CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400671

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400671
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400671
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 00671/2024REG.PROV.COLL.

N. 00492/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

contro

Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00061/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;



1. Il Ministero dell’economia e delle finanze appella la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- e veniva, conseguentemente, annullato il provvedimento emesso dal MEF in data 11 marzo 2021, prot. n. -OMISSIS- e notificato il 23 marzo 2021 a cura del Comando provinciale di Agrigento della Guardia di finanza, con il quale veniva disposta l’archiviazione della richiesta di transito dell’appellante dai ranghi militari della Guardia di Finanza a quelli civili del MEF.



2. Nel giudizio di primo grado, a sostegno del ricorso presentato in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. a seguito di ordinanza del Tar Lazio, il signor -OMISSIS- deduceva l’illegittimità del provvedimento del MEF sopra indicato in ragione dei seguenti cinque motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 –mancanza di istruttoria o istruttoria carente;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. 241/1990;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 242/1990 – difetto assoluto di motivazione;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – motivazione inconsistente – contraddittoria – fuorviante – illogica;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del decreto del MEF 18 aprile 2002 – intempestiva assunzione del provvedimento denegatorio per trascorso temine che forma il silenzio-accoglimento.



3. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.



4. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo fondati i motivi quarto e quinto.



5. Ha proposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze.



6. Non si è costituita nel secondo grado di giudizio la parte vincitrice in primo grado.



7. All’udienza pubblica del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisone.



8. L’appello deve essere respinto.



9. In punto di fatto è sufficiente precisare quanto segue.

In data 28 luglio 2020 si comunicava all’appellante che, sottoposto a visita presso il Dipartimento militare di medicina legale di Messina, era stato giudicato: “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e d'istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. È si ulteriormente reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 266/99 in compiti che non lo espongano a stress psicofisici ed emotivi intensi e protratti, e turnazioni”. Veniva, pertanto, posto in congedo.

In data 31 luglio 2020, il ricorrente ai sensi della l. 266/1999, presentava la richiesta al Comando provinciale di Agrigento e, per esso, al Ministero dell’Economia e delle finanze – Ufficio amministrazione delle risorse del dipartimento per le politiche fiscali, del Ministero dell’economia e delle finanze per il transito verso un ruolo istituzionale civile all’interno del Ministero delle finanze.

Con nota n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2020 il Comando generale della Guardia di finanza trasmetteva all’appellante Ministero l’istanza di transito presentata ai sensi della legge 266/1999.

La richiesta veniva “archiviata”, 8 mesi dopo l’istanza, dal competente Direttore generale del MEF, con il provvedimento qui impugnato, datato 11 marzo 2021 e notificato al ricorrente il 23 marzo 2021.

La decisione negativa oggi impugnata trova motivazione nel fatto che:

si rappresenta che l'orientamento di questa Amministrazione, nell'Ipotesi in cui i procedimenti penali a carico del personale della guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare si concludano con una sentenza di condanna ovvero con altri provvedimenti che definiscano il procedimento, ma non escludano la commissione del reato da parte dell'agente, è che le predette procedure di transito siano archiviate d'ufficio.

Per quanto sopra, considerato che i provvedimenti di condanna in capo all'-OMISSIS-valgono ad escludere la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di condotta richiesti per l'esercizio di funzioni pubbliche, così come definiti anche ai sensi dei Codici etici e di comportamento applicabili al Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che, allo stato, non si configurino le condizioni per il transito previste dalla legge n. 266/1999 e pertanto si comunica che la richiesta di transito avanzata dall'-OMISSIS-viene conseguentemente archiviata.”

La motivazione rimanda al fatto che l’appellante aveva subito condanne, seppur lievi, per abuso di alcol, specificatamente indicate nella nota del 18 febbraio 2021 del Comando Generale della Guardia di finanza.

10. Con il primo profilo di doglianza la difesa erariale contesta la parte della sentenza che ha ritenuto la violazione del comma 2 dell’art. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2004 che disciplina il “ Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266”.

Il comma citato prevede che “ l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l'istanza si intende accolta”.

Afferma la difesa erariale che il termine dei centocinquanta giorni non decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente (31 luglio 2020) ma dalla data in cui il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso la richiesta alla Direzione generale degli affari generali e del personale (28 ottobre 2020).

Così interpretando la norma, nella presente fattispecie i 150 giorni scadevano il 27 marzo 2021 e, pertanto, l’archiviazione dell’istanza di transito sarebbe stata correttamente disposta entro il suddetto termine dei 150 giorni (nota n. 29793 dell’11 marzo 2021).

11. Con il secondo profilo di doglianza la difesa erariale critica la parte della sentenza in cui ha ritenuto viziata la motivazione del provvedimento impugnato.

Il provvedimento impugnato, a detta della difesa erariale, sarebbe legittimato da quanto previsto dal codice di comportamento del MEF, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015.

In modo particolare il citato Codice definisce, ai fini dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti, incluso il personale con qualifica dirigenziale, del Ministero sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

12. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. L’appello deve essere respinto e i due profili di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché in disparte il tema del silenzio-assenso (sul quale dovrebbero essere tendenzialmente irrilevanti i trasferimenti di pratiche interni agli uffici, cui la parte istante è estranea) il Collegio non reputa fondate, nel merito, le argomentazioni della difesa erariale prospettate a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.

14. Osserva il Collegio che le “modalità delle procedure di transito” per il personale della Guardia di finanza sono rimesse dalla legge (l’art. 14 della legge n. 266/1999) a un decreto interministeriale non ancora emanato.

Il decreto dovrebbe prevedere modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (polizia di Stato).

Sostiene parte appellante che analoga disciplina è prevista per il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa da parte dei militari giudicati inidonei al servizio dall’art. 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare (cosiddetto COM), rubricato “Transito nell’impiego civile2.

15. Il Collegio evidenzia che il richiamo alle norme indicate dalla difesa erariale non appare conducente.

15.1. L’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare prevede che:

“1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.

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