CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400673
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Testo completo
Pubblicato il 20/08/2024
N. 00673/2024REG.PROV.COLL.
N. 00100/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Gaetana Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sezione quarta, n. 3511 del 21 dicembre 2020, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 1718/2020 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 la Cons. Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza appellata n. 3511/2020 il T.A.R. ha rigettato il ricorso n. 1718/2020 proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento:
- del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, recante la data del 7 settembre 2020 e prot. n. 71856, con il quale sono stati comunicati al Sig. -OMISSIS-:
1) la conferma del sequestro di tutti gli animali presenti nel registro di stalla dell’allevamento censito con il codice aziendale -OMISSIS-, dei quali risulta titolare il sig. -OMISSIS- medesimo;
2) la revoca del codice d’allevamento -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, agro del Comune di -OMISSIS-, alle coordinate geografiche lat. N. -OMISSIS- e long. E -OMISSIS-, del quale risulta titolare il sig. -OMISSIS- medesimo;
3) l’ordine di abbattimento di tutti gli animali presenti nell’allevamento -OMISSIS- o allo stesso riconducibili, nonché quelli sottoposti al sequestro, giusta provvedimento n. prot. 64849 del 12 agosto 2020, entro il termine di giorni 15;
- del verbale di intervento eseguito dal personale dell’ASP di Enna, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di-OMISSIS-, in data 23 aprile 2020, mai notificato al signor -OMISSIS-, riguardante le risultanze delle verifiche di controllo degli animali di specie ovina presenti nel detto allevamento, richiamato nel suddetto provvedimento della medesima ASP di Enna;
- del verbale di controllo eseguito dallo stesso personale dell’ASP di Enna, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, in data 18 maggio 2020, presso luoghi in questione, ossia in c/da -OMISSIS-, agro del Comune di -OMISSIS-, alle coordinate geografiche lat. N. -OMISSIS- e long. E -OMISSIS-;
- del provvedimento n. prot. 64849 del 12 agosto 2020, con il quale è stato disposto il sequestro di tutti gli animali (…);
- di ogni atto ulteriore, connesso o consequenziale.
2. A seguito di un controllo effettuato in data 23 aprile 2020, congiuntamente dai funzionari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Enna e dal personale dell’Arma dei carabinieri, presso un allevamento di animali da pascolo sito in territorio di -OMISSIS-, sono stati rinvenuti 77 capi di bestiame appartenenti o, comunque, riconducibili al signor -OMISSIS-, titolare dell’allevamento posto a circa 7 km di distanza in linea d’aria da quello in cui è stato effettuato il controllo.
Non veniva esibito alcun codice di pascolo né nell’immediatezza né in seguito.
Successivamente in data 18 maggio 2020 il medesimo Dipartimento Veterinario ha effettuato un altro sopralluogo prezzo l’azienda del signor -OMISSIS- e, riscontrate molteplici irregolarità, ha proceduto al sequestro degli animali compresi quelli in precedenza rinvenuti presso l’altra azienda che frattanto erano stati riportati in azienda (sempre senza autorizzazione), affidandoli alla custodia del proprietario.
Il ricorrente ha trasmesso all’ASP scritti difensivi spiegando che la movimentazione degli ovini era stata fortuita in quanto gli animali erano scappati dall’azienda e ha chiesto l’archiviazione del procedimento col conseguente dissequestro.
Di seguito col provvedimento prot. n. 64849 del 12 agosto2020, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Enna ha revocato il sequestro disposto in precedenza e, fermo restando la validità delle evidenze e delle risultanze dei sopralluoghi suddetti, delle correlate verifiche in BDN, dell’accertata movimentazione non autorizzata degli animali, ha ordinato il sequestro di tutti gli animali detenuti nell’allevamento del ricorrente, sospeso la qualifica sanitaria e ordinato il blocco delle movimentazioni in entrata e in uscita per l’allevamento del ricorrente; avviando anche il procedimento volto alla revoca del codice aziendale e all’abbattimento degli animali.
Nelle controdeduzioni, depositate dal ricorrente veniva ribadito che l’allontanamento del bestiame era da attribuire a ragioni fortuite e che il signor -OMISSIS- era in possesso di qualifica sanitaria attestante la negatività del bestiame alla SAR, FDC e BRC, rilasciata in data 30 giugno 2020.
Respinte le predette deduzioni, per le ragioni esplicitate nella missiva di riscontro prot. 70657 del 3 settembre 2020, il Dipartimento ha emesso l’impugnato provvedimento prot. n. 71856 del 7 settembre 2020 che ha disposto: la conferma del sequestro; la revoca del codice d’allevamento -OMISSIS-, del quale è titolare il sig. -OMISSIS-; l’avvio all’abbattimento di tutti gli animali presenti nell’allevamento entro un tempo massimo di giorni quindici con l’avvertimento che l’abbattimento deve realizzarsi a cura e spese del proprietario e che, in caso di mancato o parziale adempimento, si sarebbe disposto per l’abbattimento coattivo di tutti gli animali, con addebito dei costi.
Il signor -OMISSIS- ha impugnato avanti al T.a.r. sezione distaccata di Catania i suddetti provvedimenti ma il ricorso è stato rigettato con la sentenza in questa sede appellata.
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « Disapplicazione D.A. n. 2113/2017 della Regione Siciliana per contrasto con norme euro unitarie e statali di rango primario e sub primario ».
L’appellante sostiene che erroneamente la sentenza gravata abbia applicato il detto D.A. n. 2113/2017 che ricollega l’abbattimento dei capi di bestiame e la revoca del codice aziendale al mero accertamento dell’avvenuta movimentazione non autorizzata degli animali, ritenendo che tale disposizione regionale in quanto confliggente con norme euro unitarie vada disapplicata dal giudice amministrativo.
II) Si evidenzia che il ricorrente «ha contestato sin dai primi scritti difensivi la proprietà degli animali non identificati rinvenuti nell’azienda agricola del signor -OMISSIS-».
L’appellante specifica che non esiste alcuna norma che preveda la revoca del codice dell’allevamento e l’abbattimento degli animali non correttamente identificati quanto piuttosto l’assegnazione di un termine per sanare l’irregolarità ai sensi dell’art. 358 del R.D. n. 1265/1934 sì come modificato dall’art. 16 del d.lgs n. 196/1999.
III) Contraddittorietà, tardività, illogicità,