CGARS, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000323
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Pubblicato il 26/05/2020
N. 00323/2020REG.PROV.COLL.
N. 00091/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2020, proposto dal signor
A P e dalla signora S P, rappresentati e difesi dall’avvocato H B e dall’avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Regione siciliana – Servizio di vigilanza consorzi di bonifica, consorzi agrari ed enti non costituito in giudizio;
Consorzio agrario interprovinciale Catania Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Domenico Mignemi non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02467/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea e del Consorzio agrario interprovinciale Catania Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo n. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Antonino Caleca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Pavone con istanza del 30 maggio 2018 indirizzata all’Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea chiedevano la revoca dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, nonché la revoca dell’incarico al commissario liquidatore pro-tempore .
A supporto di tale richiesta gli istanti, premettendo di essere da tempo portatori di un credito accertato nei confronti del Consorzio agrario Interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa, sostenevano che il commissario liquidatore aveva reiteratamente violato – in danno diretto e immediato della posizione dei ricorrenti – la par condicio creditorum e che le irregolarità delle procedure erano reiterate ed evidenti così da rendersi obbligatorio l’intervento dell’autorità di vigilanza.
2. Rimasta l’Amministrazione inerte, gli interessati adivano il Tar chiedendo l’accertamento della illegittimità del silenzio della PA.
L’attività di vigilanza, a detta dei ricorrenti, assorbe sempre in sé l’obbligo di attivarsi tempestivamente, viepiù a fronte di articolate e documentate istanze, al fine di evitare che i responsabili della procedura possano continuare a operare in modo difforme dalla legge.
Peraltro nella liquidazione coatta amministrativa i poteri attribuiti all’autorità di vigilanza sono di gran lunga maggiori e ben più importanti di quelli del mero controllo dell’attività del commissario liquidatore, avendogli la legge attribuito il governo dell’impresa, in tutte le fasi della sua attività e non solo in quella della liquidazione (art. 204 l.f.).
Dall’attivazione di detti poteri e dal riscontro delle denunciate illegalità derivava, a detta di parte oggi appellante, l’obbligo di disporre la revoca dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa del Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, nonché la revoca dell’incarico al commissario liquidatore pro-tempore.
3. Il Tar adìto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte inammissibile per difetto dei presupposti per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio.
Sostiene la sentenza impugnata che il ricorso di primo grado:
- è inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente ai motivi che paiono finalizzati ad ottenere la soddisfazione del credito vantato poiché la competenza è, in questa materia, del giudice ordinario;
- è in parte inammissibile perché a fronte di un’istanza volta a sollecitare i poteri della Pubblica Amministrazione in sede di autotutela non esiste alcun obbligo di provvedere.
4. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti.
4.1. Si è costituito anche in questo grado di giudizio l’Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.