CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300160

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300160
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300160
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00160/2023REG.PROV.COLL.

N. 00210/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2022, proposto dalla
C.G.I.L. - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, C.G.I.L. - Confederazione Generale Italiana del Lavoro di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati V A, U D G, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C A in Palermo, via Costantino Nigra, n. 2;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede Distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2639/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Siracusa e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 131/2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. M I e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con l’appello in epigrafe è stata gravata la sentenza del TAR Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sez. IV, n. 2639/2022, che ha respinto il ricorso introduttivo per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Siracusa emesso in data 9 maggio 2019, n. 0027389, avente ad oggetto divieto di assembramenti e riunioni;
e il ricorso per motivi aggiunti concernente gli atti depositati a seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR adito, n. 2018/2020, tra cui il verbale della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia.



1.2. Giova una breve sintesi dei fatti sottesi alla controversia, ai fini di una migliore comprensione della stessa.



1.3. Il decreto impugnato, con il quale è stato disposto fino alla data del 30 settembre 2019, il divieto di assembramento per persone ed automezzi in alcuni punti ben individuati della Zona Industriale di Siracusa, avente natura di ordinanza extra ordinem emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 2 TULPS, trae origine dalle manifestazioni di protesta, senza preavviso alle autorità di P. S., connesse a vertenze lavorative, avvenute nei giorni 8 e 9 maggio 2019, in particolare presso gli stabilimenti Isab/Lukoil, Sasol, Sonatrach e Versalis, con conseguenti difficoltà e rallentamenti all’accesso da parte, sia dei dipendenti degli stessi stabilimenti, sia dei mezzi pesanti che lì si recano periodicamente per i rifornimenti di carburante, sia per gli abitanti della zona. Le suddette manifestazioni hanno avuto inoltre ripercussioni negative sul traffico veicolare, originando lunghe file di mezzi pesanti e conseguenti disagi e ritardi nelle forniture di carburante ai porti e aeroporti della Sicilia Orientale che si approvvigionano presso quelle raffinerie.

Rileva, altresì, l’amministrazione intimata che, nonostante l’attività di mediazione svolta sul posto dai rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché presso le competenti sedi istituzionali (Ufficio Provinciale del Lavoro e Ispettorato Provinciale del Lavoro) anche con l’intervento della Prefettura di Siracusa, le manifestazioni si sono protratte per l’intera giornata lavorativa, mettendo, viene sottolineato, anche a rischio la sicurezza degli impianti in argomento (che richiedono costante e continua manutenzione da parte del personale incaricato, secondo turni prefissati che non consentono ritardi agli ingressi).



1.4. Innanzi al TAR adito:

- le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dei principi dell’ordinamento e degli artt. 17 e 39 Cost.;
dell’art. 18 del TULPS, in relazione agli art. 17 e 39 Cost.;
eccesso di potere sotto molteplici profili (irragionevolezza ed illogicità manifesta, sviamento di potere;
incompetenza;
difetto dei presupposti ed insufficienza della motivazione);

-il Ministero intimato nel merito ha difeso la legittimità dell’ordinanza contingibile impugnata, evidenziando in concreto l’avvenuto rispetto di tutti i limiti che la Corte costituzionale ha enucleato in relazione all’art. 2 TULPS, ovvero: esistenza di situazione di urgenza non superabile con rimedi ordinari;
rispetto dei principi costituzionali;
motivazione;
temporaneità;
adeguatezza del provvedimento rispetto ai presupposti dell'urgenza e della grave necessità, considerati sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
esigenza di contemperare equamente l’esercizio del diritto di manifestazione da parte dei lavoratori con contrapposti diritti privati ed interessi collettivi (libertà di lavoro e di impresa, sicurezza degli impianti, garanzia di funzionamento dei mezzi di trasporto pubblico).



1.5. Con ordinanza n. 466/2019 il TAR adito ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus . Tale ordinanza è stata riformata in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 673/2019, al solo fine della ravvicinata fissazione dell’udienza di merito in primo grado, stante che “ la rilevanza costituzionale e la delicatezza dei valori in gioco consigliano una pronta definizione della controversia in sede di merito da parte del Giudice di primo grado ”.

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