CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2024
N. 00019/2024REG.PROV.COLL.
N. 01086/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
contro
Comune di Villabate, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 887 del 16 marzo 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, n.r.g. 2196/2017, proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 5 aprile 2017, dell’eventuale provvedimento di diniego o parere negativo emesso dal Comune sulla istanza di sanatoria prot. n. 28697 del 21 settembre 2017, del provvedimento n. 212 del 3 settembre 2018 con il quale è stata determinata l’indennità di occupazione temporanea dell’opera acquisita al patrimonio comunale; dell’ordinanza n. 61 del 4 settembre 2018 di applicazione della sanzione pecuniaria; del verbale redatto il 3 gennaio 2018 dalla polizia municipale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
2. I fatti oggetto della controversia possono così riassumersi:
- il signor -OMISSIS-, con atto pubblico notarile del 23 dicembre 2015, ha acquistato l’immobile, sito in Villabate, viale Europa, identificato in catasto al -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- sub 16;
- nell’atto di acquisto era precisato che «la costruzione del fabbricato […] è stata eseguita in conformità alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Villabate in data 13.1.1994 con il n.1 e successiva concessione in variante n. 10 del 18.4.1995 e che il relativo certificato di abitabilità è stato rilasciato dallo stesso Comune in data 6.11.1995; che successivamente non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia o permesso di costruire»;
- l’appellante, solo dopo la stipula del citato contratto, avrebbe informalmente appreso dell’esistenza di un procedimento penale, aperto presumibilmente contro i venditori, precedenti proprietari dell’immobile e, sempre presumibilmente, su impulso di un soggetto precedentemente coinvolto in trattative di vendita dello stesso immobile (n.r.g. -OMISSIS- presso la Procura della Repubblica di Palermo);
- il procedimento penale, i cui atti sono stati richiesti in copia dal ricorrente con istanza ex art. 25 l.n. 241/1990 (rimasta inevasa), sarebbe stato aperto per reati correlati alla difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto dichiarato;
- il Comune di Villabate, quindi, ha notificato l’impugnata ordinanza n. 18 del 5 aprile 2017 con la quale ha ingiunto la demolizione di un «ampliamento di mq 70,00, realizzato in totale assenza di Concessione Edilizia, di un’unità immobiliare esistente di piano terzo, precedentemente assentita con regolare concessione edilizia n. 10 del 18.04.1995 e composta originariamente da un monovano con annesso servizio igienico e restante terrazza di pertinenza esclusiva. A seguito della chiusura della terrazza pertinenziale si è venuto a determinare un nuovo appartamento di civile abitazione, composto nel suo insieme da n. 3 vani, cucina, ingresso, servizio igienico sanitario e ripostiglio esterno, situato al piano terzo (4° elevazione fuori terra) di un edificio condominiale di civile abitazione».
Tale ordinanza è stata impugnata per plurimi motivi: a) l’Amministrazione avrebbe dovuto irrogare la sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione; b) l’ordinanza di demolizione sarebbe eccessivamente generica; c) l’appellante sarebbe estraneo all’abuso e, di conseguenza, sarebbe preclusa l’acquisizione al patrimonio comunale in suo danno; d) all’appellante sarebbe stato precluso di prendere parte al procedimento amministrativo culminato con la sanzione demolitoria. Parte ricorrente, con motivi aggiunti, ha impugnato il verbale del 3 gennaio 2018, con cui la Polizia municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, la determinazione n. 212 del 3 settembre 2018, con la quale il Comune ha determinato l’indennità dovuta dal ricorrente per l’occupazione temporanea del bene acquisito al patrimonio comunale e l’ordinanza n. 64 del 4 settembre 2018, avente ad oggetto l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis d.P.R. n. 380/2001. Al riguardo ha lamentato che: a) i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché adottati nei confronti di un soggetto estraneo alla commissione dell’abuso; b) il Comune non avrebbe notificato (né, comunque, adottato) nei confronti del ricorrente alcun provvedimento di acquisizione al patrimonio del manufatto abusivo; c) nella quantificazione della sanzione pecuniaria, il Comune avrebbe violato il principio di personalità, atteso che la realizzazione delle opere sarebbe antecedente all’acquisto da parte del ricorrente e, quindi, a questi non imputabile.
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo che:
- l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 trova applicazione solo nelle ipotesi direttamente contemplate dalla disposizione, ossia nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, ma non nell’ ipotesi di abusivi ampliamenti di immobili regolari;
- nella fattispecie l’ingiunzione di demolizione risultava sufficientemente motivata essendo indubbio, peraltro, che le opere in questione necessitassero del permesso di costruire;
- la censura relativa all’avviso dell’effetto acquisitivo oltre che inammissibile, per difetto di interesse, è infondata;
- l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura di atto vincolato, non necessita della preventiva comunicazione di avvio del procedimento;
- sono infondate le censure basate sull’estraneità del ricorrente alla realizzazione dell’abuso poiché «al momento dell’acquisto del bene, dunque – stando all’atto notarile, di cui è nota l’efficacia probatoria (art. 2700 c.c.) – l’ampliamento, per un’estensione di circa 70 mq., dell’opera assentita con concessione edilizia n. 10/95 (monovano con servizio igienico e terrazza di pertinenza esclusiva) non era stato ancora realizzato»;
- l’accertamento dell’inottemperanza ad un’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa;
- è infondata, infine, anche la domanda ex art. 116, comma 2, del c.p.a., relativa all’istanza di accesso avanzata alla Procura presso il Tribunale di Palermo, non avendo, peraltro, l’Ufficio giudiziario natura di pubblica amministrazione.
4. L’appellante, sotto forma di critica alla sentenza, sostanzialmente, ripropone le