CGARS, sez. I, ordinanza cautelare 2024-06-10, n. 202400199
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Pubblicato il 10/06/2024
N. 00199/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2024, proposto da
Comune di Solarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B02FB30F02, rappresentato e difeso dall'Avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione Diversabili Padre Pio Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Futura Onlus, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1370/2024, resa tra le parti, dell’11 aprile 2024 e notificata in pari data con cui era accolto il ricorso proposto
per l'annullamento della determinazione del Capo Settore Servizio Affari Amministrativi del Comune di Solarino n. 74 del 21 febbraio 2024, pubblicata sull'albo pretorio il 27 febbraio 2024, con la quale era disposto l'affidamento alla Associazione controinteressata del servizio per il Potenziamento del Servizio Sociale per 44 settimane;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Diversabili Padre Pio Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Considerato che con l’appello indicato in epigrafe, il Comune appellante censura la sentenza sopra specificata, che ha accolto il ricorso proposto sulla base del primo motivo ritenendo: … “ violato l’articolo 128 comma 3 del Dlgs. 36/2023 in quanto:… la circostanza che l’art. 128 del codice, non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e seguenti del D.lgs. n.36/2023 richiedendo l’applicazione dei “principi e i criteri di cui al comma 3°…”, non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta che deve rispettare - oltre alle regole della contrattualistica pubblica e ai principi generali del codice dei contratti pubblici - anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128, secondo il quale “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”. ”;con ciò avrebbe deciso ultrapetita, avendo parte ricorrente censurato la violazione dell’art. 49, comma 2 del d. lgs. n. 36/2023;invece, il Comune sostiene che, nell’affidare nuovamente all’Associazione controinteressata il “potenziamento” del servizio sociale avrebbe tenuto conto della suddetta norma, garantendo la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle categorie di utenti;
Considerato che con riguardo al periculum in mora il Comune chiede l’adozione di idonee misure cautelari atte a consentire l’affidamento dei servizi all’Associazione individuata, per garantirne qualità, continuità ed accessibilità come richiesto dall’art. 128 comma 3 del d. lgs. n. 36/2023;
Considerato che si è costituita l’Associazione appellata per resistere, evidenziando che il Comune avrebbe nelle more potuto avviare la selezione idonea a garantire i principi di trasparenza;
Ritenuto che la delibera impugnata fa effettivamente riferimento nella motivazione al comma 4 dell’art. 49, d.lgs. 36/2023, che prevede che in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
Ritenuto che con riferimento alla continuità del servizio appare opportuno mantenere la situazione inalterata;
Ritenuto che, dunque, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta e che, tuttavia, in relazione alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;