CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300633

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300633
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300633
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 00633/2023REG.PROV.COLL.

N. 00508/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2023, proposto da
Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

G R S S, C B e G M, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 653 del 1° marzo 2023, resa tra le parti, recante ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Catania n. 2417 del 29 dicembre 2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G R S S, C B e G M;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati Marcello Pollara e G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con sentenza n. 2427/2017 del 12 dicembre 2017, pubblicata il 29 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Catania così decideva sulla domanda degli odierni appellati: “… Accoglie la domanda risarcitoria proposta da Muscio Gianfranco, Baffo Carmela e Salemi Giuseppe Rosario contro il Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e riconosce il diritto degli appellanti Muscio Gianfranco, Baffo Carmela e Salemi Giuseppe Rosario al risarcimento da mancato adeguamento alle disposizioni CEE e per l’effetto condanna i suddetti Ministeri appellati in solido a pagare in favore di Baffo Carmela euro 22.500,00 in favore di Giuseppe Rosario Salemi euro 15.000, in favore di G M euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione. Condanna il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al pagamento di metà delle spese processuali affrontate da Muscio Gianfranco, Baffo Carmela e Salemi Giuseppe Rosario, che nel loro intero liquida come segue: per il giudizio innanzi al Tribunale in euro 80,00 per spese vive, euro 924,00 per diritti ed euro 1.740,00 per onorario oltre spese generali, IVA e cpa;
per il giudizio innanzi a questa Corte in euro 80,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa;
per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione in euro 2.225,00 per la fase di studio, euro 1.875,99 per la fase introduttiva, oltre al rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, iva e cpa;
per questa fase di rinvio in euro 375,00 per spese vive, euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed euro 30305 - rectius 3.305,00 – per quella decisoria, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, iva e cpa. compensa tra le parti il mezzo residuo
”,



2. La predetta sentenza, con provvedimento del 24 luglio 2018, depositato il 26 luglio 2018, del medesimo giudicante, era oggetto di correzione di errore materiale, “ nel senso che laddove nel dispositivo – in punto di liquidazione di spese processuali - è scritto “per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in euro 2.225,00 per la fase di studio, euro 1.875,99 per la fase introduttiva, oltre al rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, iva e cpa”;
deve invece intendersi scritto: per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione in euro 2.225,00 per la fase di studio, euro 1.875,99 per la fase introduttiva, oltre spese di contributo unificato e spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, iva e cpa
”.



3. La sentenza, cosi come corretta, munita di formula esecutiva il 15 ottobre 2018, veniva notificata, in uno all’atto di invito ad adempiere a sentenza esecutiva, il 30 ottobre 2018 al Ministero della Salute ed il 31 ottobre 2018 al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Pertanto passava in giudicato per come attestato dalla cancelleria della Corte di appello di Catania in data 14 febbraio 2022.



4. Adducendo l’inadempimento delle Amministrazioni debitrici, gli odierni appellati, con ricorso notificato e depositato rispettivamente il 22 novembre 2022 e il 7 dicembre 2022, agivano per l’ottemperanza della predetta decisione della Corte d’appello di Catania dinanzi al TAR Sicilia - Catania.



5. Con la sentenza n. 653 del 1° marzo 2023 il ricorso per l’ottemperanza veniva accolto e veniva ordinato alle Amministrazioni debitrici di eseguire il giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della decisione giurisdizionale.

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