CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300064

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300064
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300064
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00064/2023REG.PROV.COLL.

N. 00572/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 572 del 2022, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D D B e G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 14 marzo 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2045/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Francesco Stallone, su delega dell’avvocato D D B, e l’avvocato Massimo Oddo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 2 dicembre 2021 e depositato il 15 dicembre 2021, la società -OMISSIS-. esponeva:

- di essere specializzata in attività informatiche ed elettroniche, compresa la fornitura di servizi finalizzati alla gestione delle operazioni di intercettazioni - telefoniche, telematiche ed ambientali – e di localizzazione;

- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con lettera d’invito dell’8 giugno 2021, aveva avviato una procedura negoziata per l’accreditamento, presso la medesima Procura della Repubblica, di operatori specializzati per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, invitando gli operatori interessati a presentare le rispettive offerte;

- che l’articolo 3 della lettera di invito, rubricato “ Requisiti di partecipazione ”, aveva richiesto tra l’altro di “ essere proprietari del sistema informatizzato a supporto delle attività di intercettazione, con la garanzia di un costante sviluppo e aggiornamento dalla stessa società ”;

- di essere titolare della licenza d’uso del sistema informatizzato denominato Spyrtacus “ che consente la gestione delle intercettazioni telematiche e l’erogazione dei servizi in gara ” (pag. 4 del ricorso);

- che, con nota prot. n. 4475 del 3 novembre 2021, era stata comunicata l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua , in quanto “ A seguito dell’analisi della documentazione relativa all’offerta tecnica […], è emerso che il sistema informatizzato Spytacus, finalizzato alle intercettazioni telematiche, non risulta essere di Vostra proprietà, ma a Voi in licenza dalla società terza “Asigint srl”. Tale dato risulta essere in contrasto con quanto previsto, a pena di esclusione dalla procedura, dall’art. 3, punto 20) del bando di gara […]”.



2. La ricorrente, pertanto, impugnava:

a) la predetta nota, a firma del presidente della commissione di gara, prot. n. 4475 del 3 novembre 2021;

b) la manifestazione d’interesse prot. n. 2545/2021U dell’8 giugno 2021 adottata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;

c) il verbale della commissione di gara del 10 novembre 2021;

d) i verbali della commissione di gara aventi ad oggetto la valutazione delle offerte pervenute;

e) il verbale della commissione di gara avente ad oggetto la valutazione e l’esclusione dell’offerta della -OMISSIS-.;

f) l’accreditamento delle società -OMISSIS- e -OMISSIS- e l’aggiudicazione della gara disposta in loro favore.



2.1. La ricorrente chiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

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