CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-01, n. 202200269
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 00269/2022REG.PROV.COLL.
N. 00590/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2021, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Castelli, Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Corpo della Capitaneria di Porto, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in AL, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1243/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Corpo delle Capitaneria di Porto e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico n. 386/2021 del 29/05/2021;
Vista l’ordinanza cautelare n. 456/2021 dello 09/07/2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Maria Immordino;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’stata appellata, con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche, la sentenza del TARS – AL, n. 1243/2021, che ha respinto il ricorso introduttivo per l’annullamento:
- dell’ordine di impiego ufficiali (CP) n. 83522 del 21 giugno 2019, con cui è stato disposto il trasferimento del -OMISSIS-(ora -OMISSIS-) (CP) -OMISSIS- presso la sede del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto in Roma dal 28 luglio 2019;
- la scheda valutativa n. 22 redatta per “ compimento del periodo massimo di un anno non documentato ” dello stesso Ufficiale, relativamente agli incarichi assolti dal 26/02/2018 al 25/02/2019, redatta in data 10 maggio 2019 e notificata al ricorrente il 13 maggio 2019;
- l’ordine di impiego ufficiali (CP) n. 61585 del 18 maggio 2021 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede di AL a partire dal 23 maggio 2021.
2. E’ opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti sottesi alla controversia in oggetto.
2.1. Con provvedimento prot. n. 83522 del 21 giugno 2019 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porti ha trasferito il -OMISSIS-(ora -OMISSIS-) -OMISSIS- in servizio a RA presso la sede di Roma.
2.3. Il ricorrente eccepiva: violazione di legge (artt. 1025 e ss. del codice dell’ordinamento militare; artt.3, 24, comma 2, 52, comma 3, 97 e 113 della Costituzione; degli artt. 1, 3 e 21 octies della L. n. 241 del1990; art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001; artt. 1370 e ss. del codice dell’ordinamento militare); l’illegittimità della scheda valutativa in quanto redatta da soggetti non imparziali; eccesso di potere sotto svariati profili (falsità del presupposto; violazione del principio di proporzionalità; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; macroscopica illogicità; irragionevolezza; sviamento di potere; ingiustizia manifesta) nonché violazione di circolari interne.
In particolare il ricorrente sosteneva che il trasferimento era ingiustificato, discriminatorio, sproporzionato e non teneva conto delle proprie esigenze familiari. Denunciava altresì carenza d’istruttoria e di motivazione.
Inoltre, ritenendo che il provvedimento di trasferimento fosse ritorsivo nei suoi confronti, ha promosso un procedimento innanzi all’Autorità anticorruzione che, con provvedimento n. 75 del 22 gennaio 2020, ne ha disposto l’archiviazione, concludendo per l’infondatezza totale della “denuncia” sporta dal ricorrente. È interessante ai fini della decisione dell’appello in epigrafe, richiamare alcuni punti del provvedimento dell’NA. L’Autorità con la delibera di archiviazione ha sconfessate e cassate la totalità delle eccezioni rivendicate nell’atto di appello, in particolare, considerando giuridicamente irrilevante la segnalazione effettuata dall’odierno appellante ex art. 54 bis , ha nettamente escluso qualunque natura ritorsiva o vessatoria del disposto trasferimento ed ha, al contrario, accertato “ che il presunto responsabile, al momento dell’adozione della misura ritenuta ritorsiva, non era a conoscenza della precedente segnalandone presentata dal whistleblower (...) Ciò in quanto, chi adotta la misura non può agire con intento punitivo/ritorsivo se non conosce l’esistenza della precedente segnalandone del whistleblower ”. Concludendo il procedimento con due massime che gettano anche una luce dirimente sul presente appello:
- l’avvio della procedura per la declaratoria di incompatibilità ambientale in data antecedente alla segnandone del whistleblower, il suo corretto svolgimento e la sussistenza di fatti ulteriori e diversi sui quali si basa la declaratoria di incompatibilità ambientale costituiscono elementi indicatori utili per escludere la sussistenza dell’intento ritorsivo in capo al soggetto firmatario del trasferimento .
- Il nesso di causalità tra la segnalazione del whistleblower e la misura ritenuta ritorsiva viene meno laddove è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza della segnalazione. In tal caso, quindi, la segnalazione del whistleblower si inserisce nella vicenda in modo del tutto neutro in quanto non può dirsi la causa scatenante dell’adozione della misura contestata .
L’Autorità ha, con ampia e dettagliata motivazione, dopo aver precisato che “ l’Anac non può sindacare la legittimità della decisione del Comando Generale di dichiarare l’incompatibilità ambientale posta a base di quel provvedimento ” non potendo entrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione, escluso espressamente il carattere ritorsivo e/o discriminatorio della declaratoria di incompatibilità ambientale e del conseguente trasferimento disposto nei confronti del ricorrente. Smentendo categoricamente, con puntuali osservazioni, gli episodi riferiti dal ricorrente a sostegno della sua tesi.
2.4. Il provvedimento impugnato, con istanza urgente di sospensiva, si fondava su ragioni di incompatibilità ambientale, avendo il ricorrente, come risulta dagli atti depositati in giudizio, mantenuto “ costantemente ” “ un atteggiamento ostile verso il Comando, i colleghi e, soprattutto, verso l’utenza ”; sottolineandosi una “ esuberanza caratteriale fuori da ogni prevedibilità ”.
L’istanza di sospensione è stata accolta inaudita altera parte e rigettata collegialmente. Impugnata innanzi al CGARS l’appello è stato accolto con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, per inadeguatezza della motivazione e a tutela dei figli minori del ricorrente.
3. Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento della scheda valutativa, stante che si tratta di un atto estraneo al contestato procedimento di incompatibilità ambientale, da cui è scaturito l’ordine di trasferimento, e come tale non impugnabile, se non per vizi propri (non dedotti nella specie), non essendo ravvisabile alcuna connessione tra il documento valutativo impugnato ed il trasferimento d’autorità; infondato nel merito la restante parte del ricorso, rientrando i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari, compresi quelli assunti per ragioni d’incompatibilità ambientale, nella categoria degli “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; come tali detti provvedimenti sono sottratti alle regole generali sul procedimento amministrativo (vedi art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e, laddove adottati per incompatibilità, non richiedono una diffusa motivazione.
4. La sentenza è stata gravata con l’appello in epigrafe, con contemporanea richiesta di misure cautelari monocratiche.
4.1. Con decreto monocratico n.386/2021 del 29/05/2021 è stata respinta l’istanza di decreto cautelare
con la quale si chiedeva la “ sospensione urgente dell’ordine di impiego emesso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in data 18 maggio 2021, prot. n. 61585, con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede di servizio di AL a partire dal 23 maggio 2021 del C.C. (CP) -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali ”, in considerazione del fatto che, “ fermo restando che i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris dovranno essere vagliati nella propria sede collegiale ”, non “ sembrano sussistere i requisiti di indilazionabilità ed indifferibilità dell’invocata (eccezionale) tutela monocratica, laddove si consideri che non è dimostrato né che l’assegnazione a AL renda impossibile l’esercizio delle funzioni di vicesindaco ed assessore allo stesso affidate, né che impedisca di attendere alla cura della prole ”.
4.2. Con ordinanza cautelare n. 456/2021 dello 09/07/2021 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza, per insussistenza del fumus , stante anche l’ampia discrezionalità che assiste le determinazioni in punto di incompatibilità ambientale.
4.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale Corpo delle Capitaneria di Porto e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, depositando un’articolata memoria.
5. All’udienza pubblica del 23/02/2022 la causa è stata