CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-18, n. 202200219

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-18, n. 202200219
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200219
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2022

N. 00219/2022REG.PROV.COLL.

N. 00495/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A S e G S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Valerio Villareale, n.6, è ex lege domiciliato;



per la riforma

della sentenza n.-OMISSIS-resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I^);

e per l’annullamento o per la declaratoria di nullità

della nota del 21 gennaio 2020 prot. n. -OMISSIS- con cui l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha opposto rifiuto alla richiesta del ricorrente di ottemperare al giudicato formatosi sull’ordinanza dell’ordinanza emessa in data 11 gennaio 2019 dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di prevenzione, depositata il 17 gennaio 2019, resa nell’ambito del giudizio n. -OMISSIS-Reg. Inc. Es.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con decreto n.-OMISSIS-, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione confiscava al sig. -OMISSIS-, ai sensi degli articoli 1 e 2/ter della l. n. 575/1965, alcuni cespiti patrimoniali tra cui figuravano le quote della società -OMISSIS- s.r.l., nonché il saldo attivo del suo conto corrente personale (recante il numero -OMISSIS-) presso la Banca Nazionale del Lavoro di Catania.

La confisca veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania con decreto del 28 febbraio 2007 e dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 novembre 2007.

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (nel prosieguo del ricorso indicata come “Agenzia nazionale” o “Agenzia per i beni confiscati”), che gestiva i beni confiscati, autorizzava l’amministratore e liquidatore della Società -OMISSIS-, a presentare - per conto della stessa - un’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Per far fronte alle spese di tale procedura concordataria, il predetto amministratore prelevava dal conto corrente personale (di cui si è fatto cenno) del sig. -OMISSIS- la somma di €.75.000 affinché venissero destinati a ‘deposito cauzionale’.

Tale somma veniva pertanto trasferita, il 28 marzo 2012, in un libretto di deposito aperto dal liquidatore e vincolato all’ordine del Giudice Delegato.

La procedura di concordato aveva tuttavia esito negativo, sicchè la società -OMISSIS- veniva dichiarata fallita, ed il deposito cauzionale di €.75.000 veniva impiegato per far fronte ai costi per il pagamento dei compensi di competenza del legale e del commercialista incaricati dall’amministratore.

2. Successivamente, con ordinanza del 18 febbraio 2013 n.-OMISSIS-, la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’istanza presentata dal signor -OMISSIS-, disponeva la revocazione del decreto di confisca, disponendo la trasmissione degli atti alla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania affinché si provvedesse alla restituzione di tutti i beni confiscati.

Ma, una volta effettuata tale operazione, il sig. -OMISSIS- riscontrava la mancanza della somma di 75.000 euro dal predetto proprio conto corrente personale.

3. Pertanto - avendo ottenuto la revocazione dell’originario decreto di confisca e vantando il conseguente diritto alla integrale restituzione con effetti ex tunc di tutti i beni confiscati ab origine - chiedeva la restituzione della somma al Giudice Delegato della procedura fallimentare.

Ma all’udienza di verifica del 4 novembre 2014, quest’ultimo si dichiarava incompetente, affermando la competenza della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania.

Avverso tale decreto del Giudice delegato, l’interessato proponeva opposizione al Tribunale di Catania – sez. fallimentare.

4. Non ostante l’avvenuta proposizione - in funzione tuzioristica - della predetta opposizione, il 24 novembre 2015 il Signor -OMISSIS- proponeva, la domanda restitutoria anche alla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, la quale - tuttavia - con ordinanza del 3 dicembre 2015, la rigettava affermando che la somma prelevata dal conto corrente personale del richiedente risultava ormai acquisita all’attivo del fallimento, con la conseguenza che ogni domanda di rivendica o di riconoscimento del debito avrebbe dovuto essere riservata alla cognizione esclusiva del Giudice Fallimentare.

5. A fronte di tale conflitto negativo di giurisdizione, l’interessato proponeva ricorso innanzi la Corte di Cassazione la quale - qualificato il ricorso come opposizione avverso il provvedimento impugnato (nella specie: l’ordinanza del 3 dicembre 2015 con la quale la sezione Misure di prevenzione aveva affermato la competenza del Tribunale Fallimentare) - con sentenza del 7 luglio 2015 disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione per l’ulteriore corso dell’esecuzione dell’obbligo di restituzione.

6. Poco più di dieci mesi dopo, con decreto del 13 maggio 2016 il Tribunale di Catania - sez. Fallimentare affermava - decidendo così sulla opposizione avverso la decisione del Giudice delegato illo tempore proposta - che la richiesta di restituzione della somma in questione avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell’Agenzia per i beni confiscati, quale unico soggetto tenuto a “...disporre la restituzione di quanto oggetto di confisca …”.

7. Il sig. -OMISSIS- proponeva, pertanto, un’ennesima azione giudiziaria convenendo - questa volta - l’Agenzia nazionale innanzi al Tribunale Civile di Catania ai sensi dell’articolo 702 bis del codice di procedura civile (ric. RG n.-OMISSIS-).

8. Nel frattempo con ordinanza del 27 aprile 2017 il Tribunale di Catania - sezione Misure di prevenzione rigettava per la seconda volta la richiesta di restituzione.

9. Sicchè al Signor -OMISSIS- proponeva nuovamente ricorso innanzi la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n.-OMISSIS-annullava l’ordinanza impugnata disponendo (per la seconda volta) la trasmissione degli atti alla competente Sezione Misure di prevenzione per un nuovo esame.

10. A questo punto con ordinanza dell’11 gennaio 2019 (depositata il 17 gennaio 2019 e notificata all’Agenzia dei beni confiscati il 18 gennaio 2019), il Tribunale di Catania, Sezione Misure di prevenzione - preso atto della ampia e significativa motivazione contenuta nella citata sentenza della Corte di Cassazione e dei principi di diritto con essa affermati - ha ordinato la restituzione al Signor -OMISSIS-, “… a cura dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della somma di euro 75.000,00, prelevata dal c\c n. -OMISSIS- acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro di Catania, intestato al detto -OMISSIS-, oggetto di revocazione della confisca con ordinanza della Corte di Appello di Catania del 18.02.2013...” .

11. E poco più di sei mesi dopo, con sentenza n. -OMISSIS-la Corte d’appello di Catania dichiarava l’intervenuta estinzione dell’appello proposto avverso l’ordinanza (ex art.702 c.p.c.) del 27 novembre 2018 (resa sul ricorso n.-OMISSIS-) con cui nel frattempo il Tribunale di Catania aveva respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-.

12. Sulla scorta di tali pronunzie, il 9 luglio 2019 il sig. -OMISSIS- chiedeva all’Agenzia dei beni confiscati la restituzione della somma (di €.75.000,00) della quale risulta creditore.

Ma con provvedimento del 21 gennaio 2020 l’Agenzia nazionale ha opposto rifiuto alla richiesta affermando (ed eccependo) la sua intenzione di aderire al “prevalente giudizio reso in sede civile” - e cioè, ad avviso dell’Amministrazione, al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-della Corte d’appello di Catania, sostanzialmente confermativa dell’ordinanza ex art.701 c.p.c. resa il 27 novembre 2018 dal Tribunale di Catania - secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo di restituzione a carico dello Stato.

13. Il Signor -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catania - Sezione Misure di prevenzione del 17 gennaio 2019 (divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2019) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania che con la sentenza n.-OMISSIS-, lo ha rigettato.

Con la predetta sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, innanzitutto, che il ricorso per l’esecuzione del giudicato (formatosi sulla ordinanza dell’11 gennaio 2019 (depositata il 17 gennaio 2019), fosse (e sia da

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