CGARS, sez. I, sentenza 2019-02-13, n. 201900114

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-02-13, n. 201900114
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900114
Data del deposito : 13 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2019

N. 00114/2019REG.PROV.COLL.

N. 00117/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2015, proposto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza - Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale;

contro

P C, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2876/2014, resa tra le parti, concernente determina di sospensione disciplinare dall'impiego.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. L M T e uditi per le parti l'avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina e l’avv. Maria Beatrice Miceli su delega di S P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso principale, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, il Sig. Corrao Pietro invocava l’annullamento:

- della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 06/07/2004, di sospensione disciplinare dall’impiego del Maresciallo Corrao Pietro per la durata di mesi 6;

- del radiomessaggio prot. n. 65865/P/4 del 12/07/2004 a firma del Colonnello Gentile, con cui quest’ultimo ha informato il Maresciallo Corrao che COGEGUARFI/PESAF, con messaggio n. 223603/P/3 del 06/07/2004 ha comunicato la sospensione dello stesso dall’impiego per mesi 6;

- ove occorra e per quanto di ragione, del messaggio n. 223603/P/3 del 06/07/2004 di COGEGUARFI/PESAF;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 6446/P/4 del 19/01/2004, con la quale il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha disposto l’avvio di una inchiesta formale nei confronti del ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 907/B/SC del 21/01/2004 di contestazione al ricorrente degli addebiti da parte dell’Ufficiale inquirente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del rapporto finale dell’Ufficiale inquirente in atti a prot. n. 5150/B/SC del 25/03/2004;

- ove occorra e per quanto di ragione, della determina prot. n. 37036 del 07/04/2004 del Comandante Regionale di Palermo;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 3207/P del 21/04/2004 del Comandante Interregionale dell’Italia del Sud;

- ove occorra e per quanto di ragione, la relazione riepilogativa dell’inchiesta formale redatta dall’Ufficiale inquirente in data 26/02/2004.

Il ricorrente proponeva due differenti (gruppi di) censure, ovvero:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 3/1957;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e ss. della L. n. 599/1954;
Violazione e falsa applicazione della circolare applicativa n. 1/1993 sull’istruzione del procedimento disciplinata;
violazione e falsa applicazione dei principi in materia di termini per l’avviamento dei procedimenti disciplinari di stato;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 3/1957;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e ss. della L. n. 599/1954;
Violazione e falsa applicazione della circolare applicativa n. 1/1993 sull’istruzione del procedimento disciplinare;
violazione e falsa applicazione dei principi in materia di termini per l’avviamento dei procedimenti disciplinari di stato;
Violazione e falsa applicazione della L. n. 260/1957;
mancanza assoluta, difetto ed erroneità della motivazione;
illogicità manifesta;
grave difetto di istruttoria;
evidente travisamento dei fatti;
contraddittorietà manifesta.

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