CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-19, n. 202200096

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-19, n. 202200096
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200096
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00096/2022REG.PROV.COLL.

N. 00118/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 118 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;
Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare - II Reparto, non costituito in giudizio;



nei confronti

S F, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1642/2018, resa tra le parti, concernente del provvedimento del 19.03.2014 n. -OMISSIS-e ricevuto a mezzo mail il 25.03.2014, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione, a firma del Direttore della Divisione, con il quale non è stata accolta l'istanza volta all'attivazione della procedura di avanzamento al grado superiore dell'allora Colonnello in s.p.e. -OMISSIS- (ora Brigadiere Generale), una volta venute a cessare le cause impeditive all'avanzamento stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere valutato, per l'avanzamento al grado superiore, “ ora per allora ” per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e per il risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza della sua mancata e tempestiva promozione al grado superiore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il Cons. Raffaele Prosperi e udito altresì per l’appellante l’avvocato Daniele Buffa su delega di G L;



FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia -OMISSIS- esponeva che, con lettera del 4 aprile 2007, il Comando -OMISSIS-- -OMISSIS-- gli aveva comunicato nelle vesti di Colonnello in s.p.e. l’esclusione dalla valutazione di avanzamento per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 490 del 1997, allegando il riferimento della Circolare Ministeriale n. M D/GMIL03-II/05/2/2006/96874 dell’11 dicembre 2006 del Ministero della Difesa. Tale esclusione trovava causa nella circostanza che – nell’esercizio delle sue funzioni di Direttore pro-tempore del Cerico di -OMISSIS- nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 14 maggio 2003 - era stato coinvolto in un’indagine penale della Procura della Repubblica di -OMISSIS-. I procedimenti penali originati da detta indagine si sono conclusi con le tre seguenti sentenze: 1) sentenza n. -OMISSIS-del G A del -OMISSIS-irrevocabile dal -OMISSIS-con la quale il Col. -OMISSIS- era stato prosciolto con la formula “ perché il fatto non sussiste ” in ordine al reato di licitazione privata svolta tra il dicembre 2002 e il marzo 2003 per lo smaltimento di coperte da campo in lana e stracci di canapa depositati presso i magazzini militari di Torre del Parco; con la formula “ per non avere commesso il fatto ” in ordine ai reati di cui ai capi Al, A2, A3 e A4 - varie licitazioni private e appalti aggiudicati tra il 2001 e il 2002; e con la formula “ per non avere commesso il fatto ” in ordine al reato di cui al capo B; 2) sentenza del -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di -OMISSIS- ai sensi dell’art.129 c.p.p. aveva dichiarato, per quanto di interesse, “ non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- in ordine al reato di cui al capo C) del proc. pen. n. -OMISSIS-; ed al reato di cui al capo N) del proc. pen. n.-OMISSIS-“perché estinti per prescrizione ”; 3) sentenza del -OMISSIS-con la quale il Tribunale di -OMISSIS- ha assolto -OMISSIS- -OMISSIS- con formula “ perché il fatto non sussiste” per il capo L) e “ per non avere commesso il fatto ” per il capo M). Nelle more della definizione dei suddetti procedimenti penali l’allora Col. -OMISSIS-, dopo avere prestato servizio dal

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