CGARS, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200482
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Pubblicato il 15/04/2022
N. 00482/2022REG.PROV.COLL.
N. 00246/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2019, proposto dal Comune di Tortorici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Organo straordinario di liquidazione (d’ora in poi “OSL”), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1616 del 26 luglio 2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° febbraio 2022, tenutasi da remoto ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il consigliere G A;
Udita per l’appellante l’avvocato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Tortorici, in persona del Sindaco pro tempore , ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 1616/2018, che ha respinto l’originario ricorso, dallo stesso proposto, per chiedere l’annullamento:
- del verbale di deliberazione n. 12 dell'8 marzo 2018 della Commissione straordinaria di liquidazione (nominata con d.P.R. del 10 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 252 d.lgs. 267/2000) avente ad oggetto: «Istanza prot. n. 3211/2018 del 01.03.2018 Assessorato al bilancio ed alla programmazione economico finanziaria del Comune di Tortorici. Lavori per la realizzazione di una elisuperficie in Contrada Sciara nel Comune di Tortorici. CIG. 4494005A3C - accertamento somma a carico del Comune ex D.L. 330/2016 necessaria per il completamento dell'intervento pari ad € 129.850,36 giusta disposizione n. 392 del 29.07.2016 del DRPC - Protezione Civile»;
- del verbale n. 1 del 7 marzo 2018 della Commissione straordinaria di liquidazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente e/o successivo, conseguente, collegato e/o presupposto e comunque connesso, ancorché non cognito, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
1.1. Nella impugnata sentenza i fatti vengono succintamente riferiti nei seguenti termini:
- con disposizione Commissariale n. 13 del 13 aprile 2012, sulla scorta dell'art. 1 dell'Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 117/2013 (che individua la Regione Siciliana quale amministrazione originariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi del territorio della provincia di Messina a seguito dei gravi dissesti idrogeologici verificatisi nel 2010), veniva approvato in linea amministrativa il progetto di "realizzazione di una elisuperficie in Contrada Sciara del Comune di Tortorici (ME)" per un importo totale di € 700.000,00;veniva quindi finanziata la somma di € 170.000,00 con l'ulteriore previsione di spesa per la realizzazione dell'elisuperficie quantificata in € 530.000,00 di cui € 330.000,00 a carico del Fondo di Protezione Civile e per € 200.000,00 con oneri a carico del bilancio del Comune di Tortorici;
- con disposizione n. 96 del 10 aprile 2014 veniva approvato il contratto stipulato in data 27 dicembre 2013 rep. n. 950/2013 tra il Comune di Tortorici e l'impresa AN.CA.MA s.r.l. per un importo totale dei lavori di € 556.663,23;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 19 maggio 2016 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “realizzazione di una elisuperficie in c/da Sciara del Comune di Tortorici” per un importo complessivo di € 755.759,47 con un maggiore importo di € 129.850,36 a carico del bilancio comunale unitamente allo schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalla ditta aggiudicataria dei lavori;
- con delibera della Giunta comunale n. 109 del 20 dicembre 2016 veniva assegnata al Responsabile del settore 2°- tecnico la somma di € 129.850,36 da imputare nel bilancio di previsione 2016;
- con determinazione del Responsabile del settore 2°- tecnico n. 723 del 21 dicembre 2016 veniva assunto formale impegno di spesa per la perizia di che trattasi, imputando la relativa somma di €. 129.850,36 al capitolo 20930102 del bilancio 2016;
- per la copertura finanziaria del sopra citato capitolo, la somma è stata accertata per il 2016 alla risorsa 4100 in base al d.a. Autonomie locali del 14 dicembre 2016 n. 330;
- nelle more, con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 7 ottobre 2016, era stato dichiarato il dissesto dell'Ente ai sensi degli artt. 244 e 246 del d.lgs 267/2000 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 252 del TUEL, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° gennaio 2017 veniva nominata la Commissione straordinaria di liquidazione;
- il Comune di Tortorici, con nota del 1° marzo 2018 prot. n. 3211, richiedeva alla Commissione straordinaria di liquidazione di attivare la disponibilità delle somme per dare corso alla realizzazione dei lavori previsti nella richiamata perizia di variante, evidenziando che il trasferimento regionale "integrazione fondo investimenti anno 2016 d.l. 330/016, dell'importo di € 197.625,32 era confluito nella massa attiva della liquidazione del dissesto comunale come residuo attivo del 2016, e che risultava già impegnato per la somma di € 129.850,36 nel bilancio di previsione 2016 come fonte di co-finanziamento dell'opera pubblica denominata “elisuperficie in Contrada Sciara nel Comune di Tortorici”;assumeva, altresì, che, poiché le somme di che trattasi erano state trasferite alla Commissione straordinaria di liquidazione con mandato n. 415 del 22 maggio 2017 (integrazione fondo investimenti anno 2016 comma 7, art. 8, l.r. 24/2016 ), chiedeva alla stessa Commissione straordinaria di liquidazione di utilizzare le citate risorse per il finanziamento dell'opera, ritenendo le suddette risorse annoverabili nella fattispecie dei residui di natura vincolata;in via gradata, comunque, l'Ente chiedeva che dette risorse venissero svincolate dal capitale finanziario destinato alla liquidazione dei debiti dell'Ente, riassegnandole al Comune;
- la Commissione straordinaria di liquidazione, con verbale n. 1 del 7 marzo 2018 – ratificato con deliberazione n. 12 del 8 marzo 2018 - ha ritenuto che «la somma di € 197.625,32 "integrazione fondo investimenti anno 2016 d.a. 330/2016, confluita nella massa attiva della liquidazione del dissesto comunale come residuo attivo del bilancio 2016 resta destinata erga omnes alla liquidazione dei debiti dell'ente confluiti nella gestione del dissesto, in quanto risorsa non gravata da specifico vincolo di destinazione». Inoltre ha affermato che l'obbligazione per i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante, ovvero € 199.126,24, non può ritenersi atto o fatto di gestione sorto alla data del 31 dicembre 2016 (e quindi di competenza della gestione del dissesto) poiché, stante il fatto che, con la perizia di variante, il valore dell'appalto viene elevato di oltre un quinto dell'importo dell'appalto (il c.d. quinto d'obbligo) occorreva la sottoscrizione di un contratto autonomo e ulteriore rispetto a quello originario e pertanto, l'impegno assunto dall'Ente nel 2016 a gravare sulla voce di bilancio 20930102, non poteva essere mantenuta come residuo passivo, poiché allo spirare del 2016 l’obbligazione non si era concretizzata.