CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201156
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201156
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 01156/2022REG.PROV.COLL.

N. 01316/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , la Prefettura-U.T.G. di Trapani, in persona del Prefetto pro tempore , e l’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1730/2021, resa tra le parti, pubblicata il 26 maggio 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2610/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura-U.T.G. di Trapani e dell’ANAC;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 44 del 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022, il consigliere M P e udito per l’appellante l’avvocato M B M;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 2 dicembre 2019 e depositato il 5 dicembre 2019, la -OMISSIS- esponeva:

- di operare, sin dal momento della sua costituzione nell’anno 2007, in campo socio-assistenziale, nel settore dell’accoglienza e dell’assistenza a soggetti svantaggiati (vittime di violenze, richiedenti asilo politico, extracomunitari, disabili etc.);

- che nell’anno 2014 la sig.ra -OMISSIS-, legale rappresentante della cooperativa, conobbe la sig.ra-OMISSIS- e che, tra le due donne, sorse immediatamente una sintonia professionale;

- che nel mese di maggio 2015 la c-OMISSIS-, dopo aver individuato una struttura idonea allo scopo, aveva chiesto il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno, denominato “ -OMISSIS- ”, dedicato a persone affette da disturbo autistico, con capacità recettiva di 20 posti letto, da ubicare nel comune di Marsala;

- che, all’esito del procedimento amministrativo, la c-OMISSIS- aveva ottenuto il parere di compatibilità favorevole dell’Assessorato regionale prot. n. 89776 del 23 novembre 2015, l’autorizzazione sanitaria dall’ASP di Trapani n. 12/2016 e l’accreditamento regionale con d.d. n. 972 del 19 maggio 2016;

- che il centro “ -OMISSIS- ” era gestito sia dalla sig.ra -OMISSIS- in qualità di pedagogista, sia dalla sig.ra-OMISSIS-, in qualità di psicologo specializzato in terapia sistemico relazionale;

- che, con atto notarile del 17 gennaio 2018, la -OMISSIS- aveva ceduto alla società cooperativa sociale “ -OMISSIS- ” il ramo d’azienda costituito dal centro diurno “ -OMISSIS- ”;

- che l’Assessorato, con d.d.g. n. 685 del 23 aprile 2018, aveva trasferito il rapporto di accreditamento, in relazione al predetto centro diurno, alla cooperativa sociale -OMISSIS- ;

- che la Prefettura-U.T.G. di Trapani, con nota prot. n. 67527 del 3 ottobre 2019, aveva comunicato l’adozione, nei confronti della cooperativa ricorrente, di un provvedimento interdittivo antimafia;

- che, a seguito di tale provvedimento, l’ANAC, con nota prot. n. 84750 del 25 ottobre 2019, aveva comunicato l’avvenuta segnalazione e l’inserimento di annotazione nel casellario informatico;

- di proporre, contestualmente al ricorso avverso i suddetti provvedimenti, anche il ricorso ai sensi dell’art. 34- bis , comma 6, del decreto legislativo n. 150/2011, al fine di ottenere la sottoposizione al controllo giudiziario.



2. La c-OMISSIS- pertanto impugnava:

a) il provvedimento del Prefetto di Trapani prot. n. 67412 del 3 ottobre 2019, contenente informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli articoli 84, 89- bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011;

b) la nota prefettizia prot. n. 67527 del 3 ottobre 2019, di comunicazione del predetto provvedimento;

c) ove occorra, il verbale del Gruppo Interforze relativo alla riunione del 17 settembre 2019;

d) ove occorra, la nota Anac prot. n. 84750 del 25 ottobre 2019.



3. Il gravato provvedimento prefettizio era motivato sulla base dei seguenti elementi:

a) la società -OMISSIS- è riconducibile all’ex deputato regionale -OMISSIS--, nei confronti del quale è stata emessa dal g.i.p presso il Tribunale di Palermo, in data 25 febbraio 2019, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali e personali per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 416 bis c.p. (pag. 1 del provvedimento);

b) la dott.ssa-OMISSIS-, amministratore unico della società cooperativa -OMISSIS- , ed institore della società c-OMISSIS- dal 19 agosto 2016 al 26 marzo 2018, “ risulta intrattenere una relazione sentimentale con il predetto -OMISSIS- ” (pag. 2 del provvedimento);

c) dalle informative delle Forze dell’Ordine, è emerso che il -OMISSIS- e la-OMISSIS- gestivano di fatto anche la -OMISSIS- in nome e per conto dell’Amministratore unico di quest’ultima, -OMISSIS- […]” (pag. 3 del provvedimento);

d) dalle stesse informative, è emerso che l’accesso ai fondi pubblici da parte del -OMISSIS- e della-OMISSIS- è stato possibile mediante la s-OMISSIS-, operante nel settore dell’assistenza sociale residenziale e che il -OMISSIS- e la-OMISSIS- gestivano, in nome e per conto dell’amministratore unico della suddetta cooperativa socilae, -OMISSIS-, l’iter per l’ottenimento degli accreditamenti finalizzati alla concessione dei relativi fondi pubblici […]” (pag. 3 del provvedimento);

e) nell’informativa del R.O.N.I. dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani del novembre 2017 sono descritte le condotte di -OMISSIS- di sfruttamento della propria posizione di Deputato regionale con incarico di Questore presso l’Assemblea della Regione Sicilia per ottenere l’accreditamento di strutture socio assistenziali di cui lo stesso -OMISSIS-, in maniera occulta, era di fatto socio con pieni poteri decisionali ed operativi […]” (pag. 3 del provvedimento);

f) ciò “ ha permesso al predetto -OMISSIS- di realizzare un progetto finalizzato all’ottenimento di fondi pubblici, elaborato unitamente alla già menzionata--OMISSIS- […]” (pag. 4 del provvedimento);

g) in data 5 gennaio 2016, presso l’Ufficio territoriale di Marsala, fu registrato un contratto di locazione d’immobile per uso diverso dall’abitativo, tra la cooperativa sociale -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS--, avente ad oggetto un immobile “ precedentemente sede dell’ormai dissolto Istituto Bancario controllato dalla famiglia -OMISSIS- ” (pag. 4 del provvedimento);

h) dall’analisi dei documenti INPS per l’anno 2016, la c-OMISSIS-, tra i suoi dipendenti, oltre alla sig.ra-OMISSIS-, anche la sig.ra -OMISSIS-, moglie del sig. -OMISSIS-- (pag. 4 del provvedimento);

i) la sig.ra -OMISSIS--, figlia maggiore del sig. -OMISSIS--, sebbene non dipendente della società cooperativa, “ come rilevato nel corso delle intercettazioni, risultava esercitare attività operative e decisionali soprattutto per quanto atteneva alla struttura “-OMISSIS-” di Trapani […]” (pag. 5 del provvedimento);

l) risulta acclarato come il -OMISSIS- abbia rivestito un ruolo di centralità nella gestione della Cooperativa ” (pag. 5 del provvedimento);

m) i componenti del Gruppo Interforze, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, esaminate le risultanze istruttorie suesposte, hanno ritenuto, per i motivi sopra esposti, che sussista il fondato pericolo che l’attività della Cooperativa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. 159/2011 […]” (pag. 5 del provvedimento).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi