CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400823
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 00823/2024REG.PROV.COLL.
N. 00286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti S P L e T P L, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via G. Giusti n. 45;
contro
Comune di Petrosino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È stata appellata la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia, previa riunione dei ricorsi r.g.n. 2100/2019 e r.g.n. 1643/2021, ha dichiarato improcedibile il primo, proposto, tra l’altro, avverso la nota prot. 11221 del 1° luglio 2019, con la quale il Comune ha espresso «giudizio contrario di compatibilità», in relazione alla SCIA presentata dalla ricorrente, avente ad oggetto la fedele ricostruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, di civile abitazione e relative opere pertinenziali ed ha accolto il secondo, nei termini appresso spiegati, proposto per l’annullamento: a) della nota prot. 8848 dell’11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del V Settore “Urbanistica – Suap – Condono ed Abusivismo edilizio” ha ordinato di non effettuare i lavori indicati nella SCIA del 3 maggio 2021 (prot. 6539), avente ad oggetto la fedele ricostruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, di civile abitazione e relative opere pertinenziali in località Torrazza; b) della nota prot. 10079 del 2 luglio 2021 del Responsabile del V Settore, con la quale viene reiterata la diffida a non effettuare l'intervento edilizio, ordinando di non dare inizio ai lavori; c) di ogni provvedimento comunque connesso che può risultare lesivo per la ricorrente.
2. Il primo Giudice individua alcuni punti fermi nella complessa vicenda amministrativa su cui si innesta l’odierna controversia:
- il fabbricato di proprietà dell’appellante, demolito perché a rischio crollo, insisteva in zona sottoposta a tutela sussistendo il vincolo naturalistico SIC/ZPS ITA010006 “paludi di Capo Feto e Margi” e il vincolo paesaggistico di cui al d.lgs n. 42/2004;
- l’immobile era stato realizzato nel 1962 dal padre dell’appellante, in zona prospiciente il demanio marittimo (entro la fascia dei 150 metri della linea di battigia) in un periodo in cui non sussistevano i vincoli di inedificabilità dell’area in questione;
- l’intervento progettato attiene alla “fedele ricostruzione” del manufatto, demolito dal Comune di Petrosino il 28 luglio 2014, perché a rischio crollo e a tutela della pubblica incolumità, giusta ordinanza sindacale ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 del 17 luglio 2014.
Su queste premesse fattuali osserva che:
- in linea generale, la ricostruzione dell’edificio è precluso se successivamente alla sua demolizione siano entrati in vigore nuovi strumenti di governo del territorio ostative alla realizzazione di nuove costruzioni;
- in presenza di determinate condizioni sono consentiti, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di fabbricati con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti;
- nel caso di specie si è interrotto il legame di continuità temporale che caratterizza gli interventi di ricostruzione, poiché tale intenzione è stata manifestata molto tempo dopo l’intervenuta demolizione, per cui all’interessato sono opponibili quelle previsioni, entrate in vigore in epoca successiva alla demolizione, ostative della realizzazione, sul medesimo fondo, di nuove costruzioni o di nuovi volumi;
- gli artt. 20 e 42 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, ricadenti nella Provincia di Trapani, adottato con d.a. n. 6683 del 29 dicembre 2016, richiedono che i progetti di interventi ricadenti in queste aree siano «soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del Codice»;
- la pretesa della ricorrente di escludere tale autorizzazione in ragione del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 31/2017, dell’art. 9 e del punto A. 29 dell’Allegato A della l.r. n. 5/2019 «non coglie nel segno» , atteso che – sempre ad avviso del T.a.r. – il punto A.29 dell’allegato “A” della l.r. n. 5/2019 «fa riferimento ad edifici diruti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi; circostanza di cui non si ha alcuna evidenza nel caso di specie […]»;
- le disposizioni di cui agli artt. 20 e 42 delle N.T.A. del Piano paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani hanno natura prescrittiva e sono immediatamente cogenti sin dal momento dell’adozione del Piano.
Il primo Giudice, applicando tali coordinate al caso di specie, ha ritenuto che la SCIA presentata dalla ricorrente il 3 maggio 2021 avrebbe dovuto essere corredata dai pareri delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli che gravano sull’area in questione, necessari per autorizzare la ricostruzione di un manufatto non più esistente da anni e, quindi, oggettivamente idoneo ad alterare lo stato dei luoghi .
Né, ad avviso del T.a.r., sono idonei l’autorizzazione paesaggistica prot. 7385 del 10 ottobre 2013 e il nulla osta dell’Ufficio del demanio Marittimo, prot. 1786 del 25 ottobre 2013, trattandosi, tra l’altro, di pareri adottati con riguardo ad un intervento (di manutenzione straordinaria del fabbricato poi demolito perché pericolante) diverso da quello proposto dalla ricorrente con la SCIA del 2 maggio 2021.
Il primo Giudice, però, ha aggiunto che «la mancata richiesta