CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200580

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200580
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200580
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 00580/2022REG.PROV.COLL.

N. 01061/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto dal
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A M, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 01323/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora A M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Comune di Messina ricorre in appello per chiedere la riforma della sentenza n. 1323 resa il 27 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.



2. A sostegno del ricorso innanzi al Tar veniva rappresentato che con delibera nr. 87/C del 1 aprile 1993, il Comune di Messina concedeva alla Coop. Iride 83 il diritto di superficie per anni 99, ai sensi dell’art. 51 della l. n. 865/1971, sull’area di proprietà degli odierni appellanti per la realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare da assegnare ai soci.

Con decreto sindacale nr. 1361 del 12 agosto 1994 veniva disposta l’occupazione temporanea ed urgente dell’area suddetta per una durata di anni cinque, decorrenti dalla data di effettiva immissione in possesso.

Quest’ultima aveva luogo il 30 settembre1994.

La Cooperativa assegnataria procedeva alla costruzione degli alloggi.

Con decreto n. 738 del 27 luglio 2000 veniva disposta l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente e definitiva a favore dell’Ente dei suddetti beni immobili.

Sotto l’imperio della normativa dell’epoca, i ricorrenti richiedevano con atto stragiudiziale dell’11 agosto 20004 al Comune di Messina il risarcimento del danno per occupazione illegittima acquisitiva ed il relativo pagamento con interessi e rivalutazione.

Il Comune non adottava alcun provvedimento e, conseguentemente, gli istanti si rivolgevano al giudice amministrativo chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo ed alla conseguente perdita del diritto di proprietà.



3. Nel corso del giudizio di primo grado, tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha riguardato la materia dell’espropriazioni, i ricorrenti chiedevano di riqualificare la propria domanda chiedendo così che il giudice ordinasse all’Amministrazione di restituire le aree illegittimamente occupate oppure di decretarne l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, con ogni determinazione conseguenziale in ordine al risarcimento ed alla indennità da occupazione legittima.



4. Il Comune si costituiva per eccepire la tardività dell’impugnazione del decreto di esproprio e la prescrizione del diritto al risarcimento.



5. Il Tar ha accolto il ricorso.

Il primo giudice, concessa la remissione in termine alla parte ricorrente, motiva la decisione favorevole agli odierni appellati affermando che:

Il decreto di esproprio decreto n. 738 del 27.07.2000 va dunque annullato, in quanto tardivamente emesso, rispetto ai termini di cinque anni dalla occupazione d’urgenza che il decreto sindacale nr. 1261 del 12 agosto 1994 aveva fissato ai sensi dell’art. 52 della l. n. 865/1971 e dell’art. 9 della LR 3.3.1972, n. 18.

A tutto quanto sopra consegue che l’occupazione del bene immobile dei ricorrenti è divenuta sine titulo e che l’area è tutt’oggi illecitamente occupata.

Ne deriva (ancora richiamando quanto affermato da Ad.Plen. n.2/2020) che la fattispecie soggiace alla disciplina di cui all’art. 42-bis TUEs., e l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi da esso previsti (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva”.

Nell’ambito del procedimento che il Comune dovrà concludere saranno determinate le somme da corrispondere ai proprietari del suolo.

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