CGARS, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300201
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Pubblicato il 06/03/2023
N. 00201/2023REG.PROV.COLL.
N. 01043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2022, proposto da
E C, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94;
contro
Comune di Casteldaccia, in persona del Sindaco pro-tempore, e Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Casteldaccia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Segretario Generale del Comune di Bagheria, nella qualità di Commissario ad acta , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza, al lodo arbitrale del 10 novembre 2014, pronunciato in Palermo e passato in giudicato per mancata impugnazione il 6 maggio 2015, reso tra il ricorrente ed il Comune di Casteldaccia, cui le Amministrazioni intimate avevano l’obbligo di conformarsi in virtù della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 96 del 4 febbraio 2020, di riforma della decisione del TAR Sicilia - Palermo n. 2121 del 19 ottobre 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’ing. E C espone:
- di essere creditore del Comune di Casteldaccia in ragione del lodo arbitrale pronunciato il 10 novembre 2014, non impugnato e quindi passato in giudicato il 16 maggio 2015, successivamente reso in forma esecutiva;
- il predetto lodo in data 24 febbraio 2016 veniva spedito in forma esecutiva e in data 29 febbraio 2016 veniva notificato in tale forma al debitore Comune di Casteldaccia;
- a fronte dell’inadempimento del Comune e decorso il termine dilatorio di legge il creditore promuoveva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia – Palermo, iscritto al RG 2439/2016;
- con sentenza n. 2241 del 25 settembre 2017 il TAR accoglieva il ricorso, dichiarava l’obbligo del Comune di Casteldaccia di provvedere alla esecuzione del lodo e nominava quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Bagheria;
- poiché in data 7 marzo 2017 veniva dichiarato il dissesto del Comune di Casteldaccia ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L., il Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 2241 del 2017, con nota del 4 dicembre 2017, comunicava al Presidente del TAR di non potere procedere all’esecuzione del giudicato;
- fissata la camera di consiglio del 25 gennaio 2018 dinanzi al TAR per “ chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta ” e sentito in detta sede il creditore, con ordinanza n. 2121 del 2018 il Giudice amministrativo dichiarava che la declaratoria del dissesto del Comune di Casteldaccia comportava l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato, nonché il “ non luogo a provvedere ” sulla comunicazione del Commissario ad acta ;
- avverso la decisione del TAR Sicilia – Palermo proponeva appello il creditore, deducendo preliminarmente che l’ordinanza n. 2121 del 2018 aveva carattere decisorio e definitivo, quindi di sentenza;
- con sentenza n. 96 del 4 febbraio 2020, il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello e affermava il principio che il dissesto del Comune di Casteldaccia non aveva comportato affatto l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato, giacché in tal caso il giudicato si ottempera assicurando la corretta ammissione del credito alla massa passiva dell’ente dissestato;
- sulla base della sentenza n. 96 del 2020 – che ha posto a carico del Comune di Casteldaccia le spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 2.500,00, più accessori di legge – il creditore ha quindi richiesto l’ammissione alla massa passiva dell’ente dissestato dell’importo complessivo di euro 108.623,67, composto da euro 59.398,68 per sorte capitale, da euro 12.980,48 per spese legali e da euro 36.244,51 per interessi al tasso previsto dal d. lgs. n. 231 del 2002;
- con nota prot. 5973 del 29 marzo 2022 la Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Casteldaccia comunicava all’ing. Ciralli che il credito ammesso al passivo era pari ad euro 69.206,30, somma qualificata “ omnicomprensiva ”, senza fornire spiegazioni in ordine alle ragioni della non ammissione di parte del credito azionato dal creditore.
2. Ritenendo la decisione dell’Organo straordinario di liquidazione in contrasto con il giudicato formatosi sul lodo arbitrale ed invocando la sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 96 del 2020, il ricorrente, con l’odierno gravame, chiede affermarsi “ che l’atto con cui la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Casteldaccia ha ritenuto di ammettere alla massa passiva dell’Ente la somma di euro 69.206,30, in luogo di quella corretta, come scaturente dal titolo esecutivo, di euro 108.623,67, costituisce violazione ovvero elusione del giudicato ”, nonché ordinarsi alla predetta Commissione, ovvero in via sostitutiva al Segretario Generale del Comune di Bagheria nella qualità di Commissario ad acta già nominato, di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul lodo arbitrale pronunciato il 10 novembre 2014.
3. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Casteldaccia, né l’Organo straordinario di liquidazione presso il citato Comune.