CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300311
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Pubblicato il 24/04/2023
N. 00311/2023REG.PROV.COLL.
N. 00136/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2020, proposto dalla Alessi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla AS.P.ES.- Associazione Pubblicità Esterna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2859/2019, resa tra le parti, pubblicata il 26 novembre 2019, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 659/2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Vista la dichiarazione di interesse alla decisione del ricorso, depositata dall’appellante il 19 settembre 2022;
Viste le istanze di decisione della causa senza discussione orale, depositate dalle parti il 10 novembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2022, il consigliere M P, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 2 aprile 2019 e depositato il 25 aprile 2019, la Alessi s.p.a. e la AS.P.ES-Associazione Pubblicità Esterna esponevano:
- che la Alessi s.p.a. era tra le principali concessionarie di pubblicità esterna nazionali;
- che la AS.P.ES. (cui aderisce la Alessi s.p.a.) era un’associazione che da vent’anni supportava l’attività di diverse concessionarie del settore;
- di voler evitare che “ l’illegittimo aumento delle tariffe produca gravissime ripercussioni sull’attività economica relativa al settore della pubblicità esterna […]” (pag. 2 del ricorso).
2. Le ricorrenti, pertanto, impugnavano la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Catania n. 3 del 22 gennaio 2019, pubblicata sull’albo pretorio dal 25 gennaio 2019 all’8 febbraio 2019, avente ad oggetto “ Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 D.lgs. n. 267/2000 ” e del relativo allegato “ E ”, nella parte in cui dispone un aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare (successivamente rinunciata alla camera di consiglio dell’8 maggio 2019), era articolato nei seguenti cinque motivi:
i) violazione dell’art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000, dell’art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 507/1993, per aver il Comune di Catania illegittimamente aumentato le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, considerato che “ il richiamato art. 1, comma 919, della L. 145/2018, nel consentire l’aumento del 50 per cento delle tariffe di cui si discute, fa indiscutibilmente riferimento alle tariffe base indicate al <capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507>e, cioè, ai precisi importi originariamente previsti, per ciascuna fattispecie pubblicitaria, dagli artt. 12 e ss. del D.lgs. n. 507/1993. In altre parole, l’importo sul quale calcolare l’aumento del 50 per cento è quello ab origine previsto dal D.lgs. 507/1993 senza tenere conto (in questa fase) degli aumenti di imposta successivamente adottati dal legislatore ” (pag. 3 del ricorso), anche considerato quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 507/1993 “ il quale espressamente prevede che <le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base> ” (pag. 4 del ricorso);di conseguenza, secondo le ricorrenti, l’aumento del 50% consentito dall’art. 1, comma 919, della legge n. 154/2018 “ dovrà essere applicato all’importo di € 14,46 (L. 28.000 = tariffa base prevista dal D.lgs. 507/1993) e non a quello di € 17,56 (L. 34.000 = tariffa aumentata dal menzionato DPCM [d.p.c.m. del 16 febbrio 2001, n.d.e.]” (pag. 4 del ricorso);
ii) erronea individuazione delle tariffe, essendovi errori di calcolo nel gravato allegato “E”;
iii) tardiva adozione della gravata deliberazione comunale, in violazione del termine massimo previsto dall’art. 251, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
iv) incompetenza del consiglio comunale in ordine alla individuazione e concreta determinazione delle tariffe, violazione dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 507/1993;
v) violazione della legge 145/2018 e del decreto legge n. 83/2012, non avendo il Comune di Catania adottato “ alcun provvedimento di restituzione di quanto indebitamente incassato e non dovuto ”.