CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-08-03, n. 202300503
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Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 00503/2023REG.PROV.COLL.
N. 00598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2023, proposto dai signori -O-, in proprio e quale procuratore della signora -O-, e -O-, rappresentati e difesi dall'avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e Soprintendenza dei beni cultuali e ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-O-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3612 del 13 dicembre 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -O-, in proprio e quale procuratore della signora -O-, e -O- hanno interposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia ha respinto il ricorso n.r.g. 900/2013 dagli stessi proposto per l’annullamento della relazione redatta, in data 30 aprile 2012, dalla Prof.ssa -O-, quale terzo estimatore nominato dal Presidente del Tribunale di Agrigento il 25 ottobre 2011, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004, per la determinazione del premio relativo ai ritrovamenti di reperti in favore dello scopritore e proprietario avv. -O-, dante causa dei ricorrenti iure successionis , relazione depositata in data 4 maggio 2012, presso la Cancelleria del Tribunale di Agrigento, e conosciuta in data 18 febbraio 2013 dagli appellanti, come da attestazione rilasciata dal Funzionario giudiziario di Cancelleria in data 18 febbraio 2013, su istanza del 12 febbraio 2013.
2. Appare utile richiamare i fatti incontroversi, sintetizzati nella sentenza di primo grado:
- l’avv. -O-, dante causa degli appellanti, verso la fine degli anni del 1970,
nel corso dei lavori di consolidamento e ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Agrigento, denominato “Villa Athena”, rinveniva alcuni reperti archeologici, della cui esistenza dava tempestiva comunicazione alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento;
- la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento (d’ora in poi, solo “Soprintendenza”), con nota dell’11 marzo 1989, comunicava allo stesso che la quota di premio spettante era stata calcolata in lire 23.000.000, equivalente ad un quarto del valore complessivo dei reperti, stimato in lire 92.000.000, premio successivamente rettificato in lire 46.000.000 pari alla metà del valore di stima;
- con atto stragiudiziale notificato alla Soprintendenza, l’interessato comunicava di non accettare il premio proposto invitando, conseguentemente, l’Amministrazione a dare corso alla nomina della Commissione peritale prevista dall’art. 44, L. 1° giugno 1939, n. 1089;
- nella persistenza dell’inerzia della P.A., gli appellanti, in qualità di eredi dell’avv. -O-, nelle more deceduto, agivano con il rito del silenzio innanzi al T.a.r. per la Sicilia che, con sentenza n. 329 del 12 febbraio 2009, accoglieva il ricorso condannando l’Amministrazione ad adempiere;
- seguiva la sentenza del Cgars, 14 dicembre 2009, n. 1206, che confermava l’obbligo dell’Amministrazione di portare a compimento il procedimento di determinazione del premio di rinvenimento;
- i vari giudizi oggetto di continua alternanza delle giurisdizioni culminavano a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, con la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 3353 del 15 febbraio 2011, che stabiliva definitivamente la giurisdizione amministrativa;
- attesa l’esecutività delle sopra citate decisioni, gli appellanti invitavano e diffidavano la Soprintendenza di Agrigento e l’Assessorato regionale dei beni culturali a procedere alla nomina del terzo stimatore;
- in mancanza dell’accordo su detta nomina, su istanza dell’Assessorato ai beni culturali, inoltrata tramite l’avvocatura dello Stato in data 21 settembre 2011, il Presidente del Tribunale di Agrigento, con decreto n. 1407 del 26 ottobre 2011 nominava la prof.ssa -O-, «estimatore terzo rispetto alle parti per la quantificazione del valore dei beni archeologici ritrovati» ;
- gli appellanti nominavano proprio consulente il prof. Massimiliano Marazzi;
- nonostante l’imminente incontro collegiale degli esperti in