, pertanto, deve respingersi. Deve, comunque, rilevarsi che dalla documentazione in atti non è dato evincere se avverso la sentenza del tribunale penale sia stato – o meno- proposto appello.



9. Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Con il secondo motivo del ricorso di primo grado la signora -OMISSIS- aveva dedotto che la componente della Commissione signora -OMISSIS- versava in una evidente situazione di incompatibilità, derivandone l’impugnazione del decreto U.S.R. Sicilia n. 487 del 10 gennaio 2012 e del verbale di Commissione n.6 del 10 gennaio 12 da cui risulta la relativa nomina.

L’incompatibilità sarebbe stata conseguenza del fatto che la signora -OMISSIS-, Dirigente scolastico in quiescenza, aveva partecipato alle attività di formazione per il concorso di cui trattasi organizzate dalla -OMISSIS- (Associazione -OMISSIS-).

La docente, quindi, a detta di parte appellante, avrebbe fatto parte della Commissione, pur avendo svolto in concreto attività di formazione al concorso, tramite la predisposizione di materiale didattico per un possibile tema di un futuro concorso ed aver avuto, quindi, contatti diretti sia con l’Ente di formazione che con i futuri possibili candidati.

Si legge nel ricorso di primo grado che “in definitiva, quindi, risulta confermato la pregressa appartenenza della stessa dirigente alla associazione formativa e, ancora più specificamente, lo svolgimento da parte della stessa di concrete attività di preparazione al concorso di cui essa stessa venne, poi, nominata esaminatrice”.

La sentenza del giudice di prime cure ha ritenuto infondato il motivo sia per il ruolo marginale avuto dalla docente nello svolgimento del procedimento concorsuale sia richiamando il contenuto di precedenti sentenze dello stresso giudice che avevano escluso che ricorresse nel caso di specie una situazione di incompatibilità.

Una delle sentenze richiamate, sottolinea il giudice di prime cure, è stata confermata da questo Consiglio con la decisione n. -OMISSIS-/2016 ed il Collegio ne richiama il contenuto, anche ai sensi della lettera d) del comma secondo dell’art. 88 c.p.a., per affermare l’infondatezza della censura articolata da parte appellante.

Nel presente giudizio di appello a sostegno del gravame avverso la decisione sul punto del primo giudice parte appellante valorizza la sentenza del Tribunale di Palermo, terza sezione penale, n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019.

Con la citata sentenza la signora -OMISSIS- è stata condannata per il reato di cui all’art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. “perché attestava falsamente nel verbale n. 16 del 10.1.2012, redatto dalla commissione del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del 13.7.2011 nella Regione Sicilia, l’inesistenza di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della sottocommissione del predetto concorso, circostanza poi ritenuta falsa in quanto la stessa aveva partecipato come docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso” ed ha dichiarato, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. “la falsità della autodichiarazione relativa alla inesistenza di cause di astensione o motivi di incompatibilità sottoscritta da -OMISSIS- in data 10/01/2012 e ne ordina la cancellazione parziale”.

A detta di parte appellante la dichiarazione di falsità della dichiarazione resa dalla signora -OMISSIS- dovrebbe avere immediata efficacia nel presente giudizio, a prescindere dalla condanna e dall’eventuale circostanza che possa intervenire una sentenza di proscioglimento dell’imputata, attesa la rimozione dell'efficacia probatoria del documento.

Le argomentazioni che sostengono il gravame non possono essere condivise.

Il Collegio rileva, preliminarmente, come la sentenza allegata da parte appellante sia una sentenza di primo grado che non risulta fornita dall’attestazione dell’eventuale passaggio in giudicato.

Per costante giurisprudenza la dichiarazione di falsità del documento ai sensi dell’art. 537 del c.p.p. costituisce un capo della sentenza di condanna che può subire modificazione in seguito al giudizio di appello e ricorso in Cassazione;
trattasi infatti di statuizione di natura accessoria alla pronuncia di merito e non già di una statuizione civile.

Per costante giurisprudenza, il documento pubblico perde la sua valenza probatoria privilegiata solo a seguito di una sentenza passata in giudicato che ne attesti la falsità.

Occorre poi ribadire che, ancora per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è assolutamente autonomo rispetto al procedimento penale che pure abbia ad oggetto fatti e circostanze che, anche parzialmente, possano sovrapporsi.

La razionalità complessiva dell’ordinamento impone che abbiano valore per entrambe le giurisdizioni i fatti storici accertati dal giudice panale con le sentenze passate in giudicato, ma rimane integra la facoltà per il giudice amministrativo di formulare i propri giudizi valutativi con riferimento a quegli stessi accertamenti.

In linea di diritto la sezione ha ribadito che nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione.

……….

Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei "fatti materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile. Da ciò deriva che l'eventuale qualificazione giuridica in termini di invalidità (annullabilità o nullità) che il giudice penale dovesse attribuire al provvedimento amministrativo rilevante nella fattispecie di reato esulerebbe, in quanto tale, dal vincolo del giudicato, atteso che il giudizio di invalidità non riguarda l'accertamento del fatto, ma la sua qualificazione giuridica. In ogni caso, il vincolo di giudicato della sentenza penale riguarda il solo accertamento dei fatti materiali, non anche la loro qualificazione giuridica” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350)

Nella presente fattispecie il Collegio ritiene dirimente rilevare il differente orizzonte cognitivo dell’accertamento compiuto dal giudice penale rispetto alla decisione del giudice amministrativo.

Rilevante è riportare, per intero, il contenuto della dichiarazione de quo nella parte di rilievo.

Nella prima parte della dichiarazione si legge:

“Presa visione degli elenchi dei candidati al concorso in parola;
sotto la propria responsabilità;
dichiara di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia.

Dichiara, altresì, che non sussiste alcuno dei motivi previsti dall'art. 51 del vigente c.p.c. quale causa di astensione dalla partecipazione al predetto compito”.

Segue una ulteriore specificazione che, per quanto di rilievo, così afferma

Dichiara in particolare:

……..

d) di non essere docente o comunque non essere impegnato in attività di preparazione di candidati, al concorso in questione”.

A fronte di tale dichiarazione veniva messo in rilievo (con un esposto al giudice penale e con il ricorso al giudice amministrativo) che la signora -OMISSIS-, Dirigente scolastico in quiescenza, aveva partecipato alle attività di formazione per il concorso di cui trattasi organizzate dalla Associazione -OMISSIS-.

Al giudice penale era demandato di verificare la corrispondenza al vero della dichiarazione formulata sotto la lettera d), mentre al giudice amministrativo era demandato di verificare non la veridicità della dichiarazione, ma se il partecipare alle attività di formazione per il concorso di cui trattasi organizzate dalla Associazione -OMISSIS-, come evidenziato nel ricorso a questo plesso giurisdizionale, costituisse una causa di incompatibilità per evidente conflitto di interesse.

Il giudice amministrativo motiva la decisione sfavorevole per parte appellante non ritenendo che la signora -OMISSIS- non avesse svolto l’attività di formazione, ma ha escluso che la stessa attività potesse, se pure svolta, dare luogo ad una causa di incompatibilità.

L’accertamento compiuto dal giudice penale (con sentenza solo di primo grado) non modifica il dato di fatto cui il giudice amministrativo ha ancorato la propria decisione.

Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dalla propria sentenza n. -OMISSIS- del 2016 pronunciata sull’identica doglianza:

L’appellante sostiene l’incompatibilità della prof. -OMISSIS- quale componente della Commissione giudicatrice, atteso che la stessa docente “… ha fatto parte della Commissione, pur avendo innegabilmente svolto in concreto attività di formazione al concorso, tramite la predisposizione di materiale didattico per un possibile tema di un futuro concorso: ed aver avuto, quindi, contatti diretti sia con l’Ente di formazione che evidentemente con i candidati (in quella sede ‘discenti’)”.

Osserva il Consiglio, sul punto, che alla base della censura così formulata c’è l’assunto secondo il quale, nella materia de qua , sarebbe sufficiente per determinare la denunciata incompatibilità la sussistenza di un mero conflitto ‘astratto’ di posizione: regola, che nel presente concorso, a giudizio della difesa appellante stata ribadita nel momento in cui i componenti sono stati chiamati a dichiarare all’atto dell’assunzione della carica, di “non aver svolto alcuna attività di preparazione al concorso”. Ebbene detto assunto, in realtà, non appare giustificato né dallo stato della legislazione sul punto, né altrimenti sorretto da una logica che possa altrimenti sostenerne la ragionevolezza che pretende di esprimere. Come puntualmente evidenziato e motivato dal primo Giudice, infatti, l’art 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 (recante la disciplina per “Accesso agli impieghi nella P.A. e di svolgimento dei concorsi”) dispone piuttosto che i componenti della Commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.”;
- facendo così rinvio ad ipotesi che, sulla falsariga di quelle previste per giustificare la “astensione” del Giudice (art. 51 c. p.c.), ovvero la sua “ricusazione” (art. 52 c. p.c.), anche per la materia concorsuale qui controversa riguarda ipotesi di incompatibilità tassativamente indicate, ovvero a “gravi ragioni di convenienza…” che nella fattispecie della partecipazione della prof.ssa -OMISSIS-, invero, non ricorrono affatto nei confronti della candidata prof.ssa -OMISSIS-. Diversamente da quanto assunto con la censura qui trattata, dalla difesa appellante, ciò che la cit. disciplina ha inteso sanzionare nei termini della incompatibilità riguarda infatti ipotesi di conflitto “in concreto” tra componente e candidati, tali da determinare, ancorché in via prognostica, un pericolo di oggettiva compromissione della serenità di giudizio del soggetto valutatore. E non la possibilità: invero, neppure ‘astratta’ - salvo a coltivare una cultura del ‘sospetto’, del tipo di quella esemplificata dalla difesa appellante (memoria di replica, p.5) tanto facile da evocare quanto priva di consistenza probatoria – di una ipotetica compromissione consistente, in buona sostanza, nel fatto che “la preside -OMISSIS-, alla fine del 2009 (cioè, due anni prima del concorso) ha fornito all’-OMISSIS- due presentazioni in power point su due temi probabili del concorso che l’Associazione ha usato come materiali di studio”- laddove, per contro, non sussiste alcuna prova – ai fini di poter sostenere un concreto conflitto tra la propria posizione personale e lo status di componente della Commissione - che la stessa Docente avesse “mai preparato nessun candidato al concorso, né rivestito alcun ruolo di formatore per l’-OMISSIS- o altre associazioni, di non essere nemmeno stata iscritta all’-OMISSIS-…”, come infatti puntualmente evidenziato dal primo Giudice, allo scopo di escludere che il fatto possa aver ‘oggettivamente’ inciso sulla serenità di giudizio della prof. -OMISSIS-”.

La lettura rigorosa delle cause di incompatibilità e della necessaria verifica delle stesse nel caso concreto è stata predicata in maniera univoca dalla costatante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Per ultimo la sentenza n. 2849 del 2022 della VII sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che “La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica”.

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