CGARS, sez. I, sentenza 2020-10-21, n. 202000960
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Pubblicato il 21/10/2020
N. 00960/2020REG.PROV.COLL.
N. 00831/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2015, proposto dal Ten. Col.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, V M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Palermo, via Goethe, n. 71;
contro
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;
Vista l’ordinanza collegiale n. 927/2019;
Visto l’atto di riassunzione del processo, n. r. 831/2015, interrotto ex art. 303 c.p.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da parte dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato come da nota a carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale di Palermo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il Cons. M I e udito l’ avvocato Alessandra Cardella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo al TARS – Palermo, l'odierno appellante impugnava il provvedimento adottato dal XII Centro di Mobilitazione C.R.I. di Palermo, nota prot. n. 1029.12/XII, notificato in data 30 marzo 2012, riguardante il suo mancato avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2009, e con ricorso per motivi aggiunti il provvedimento adottato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile C.R.I., nota prot. 3796/XII, ricevuto il 9 settembre2013.
Con i due provvedimenti l'Amministrazione resistente dichiarava il ricorrente "non preso in esame" per l'avanzamento a “scelta” del grado di Colonnello relativamente al quadro di avanzamento per l'anno 2009 per difetto dei requisiti previsti dalla disposizione di cui al sopravvenuto art.1689 del d. lgs. 15 marzo 2010 n.66, che sostituiva il A.D. 484/1936.
1.1.Tali provvedimenti venivano impugnati dal ricorrente, con il ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti, deplorando lo stesso, in estrema sintesi, la mancata soddisfazione del proprio diritto all’avanzamento, alla luce della legislazione previgente (art. 78 del R.D. 484/1936 come modificato dal d.lgs. Lgt. 379/1946), in forza della quale, tra i requisiti richiesti, per l’avanzamento a Colonnello della C.R.I., era prevista, fra gli altri, la titolarità di “ impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso ”. Diversamente, lamenta il ricorrente, le valutazioni afferenti al quadro di avanzamento per l’anno 2009, sarebbero invece avvenute sulla base del sopravvenuto art. 1689 del d. lgs. 66/2010 (c.d. “Codice dell’Ordinamento Militare”), che non prevede più, “ per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori fino a quello di colonnello ”, il requisito fatto valere dal ricorrente.