CGARS, sez. I, parere definitivo 2022-02-25, n. 202200115

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere definitivo 2022-02-25, n. 202200115
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200115
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00034/2021 AFFARE

Numero 00115/2022 e data 25/02/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 22 febbraio 2022



NUMERO AFFARE

00034/2021

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. A C e dalla sig.ra O G, rappresentati e difesi dall’avv. G D V, avverso il decreto del dirigente generale (D.D.G.) del Dipartimento regionale urbanistica dell’Assessorato territorio e ambiente n. 179/2018 del 18 ottobre 2018, di approvazione Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune di Nicolosi. Istanza di sospensione cautelare.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1150/225/2019.8, del 18 gennaio 2021, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Callea;

Premesso e considerato:



1. Con atto notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e al Comune di Nicolosi a mezzo pec del 19 giugno 2019 e trasmesso all’ Ufficio legislativo e legale referente con pec del 4 luglio successivo, i ricorrenti nominati in oggetto, propongono il presente ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- della delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30 luglio 2018, di adozione del P.R.G. del Comune di Nicolosi;

- del decreto n. 179 del 18 ottobre 2018 del Dipartimento regionale Urbanistica, di approvazione del PRG del Comune di Nicolosi, nella parte in cui ha impresso al fondo di proprietà dei ricorrenti individuato al foglio 27, particella 976, del Nuovo catasto terreni (N.C.T.) la destinazione urbanistica di " area destinata alle attrezzature e ai servizi di progetto Pp9 " in luogo di zona C2 (zona espansione con ville isolate e case a schiera);

- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o connesso a quello impugnato.



2. I ricorrenti, premesso di essere proprietari del lotto di terreno sopra indicato ricadente in zona C2, zona “ espansione con ville isolate e case a schiera ”, nel precedente strumento urbanistico per il quale avevano chiesto al Comune di Nicolosi la concessione edilizia, avendo già ottenuto il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed Ambientali di Catania, lamentano che l'Ente comunale, in sede di adozione del P.R.G. ha modificato la destinazione d'uso del fondo da zona C2 ad " area destinata alle attrezzature e ai servizi di progetto Pp9 ", che comporta inedificabilità assoluta dell' area, respingendo le osservazioni dagli stessi presentate.

I ricorrenti, pur avendone fatto espressa richiesta nelle memorie difensive endoprocedimentali depositate in Comune il 20 febbraio 2017, dichiarano di essere venuti a conoscenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati solo a seguito della richiesta di rilascio di certificazione urbanistica inoltrata al Comune di Nicolosi il 20 febbraio 2019.



3. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la « Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 3 della L. 07.08.1990n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione », dal momento che il Comune non avrebbe indicato le ragioni di pubblico interesse poste a base del provvedimento impugnato, vieppiù necessarie alla luce dell’affidamento riposto dalle parti ricorrenti nel rilascio del titolo abilitativo richiesto.



4. L’ULL, esperiti gli adempimenti istruttori, riferisce che il Comune resistente ha inviato gli atti per la trattazione del gravame evidenziando che la delibera di consiliare n. 46 è stata pubblicata dal 10 settembre 2018 al 25 settembre 2018 all'Albo pretorio on line e che il D.D.G. n. 179 del 18 ottobre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) n.48 del 9 novembre 2018. Anche il Dipartimento regionale urbanistica, con nota del 6 agosto 2019, n. 14567, ha trasmesso i documenti relativi al ricorso, riferendo per la sulla sua infondatezza. I ricorrenti non hanno fatto pervenire memorie di replica.



4.1. L’ULL evidenzia la pregiudiziale di irricevibilità del gravame « poiché notificato oltre il termine dei 120 giorni sia rispetto alla delibera n. 46 del 30/7/2018, sia rispetto al Decreto n. 179 del 18 ottobre 2018 », quest’ultimo pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento Urbanistica, autorità emanante, e il 9 novembre 2018 nella G.U.R.S., n. 48.



5. Il Collegio ritiene di dover procedere prioritariamente alla verifica della prospettata pregiudiziale di ricevibilità del ricorso, richiamando, preliminarmente le diposizioni normative sulla pubblicità degli atti applicabili alla fattispecie.



5.1. Il quadro normativo che disciplina la materia è costituito:

- dall’art. 12, commi 2 e 3, della legge Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5, in materia trasparenza e pubblicità degli atti. Mentre il primo comma prevede che « I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale», il secondo comma dispone che « Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.»;

- per effetto del rinvio operato dall’articolo precedente, l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per quel che più direttamente attiene all’odierna questione, che «1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.

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