CGARS, sez. I, sentenza 2020-10-21, n. 202000951

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-10-21, n. 202000951
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000951
Data del deposito : 21 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2020

N. 00951/2020REG.PROV.COLL.

N. 00611/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, proposto da A T, M C G, S S, V R, P D M, F L, rappresentati e difesi dagli avvocati F P, R T, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste, n. 89;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;

Dipartimento della Pianificazione Strategica Presso L'Assessorato Salute, Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali Presso L'Assessorato Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Distrettuale, con domicilio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n. 76;

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3137/2015, resa tra le parti, concernente convenzione per l'effettuazione delle visite mediche e di controllo e/o accertamenti sanitari da parte delle azienda sanitarie provinciali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute e di Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e di dipartimento azienda regionale foreste demaniali presso l'Assessorato agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.84 del decreto legge n.18/2020 convertito con legge n.27 del 24/04/2020;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 29 maggio 2020, tenuta con le modalità di cui al suindicato art. 84, il Cons. Giambattista Bufardeci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I signori A T, M C G, S S, V R, P D M, F L hanno impugnato in appello la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo sezione prima, n. 03137/2015 con la quale ha respinto il loro ricorso proposto per l'annullamento del D.D.G. n. 2020/13 del 25/10/2013 dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, non

conosciuto e non notificato, della Convenzione tra la Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali Siciliane per l'effettuazione delle visite mediche di controllo e/o degli accertamenti sanitari, non conosciuta e non notificata;
di ogni altro provvedimento e/o atto antecedente, successivo, consequenziale e comunque connesso, anche se sconosciuto agli attuali ricorrenti.



2. Il Giudice di prime cure ha disatteso le censure dei ricorrenti: 1) sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs. n.81/08, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione, irragionevolezza ed illogicità;
2) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., sulla violazione dei principi di concorrenza, sull’eccesso di potere, sulla violazione del giusto procedimento, sull’illogicità e ingiustizia manifesta, sull’illegittimità propria e derivata, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 23 l. n.62/05, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, nonché sulla violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Tribunale, dopo avere rigettato con ordinanza n.312/2014 la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti e sebbene la stessa fosse stata riformata in appello, ha, infatti, affermato: la piena legittimità della convenzione tra l’Assessorato Agricoltura e le Asp “in quanto sussumibile nell’ampio “genus” degli accordi previsti dall’art. 15 l. n.241/90”;
che le funzioni di controllo sanitario di prossimità svolte direttamente sui luoghi di lavoro (ossia la sorveglianza sanitaria) rientrano (almeno potenzialmente) nelle attribuzioni istituzionali delle A.S.P. e che tra tali compiti, sono suscettibili ,di rientrare pure le mansioni del "medico competente" e che la legge stessa (art. 39, II e III comma, del d.lgs.81/ 2008) ammette espressamente la possibilità che le funzioni di medico competente siano svolte da dipendenti di "strutture esterne pubbliche convenzionate", limitandosi a prevedere, in capo al singolo dipendente, l'incompatibilità fra lo svolgimento di funzioni di medico competente (ossia di mansioni sanitarie di prossimità tese ad un controllo di carattere diretto e ab interno circa il rispetto della normativa sulla salute sui luoghi di lavoro) e l'assegnazione ad uffici deputati all'espletamento di attività di vigilanza (ossia a mansioni di controllo, a carattere indiretto ed ab externo, in ordine al rispetto, da parte dei soggetti operanti sui luoghi di lavoro, ivi incluso il "medico competente", della normativa in punto di tutela della salute).



3. I ricorrenti, dopo avere sostanzialmente riprodotto nel loro atto di appello il contenuto delle deduzioni svolte in primo grado, hanno reiterato, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, i motivi fatti valere in primo grado insistendo in particolare sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 81/08, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione, irragionevolezza ed illogicità;
sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. , sulla violazione dei principi di concorrenza, sull’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, ingiustizia manifesta, illegittimità propria e derivata,

sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n.62/2005, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, sulla violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa;
sull’erroneità del dictum di prime cure per illogicità della motivazione,

per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

Parte appellante ha sottolineato, tra l’altro, che la convenzione stipulata il 16/10/2013 tra i Dipartimenti Pianificazione strategica, Funzione pubblica e del Personale, Protezione civile, Azienda foreste demaniali e le AA.SS.PP. della Regione Siciliana comporta la previsione di un duplice ruolo di controllore e controllato in un unico soggetto con una limitazione delle capacità attuative determinando, al contempo, un palese conflitto di interessi;
che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un appalto di servizi da assegnare tramite gara pubblica;
che l'accordo stipulato tra Regione ed ASP bypassando il mercato attribuisce un contratto a titolo oneroso a beneficio di un ente per l'espletamento di un servizio pubblico;
secondo la giurisprudenza comunitaria anche solo la previsione di un mero rimborso spese integra in diritto la nozione di contratto a titolo oneroso soggetto a gara.

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