CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-05, n. 202400451

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-05, n. 202400451
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400451
Data del deposito : 5 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2024

N. 00451/2024REG.PROV.COLL.

N. 00667/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1778 del 27 maggio 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellanti premettono che:

a) con ricorso notificato il 12/13 novembre 2013, i signori -OMISSIS- impugnavano i seguenti provvedimenti:

- ordinanza n. -OMISSIS- prot. 20 agosto 2013;

- provvedimento di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2001 della domanda di sanatoria n. -OMISSIS- del 24 febbraio 1995, non notificato e affisso all’albo il 18 dicembre 2001;

- provvedimento di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2001 della domanda di sanatoria edilizia prot. n. -OMISSIS-, non notificato e affisso all’albo pretorio il 24 gennaio 2002;

b) con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26/27 gennaio 2017, i signori -OMISSIS- impugnavano i seguenti provvedimenti:

- richiesta di documentazione integrativa prot. -OMISSIS- dell’11 novembre 1998, non notificata e affissa all’albo Pretorio il 18 dicembre 1998;

- comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2000, non notificata e affissa all’albo pretorio il 29 settembre 2000;

- provvedimento di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2001 della domanda di sanatoria edilizia prot. n. -OMISSIS- non notificato e affisso all’albo pretorio il 24 gennaio 2002;

- richiesta di documentazione integrativa prot. n. -OMISSIS- dell’11 novembre 1998, non notificata e affissa all’albo pretorio il 22 dicembre 1998;

- comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2000, non notificata e affissa all’albo pretorio il 29 settembre 2000;

- provvedimento di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2001 della domanda di sanatoria n. -OMISSIS- del 24 febbraio 1995, non notificato e affisso all’albo il 18 dicembre 2001;

- atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n.-OMISSIS- del 25 novembre 2016 e di acquisizione al patrimonio del Comune di Palermo notificato il 29 novembre 2016;

- rapporto di inadempienza n. -OMISSIS- del 1°dicembre 2014;

c) con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 giugno 2018 impugnavano il seguente atto:

- nota protocollo n. -OMISSIS- del 24 maggio 2018, contenente comunicazione di avvio al procedimento prot. -OMISSIS- del 24/05/2018, nonché invito a sgomberare l’abitazione entro il termine di venti giorni dalla notifica del suddetto provvedimento avvenuta in data 6 giugno 2018;

d) con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, con l’intervento della sig.ra -OMISSIS-, titolare di un interesse proprio, impugnavano:

- la nota protocollo n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2019, contenente diffida al rilascio e consegna dell’immobile sito in Palermo, -OMISSIS-, nonché l’invito al pagamento dell’indennità di occupazione di € 11.971,20 per ragione di anno di occupazione e così per un totale di € 58.956,00, notificata ai Sig.ri -OMISSIS-



2. Osservano che il T.a.r. per la Sicilia, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti, sul presupposto che i provvedimenti di rigetto delle istanze di condono fossero diventate inoppugnabili in data antecedente alla scadenza del termine utile per l’impugnativa e che l’ordine di demolizione fosse stato emesso sulla base della constatazione dell’esecuzione dell’opera in difformità del titolo abilitativo.

Quindi ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti, ritenendolo in parte irricevibile per il decorso del termine ad impugnare il diniego dell’istanza di sanatoria prot. -OMISSIS- del 24 maggio 2011, anche con riferimento alla situazione della ricorrente -OMISSIS- che avrebbe avuto piena conoscenza del diniego, in quanto con nota regolarmente sottoscritta e depositata il 26 maggio 2011 (prot. -OMISSIS-), avrebbe chiesto il riesame della domanda di condono denegata con i provvedimenti prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 7 dicembre 2001 e con successiva nota del 16 ottobre 2013 (prot. -OMISSIS-) ha riscontrato la nota del 30 gennaio 2013 (prot. 80074) con cui il Comune di Palermo, con atto meramente confermativo, ribadiva il rigetto delle istanze di condono sopraindicate.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato, inoltre, infondato nella parte il cui censura il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune in ragione della pendenza del giudizio avverso la prodromica ordinanza di demolizione.

Per il T.a.r., in mancanza di un atto (giurisdizionale o amministrativo) di sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione, allo spirare del termine di novanta giorni fissato per l’adempimento, si sarebbe prodotto ipso iure l’effetto traslativo della proprietà in capo al Comune, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile per carenza d’interesse poiché teso a censurare la comunicazione di avvio del procedimento e l’invito a sgomberare l’immobile, atti privi di autonoma lesività.

Il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, in parte, infondato, quanto all’impugnazione delle richieste di pagamento dell’indennità di occupazione, sicché il ricorso inammissibile per difetto della giurisdizione dovrebbe riassumersi dinnanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

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