CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300007
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00007/2023REG.PROV.COLL.
N. 00340/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
contro
Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 13 settembre 2019 (e non notificata) con cui era respinto il ricorso per l’annullamento:
- della nota prot. n° 20206 del 29 aprile 2016, adottata dal Dirigente del Settore servizi al cittadino e sviluppo economico del Comune di Alcamo, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione di noleggio con conducente n. 6 del 3 febbraio 2014 rilasciata alla ricorrente e notificata in data 9 maggio 2016;
ove occorra:
- della nota prot. n°10373 del 4 marzo 2016 del medesimo Dirigente, avente ad oggetto l’invito alla restituzione immediata dell’autorizzazione n. 6 predetta, con diffida dall’esercizio della relativa attività;
- di ogni altro atto e/o provvedimento anche soltanto implicitamente presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Solveig Cogliani; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il presente giudizio ha ad oggetto la nota di cui al prot. n. 20206 del 29 aprile 2016, adottata dal Dirigente del Settore servizi al cittadino e sviluppo economico del Comune di Alcamo, recante la revoca dell'autorizzazione di noleggio con conducente n. 6 del 3 febbraio 2014 rilasciata in precedenza all’interessata.
Tale provvedimento era emesso in quanto si riteneva privo di efficacia giuridica il contratto di conferimento stipulato in data 10 aprile 2014 con una società in accomandita semplice per l'espletamento del servizio, di cui alla predetta autorizzazione, per la durata di un anno, e in quanto l’odierna appellante svolgeva attività incompatibile con l'esercizio del commercio, quale impiegata pubblica a tempo indeterminato, circostanza questa inficiante il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale.
II – Con l’appello indicato in epigrafe, l’istante – premesso che in data 3 febbraio 2014, il Comune di Alcamo le aveva rilasciato la autorizzazione per cui è causa – espone che con atto notarile del 7 febbraio 2014 (Repertorio n.70.920 – raccolta n. 22.497), conveniva la cessione e il trasferimento della quota di partecipazione alla società -OMISSIS- s.a.s, della sig.ra -OMISSIS-, la modifica della ragione sociale e l’assunzione della qualifica da parte del sig. -OMISSIS-, marito dell’odierna appellante, di socio accomandatario e l’attribuzione a sé di quella di socio accomandante. Precisa che nell’atto notarile si specificava il possesso da parte di entrambi i soci rispettivamente delle autorizzazioni n. 5 e 6 rilasciate dal Comune di Alcamo per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente.
Sicché in data 10 marzo 2014, l’odierna appellante stipulava, a mezzo di scrittura privata, contratto di conferimento con la società -OMISSIS- s.a.s DI -OMISSIS- per l’espletamento del servizio di cui all’autorizzazione n. 6 per la durata di un anno, convenendo di avvalersi in forma esclusiva del socio accomandatario, quale collaboratore familiare iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli tenuto presso la C.C.I.A.A., conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile e ai sensi dell’art. 10, comma 4 della l. n. 21/1992. Siffatto contratto di conferimento veniva depositato presso la competente Camera di Commercio.
Precisa ancora che con la nota n. 7331 del 15 febbraio 2016, il socio accomandatario, nella qualità di legale rappresentante della succitata società, chiedeva la verifica annuale per la vettura a cui è abbinata la suddetta autorizzazione e procedeva nella reitera della richiesta di verifica per l’anno 2015, negata più volte sul presupposto dell’asserita incompatibilità tra l’attività lavorativa prestata dalla istante e la qualità di socio accomandante della società in accomandita semplice.
Alla sopracitata nota veniva allegata copia del contratto di conferimento nonché l’atto notarile citato.
Sennonché, con nota prot. n. 10373 del 4 marzo 2016, il Comune diffidava la suindicata società ad utilizzare le autorizzazioni rilasciate, considerando privo di effetti giuridici il contratto di conferimento posto dall’odierna appellante.
In particolare, il Comune di Alcamo asseriva che il richiamo contenuto nel sopracitato contratto alla direttiva 2004/18/CE fosse inconferente, in quanto relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, al contempo, riteneva che il contratto di conferimento stipulato a mezzo di scrittura privata non potesse spiegare alcun effetto giuridico in quanto non conforme alla disciplina dettata dall’art. 2556 del codice civile.
Con la stessa nota, l’Amministrazione comunale invitava, altresì, l’istante a restituire immediatamente l’autorizzazione n. 6, diffidandola dall’esercizio della relativa attività, dal momento che risultava