CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400663
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Pubblicato il 19/08/2024
N. 00663/2024REG.PROV.COLL.
N. 00348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto dal
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D S e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 03115/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- si rivolgeva al competente Tar per chiedere l’annullamento della nota dell'11 giugno 2021, comunicata il 14 giugno 2021, con cui la Dirigente dell'area III della Prefettura di Catania respingeva la richiesta di nulla osta per il rilascio della patente di guida già revocata in seguito all’applicazione di una misura di prevenzione.
2. In punto di fatto il signor -OMISSIS- rappresentava al Tar che:
- con decreto del Tribunale di Catania n. -OMISSIS- del 19 giugno 2014 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi;
-a seguito della misura gli veniva revocata la patente di guida ai sensi del comma 2 dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992;
- trascorsi oltre tre anni dalla conclusione della misura, con istanza datata 22 febbraio 2021 chiedeva alla Prefettura di Catania il rilascio del nulla osta favorevole per riottenere la patente di guida;
- con la nota dell’11 giugno 2021 il Dirigente dell’area III della Prefettura di Catania respingeva la richiesta sostenendo che in assenza della riabilitazione, come nel caso di specie, il nulla osta per il conseguimento di nuova patente di guida a seguito di revoca ex art. 120 codice della strada non poteva essere rilasciato.
3. A sostegno del ricorso il signor -OMISSIS- deduceva la “violazione e falsa applicazione dell’art. 120 d. lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto”. A detta del ricorrente, in caso di precedente condanna penale, la riabilitazione, come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, è il presupposto necessario per il primo rilascio della patente ai sensi del comma 1 dell’art. 120, mentre la normativa la esclude nel caso del rinnovato rilascio a seguito del decorso di tre anni dall’applicazione delle misure che ne aveva determinato la revoca, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata
5. La difesa erariale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, chiedeva di respingere il ricorso.
6. Il giudice di prime cure respingeva l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed accoglieva il ricorso, richiamando in motivazione la giurisprudenza di questo Consiglio e del Consiglio di Stato.
7. Ricorre in appello l’amministrazione soccombente in primo grado riproponendo le identiche tematiche già scrutinate dal giudice di prime cure, arricchendole con ulteriori argomentazioni che traggono spunto dalla motivazione della sentenza che non si condivide.
8. Nel presente grado di giudizio si è costituita la parte vincitrice in primo grado per chiedere la reiezione del gravame.
9. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello della difesa erariale non merita la condivisione del Collegio.
11. Non è fondato il primo motivo con cui si ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sostiene la difesa erariale che la fattispecie in scrutinio è ascrivibile al diniego del rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali prescritti dall’art. 120, comma 1 del Codice della strada.
A detta della difesa erariale tale diniego sarebbe un atto amministrativo a emanazione dovuta e contenuto vincolato nei confronti di chi si trova in una delle condizioni personali ostative previste dalla norma.
Sostiene la difesa erariale che la giurisdizione sui provvedimenti fondati sui rilievi ostativi di cui all' art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992, in tema di revoca della patente di guida, appartiene al giudice ordinario, trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto.
Il Collegio non condivide l’assunto prospettato dalla difesa erariale.
l Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, rientrando la presente controversia nel perimetro di cognizione attribuito al giudice amministrativo.
L’art. 7, comma 1, del codice del processo amministrativo ha previsto che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
Il Collegio, preliminarmente, puntualizza quanto segue.
l’art. 7 ha devoluto alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio del potere amministrativo, senza attribuire rilevanza alla distinzione tra i provvedimenti discrezionali e quelli vincolati, in coerenza con le statuizioni delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.
Il Collegio condivide il principio ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato:
“ Salva l’applicabilità delle disposizioni di legge che attribuiscano al giudice civile la giurisdizione sulla cognizione di atti amministrativi che siano espressione di un pubblico potere (disposizioni che per il caso di specie non sono state indicate nel primo motivo d’appello), l’art. 7 ha così devoluto alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio del potere amministrativo, senza attribuire rilevanza alla distinzione tra i provvedimenti discrezionali e quelli vincolati, in coerenza con le statuizioni delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.
Del resto, la deduzione del Ministero - secondo cui un atto di natura vincolata inciderebbe su posizioni di diritto soggettivo - «si basa su un postulato privo di qualsiasi fondamento» (Corte Cost., 16 aprile 1998, n. 127, § 2), come anche si deduce dall’art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo, per il quale il giudice amministrativo può esercitare i suoi poteri anche quando si tratti di attività vincolata” (Cons. St., sez. III, 15 novembre 2016, n. 4723).
Il Collegio condivide gli approdi recenti della giurisprudenza amministrativa e della dottrina più attenta secondo cui la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice amministrativo è rappresentata dall’esercizio del potere della p.a., che difetta solo quando la stessa agisce in posizione paritaria con il privato o pone in essere una mera ed oggettiva attività materiale.
Nelle ipotesi in cui la fattispecie in scrutinio ha ad oggetto un comportamento che derivi, concretamente, dall’esercizio del potere ad opera della p.a., non può revocarsi in dubbio la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
11.1. Fatta questa premessa di ordine generale, il Collegio precisa, comunque, che non appare condivisibile l’assunto della difesa erariale, posto a base del proprio argomentare, secondo cui nella presente fattispecie si verterebbe su un provvedimento dal contenuto vincolato.
Sul punto rileva l’assoluta diversità della situazione soggettiva in cui si trova chi chiede la patente per la prima volta e chi invece subisce la revoca a seguito del venir meno dei requisiti morali.
La Corte costituzionale ha affermato, in una fattispecie non dissimile da quella in scrutinio, che la revoca prefettizia per sopravvenuta misura di prevenzione non è un atto vincolato bensì un provvedimento facoltativo ed il Prefetto nell’esercitare la discrezionalità dovrà valutare la specificità dei singoli casi dando conto in motivazione degli elementi di fatto idonei a far ritenere che il possesso del documento di guida da parte del destinatario rappresenti una situazione di reale pericolo (Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2018, n. 22).
Ha affermato questo Consiglio che se, invero, la Corte costituzionale riconosce ampia discrezionalità al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida in caso di applicazione della misura di prevenzione, certamente discrezionale è la decisone del prefetto nel valutare se sono venute meno le condizioni ostative decorsi i tre anni dall’esecuzione della misura di prevenzione (ex multis, CGARS, 25 settembre 2020, n. 811.
Si tratta, quindi, di attività certamente discrezionale.
In conclusione sul punto, la presente fattispecie rientra, a pieno titolo, tra quelle assegnate alla verifica giurisdizionale del giudice amministrativo.
12. Non è fondato il secondo motivo con cui si deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120, comma 3, D.lgs. 285/1992”.
Sostiene la difesa erariale che ai fini del conseguimento del nuovo documento di guida il legislatore imporrebbe la preventiva riabilitazione che, nel caso a mano, non è avvenuto.
Il motivo non è fondato.
Ha affermato questo Consiglio:
“ Già la piana lettura dell’art. 120 d.lgs. 285/1992 induce a ritenere che la riabilitazione per il conseguimento del nulla osta per ottenere una nuova patente di guida, dopo la sua revoca, occorra solo in caso di condanne penali, e non anche in caso di misure di prevenzione, per le quali non opera l’istituto della riabilitazione previsto dalla legge penale.